Pignoramento prima casa, limiti e tutele: quello che l’Adusbef può fare per “salvare” l’immobile

Adusbef per voi mar 17 aprile 2018
Termoli Doc di La Redazione
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Adusbef per voi ©Adusbef per voi
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La legge 98/2013 ha stabilito che l’agente riscossore non può pignorare la prima casa, se questo è l’unico immobile di proprietà del debitore, adibito ad uso abitativo, a meno che non si tratti di bene di lusso e comunque classificato nelle categorie catastali come A/7 o A/8.L’unico soggetto a non poter pignorare la prima casa è pertanto l’agente riscossore, che dopo la soppressione di Equitalia, è l’Agenzia delle Entrate. Qualora l’agente riscossore abbia già iniziato la procedura prima dell’entrata in vigore della legge 98/2013, l’azione esecutiva non può più essere proseguita e deve essere cancellata la trascrizione del pignoramento.

Occorre chiarire che, secondo la disciplina normativa, impignorabile è l’unica casa e non la prima. Pertanto, se il debitore possiede più immobili, saranno pignorabili entrambi. Anche se uno dei due immobili è un terreno, l’agente riscossore potrà pignorare entrambi. In ogni caso, qualora il debitore possieda più di un immobile, si può iscrivere ipoteca solo per debiti superiori a 20000 euro, e procedere al successivo pignoramento del bene soltanto se il debito col fisco è superiore a 120000 euro.

Invece, la Banca può sempre pignorare l’immobile, senza alcuna limitazione di sorta. Questo però non significa che il debitore non abbia alcuna tutela, per impedire la vendita all’asta della prima casa.

Oltre alla possibilità di trovare un accordo con il creditore, nei casi i cui ci siano i presupposti, la vendita all’asta del bene può essere sospesa quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, ossia quando il presso base d’asta è inferiore al credito vantato dal soggetto pignorante.

Un ulteriore strumento di tutela per il debitore è quello offerto dalla legge 3/2012 sul sovra indebitamento, che ha introdotto tre procedure che consentono di superare la crisi, nei casi in cui l’esposizione debitoria sia superiore alle entrate disponibili, consentendo anche di poter sospendere le procedure esecutive pendenti e destinate all’espropriazione dei beni immobili. La sospensione del pignoramento non è però automatica, ma, sussistendone i presupposti, il Tribunale a seguito della valutazione di un piano di rientro, sentiti i creditori, può disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso. Il giudice dell’esecuzione, ricevuto il provvedimento di sospensione disposto dal giudice della procedura di sovraindebitamento, deve ordinare l’immediata sospensione della procedura di pignoramento immobiliare.

Per saperne di più e per una valutazione del caso specifico, ADUSBEF TERMOLI mette a disposizione i propri legali e tecnici.

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