Troppo tempo per ottenere giustizia? Lo stato ti risarcisce!
TERMOLI. Troppo spesso i cittadini si lamentano della lunghissima durata dei processi e dell’eccessivo tempo necessario per ottenere giustizia nei Tribunali. Pochi sanno che esiste uno strumento che offre al cittadino un risarcimento per la giustizia- lumaca.
La legge numero 89 del 24 marzo 2001 , c.d. Legge Pinto, riconosce a coloro i quali hanno dovuto affrontare un processo di durata irragionevole la possibilità di richiedere un'equa riparazione per il danno patrimoniale o non patrimoniale subito.
Quando si ritiene che la durata del processo non sia più ragionevole ? La legge fissa un preciso tetto oltre il quale la lunghezza del processo diventa “irragionevole” , infatti si ritiene che il processo non è svolto in termini ragionevoli quando supera i sei anni (tre anni in primo grado, due in secondo e uno nel giudizio di legittimità).
La legge ha fissato anche gli importi per gli indennizzi. Infatti, a seguito dell'ulteriore riforma apportata dalla Legge di Stabilità 2016, gli indennizzi sono oggi commisurati in una somma variabile tra un minimo di 400 euro ed un massimo di 800 euro per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente rispetto al termine di ragionevole durata (art. 2-bis L. n. 89/2001). Detta somma può essere incrementata fino al 20 per cento, per gli anni successivi al terzo eccedente la durata ragionevole, e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo. La misura dell'indennizzo non può comunque superare il valore della causa presupposta (quella, cioè, che ha avuto un'irragionevole durata), o il valore del diritto accertato in quel giudizio dal giudice, ove fosse inferiore.
Fino ad ora la domanda poteva essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla sentenza definitiva , che definisce il giudizio durato oltre il termine “ragionevole”. Da oggi, grazie ad un importante e recentissimo intervento della Corte Costituzionale, non vi è più come condizione di ammissibilità la definitività della pronuncia giudiziale conclusiva del procedimento, ma la domanda di indenizzo può essere proposta anche in corso di causa, ove sussistano le condizioni!
Pertanto una persona fisica ed anche, in determinate situazioni, giuridica, che abbia subito una lesione per un procedimento che sia durato oltre i termini previsti dalla legge, può proporre immediatamente ricorso al giudice competente senza attendere la definizione del processo, e perfino quando sia ancora assente la pronuncia conclusiva del giudizio di primo grado. Ottenuto il ristoro previsto, può anche, all´esito del giudizio o anche in più fasi, chiedere l´ulteriore quota di ristoro per gli anni successivi.
Per saperne di più e per un’analisi personalizzata del proprio caso, rivolgiti ad Adusbef sede di Termoli.
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