Pubblicità a mezzo delle vele: difficile (ma non impossibile!) vigilare

A spot lun 20 novembre 2017
Attualità di Claudio De Luca
2min
Vele pubblicitarie ©adhocpubblicita.it
Vele pubblicitarie ©adhocpubblicita.it

TERMOLI. Che cosa sono le vele pubblicitarie?

“Sono autoveicoli dotati di apposite strutture adibite alla collocazione di messaggi. Accertare eventuali violazioni non è semplice perché sarebbe facile instaurare un contenzioso da parte di chi tentasse di avvalorare la tesi che, trattandosi di pubblicità a mezzo di un veicolo in conto proprio, non sia richiesto alcun titolo abilitante all’attività”.

I trucchi e la possibilità di contrastarli.

"Alle Società che offrono tali servizi conviene aggirare le norme, praticando fittizie locazioni di veicoli (senza conducente), in modo da fare apparire che il pubblicizzato stesso, tramite il veicolo noleggiato, ha attivato reclamizzazioni in conto proprio. Questi veicoli devono essere immatricolati “ad uso speciale”, trattandosi di automezzi, finalizzati alla diffusione di messaggi (grazie all’apposita carrozzeria), che non devono consentire altri usi (art. 203 Reg., in relazione all’art. 54, c. 2, Cds). Or bene, da quanto sinora riferito, ciò che appare evidente è il fatto che un veicolo pubblicitario lasciato in sosta, soprattutto per periodi prolungati, non si differenzia dal classico cartello che deve rispettare le regole previste per gli impianti fissi. Diversamente, il comportamento adottato diverrebbe un metodo per eludere le norme poste a tutela della sicurezza della circolazione”.

I compiti della vigilanza.

“Attraverso un preciso e dettagliato rapporto (con prove fotografiche allegate), gli organi addetti potranno perseguire l’attività abusiva, documentando la permanenza nello stesso luogo del veicolo - per periodi protratti - con l’evidente finalità di eludere la normativa tesa a rendere sicura la circolazione, saltando nel contempo, a pie’ pari, qualsiasi normativa locale di dettaglio posta in materia di impianti. Il veicolo in discorso finirebbe per rappresentare un mezzo pubblicitario, posto lungo una strada; come tale soggetto ad autorizzazione al pari di ogni altro impianto, non potendosi trattare di pubblicità effettuata in conto proprio a mezzo di veicoli (ex-art. 57 Reg.)”.

Cosa dice il Ministero dei trasporti.

“Col parere n. 62926/2008) ha sostenuto che i veicoli con impianti pubblicitari, nel caso di soste prolungate effettuate al margine delle strade, dovranno necessariamente occultare la superficie interessata alla ‘réclame’. Diversamente dovranno essere ossequienti a tutte le previsioni richieste per gli impianti fissi oppure essere stati regolarmente autorizzati alla esposizione. Circa il concetto di sosta prolungata, è stato operato espresso riferimento al parametro delle 48 h consecutive di parcheggio. Può infatti ammettersi “che il veicolo pubblicitario, proprio perché mobile, se sosta nello stesso punto per più di 48 h, può essere assimilato ad un impianto pubblicitario fisso”, come tale assoggettato ad una specifica autorizzazione del Comune. Né sarebbe sufficiente l’avere assolto alla corresponsione dell’importo dovuto per l’imposta di pubblicità perché – nel caso di una sosta prolungata – occorre sempre munirsi dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada; a meno che non si voglia occultare lo ‘spot’ promozionale.

Altre violazioni ipotizzabili.

“Naturalmente il caso in esame investe anche la disciplina di pubblica sicurezza, visto che una società gestrice di un’attività pubblicitaria su supporti propri, posizionati lungo le strade cittadine, con autorizzazione della P.a. (richiesta a nome proprio, ma utilizzata nell’interesse di terzi committenti), pone in atto un’attività di intermediazione soggetta al titolo abilitante previsto per le Agenzie di affari (art. 115 Tulps, in relazione all’art. 205 Reg.). Per ciò stesso, l’illecito da contestate potrebbe eventualmente essere quello nella parte in cui dispone che ‘non possono aprirsi, o condursi, agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza’”.

Claudio de Luca

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