Ristrutturazione del villaggio di San Giuliano, riassegnato alla ditta ricorrente DB di Campobasso

Villaggio di San Giuliano gio 21 giugno 2018
Attualità di La Redazione
6min
villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia ©TermoliOnLine
villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia ©TermoliOnLine

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Nel giorno di Sant’Antonio una sentenza clamorosa è stata pubblicata per decisione dei giudici di Palazzo Spada, al Consiglio di Stato.

L’appalto per la ristrutturazione del villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia, assegnato alla società di Vinchiaturo Cse, è stato annullato e riassegnato alla ditta ricorrente, la DB di Campobasso.

Parliamo di una gara del valore di alcuni milioni di euro, per intenderci, quanto più o meno il dragaggio del porto di Termoli, che deve servire per realizzare un insediamento capace di ospitare tra i 250 e i mille immigrati.

Un appello che ha rovesciato le sorti della pronuncia con cui il Tar aveva bocciato, invece, l’impugnativa degli atti.

La DB Costruzioni s.r.l. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Molise, con cui è stato respinto il suo ricorso per l’annullamento degli atti della procedura di affidamento in appalto integrato, ex art. 53, comma 2, lett. c), dell’allora vigente codice dei contratti pubblici 12 aprile 2006, n. 163, dei lavori di adeguamento dell’insediamento abitativo temporaneo di San Giuliano di Puglia, indetta dalla centrale unica di committenza di Comune di San Giuliano di Puglia (con determinazione n. prot. 1473 del 15 marzo 2016) ed aggiudicata all’esito della selezione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla C.S.E. s.r.l. (determinazione n. 4/94 del 15 marzo 2017).

La DB Costruzioni, seconda classificata, ha riproposto le censure già svolte nel ricorso di primo grado, con le quali dedusse plurime ragioni di esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, oltre a contestare l’attribuzione dei punteggi. Per resistere all’appello si sono costituiti il Comune di San Giuliano di Puglia e la Cse, i quali con appelli incidentali hanno riproposto le eccezioni di inammissibilità del ricorso, respinte dal tribunale amministrativo e (la contro-interessata) i motivi del ricorso incidentale di primo grado dichiarato improcedibile a causa del rigetto del ricorso principale.

All’udienza pubblica del 3 maggio 2018, nell’imminenza della quale le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.

Attraverso i loro appelli incidentali il Comune di San Giuliano di Puglia e la Cse hanno riproposto le eccezioni di inammissibilità del ricorso della DB Costruzioni: perché non notificato al Ministero dell’interno, quale «beneficiario diretto dell’operazione» e titolare «dell’interesse pubblico che si tende a perseguire con l’intervento», come evincibile dall’accordo ex art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241, tra la Prefettura di Campobasso e il Comune di San Giuliano di Puglia (siglato il 13 aprile 2015 e richiamato negli atti di approvazione della gara), per la disciplina delle attività di accoglienza e assistenza in favore di cittadini stranieri per la messa a disposizione da parte del Comune del compendio denominato “Villaggio temporaneo”, sito in località Piana Quadrata, realizzato in occasione degli eventi sismici del 2002, affinché sia adibito, previa sua ristrutturazione ed adeguamento, a centro di accoglienza; inoltre, perché, oltre all’aggiudicazione definitiva, la DB Costruzioni ha impugnato anche l’ammissione alla gara della Cse, risalente al novembre 2016; ammissione ormai consolidatasi al momento del ricorso proposto una volta comunicato l’atto conclusivo della procedura di gara (e precisamente nell’aprile del 2017); infine, per genericità dei motivi e dunque per violazione dell’art. 40, commi 1, lett. d), e 2 cod. proc. amm., in particolare perché contenenti plurimi richiami a numerose disposizioni di legge asseritamente violate e con le quali la ricorrente ha preteso di etero-integrare la normativa di gara. Tuttavia, tali eccezioni sono considerate infondate.

La DB Costruzioni evidenzia i seguenti motivi di illegittimità della gara: carenza della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 in capo sia all’aggiudicataria C.S.E. che all’ausiliaria Luciani Costruzioni s.r.l., di cui la prima si è avvalsa per qualificarsi ai fini dell’attestazione SOA, categoria OG1, classifica IV-bis, richiesta dal disciplinare di gara; errore sul punto del tribunale amministrativo che ha ritenuto che l’avvalimento dell’attestazione SOA avrebbe implicitamente comportato anche il prestito della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 dell’ausiliaria; omessa dimostrazione del numero medio annuo del personale impiegato per l’attività di progettazione «in misura almeno pari ad una volta il numero necessario per l’attività di progettazione stimato a due unita» (art. 7.2 del disciplinare di gara), con percentuale minima del 60% in capo alla mandataria del raggruppamento temporanea di progettisti, (ai sensi del medesimo art. 7.2 del disciplinare) e dunque pari ad 1,2 unità, arrotondato a 2; nel caso di specie lo Studio Mariotti Associati s.r.l., mandatario del raggruppamento di progettisti indicato dalla C.S.E. ha dichiarato che il numero medio annuo del personale impiegato nel triennio 2013 - 2015 è pari ad 2 unità, mentre – secondo l’appellante principale - il Tribunale amministrativo ha integrato tale dichiarazione computando anche il legale rappresentante arch. Stefano Mariotti; in contrario si evidenzia tuttavia che il modello F («dichiarazione del progettista o dei progettisti») non reca l’indicazione di alcun dipendente dello studio professionale, oltre al suo titolare; dichiarazione non veritiera resa sul possesso dei requisiti di affidabilità morale ex art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 dell’ausiliaria Luciani Costruzioni s.r.l. e carente istruttoria della stazione appaltante sul punto, a causa dell’omessa menzione della condanna penale riportata dall’amministratore unico e socio di maggioranza di cui alla sentenza in data 2 maggio 1968 del Tribunale di Lanciano, per violazione al testo unico sulle opere idrauliche (di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523) e furto in concorso; contraddittorietà della statuizione di rigetto del motivo da parte del giudice di primo grado, che pur rilevando che l’amnistia impropria che aveva riguardato tale pronuncia non ha estinto il reato, ma solo la pena, ha nondimeno ravvisato la buona fede dell’amministratore dichiarante; mancato possesso dei requisiti di qualificazione dei progettisti indicati, ed in particolare del mandante del raggruppamento temporaneo Studio Mariotti Associati s.r.l., autore di servizi di progettazione per committenti privati relativi a lavori mai realizzati, con conseguente violazione dell’art. 263, comma 2, del regolamento di esecuzione del previgente codice dei contratti pubblici (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); errata attribuzione del punteggio con riferimento al criterio di valutazione D) a favore della CSE (punti 2,167) ed ulteriore errore nella mancata riparametrazione dei punteggi per i criteri di valutazione delle offerte tecniche, con esito decisivo sulla graduatoria finale della gara; inattendibilità ed incertezza dell’offerta economica dell’aggiudicataria a causa della mancata distinta indicazione del corrispettivo richiesto per i servizi di progettazione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, e per la mancata presentazione del quadro economico, pur individuato quale elaborato essenziale della progettazione definitiva. In subordine, l’appellante principale ripropone la censura di omessa predeterminazione dei sub-criteri indispensabili alla valutazione delle offerte tecniche.

Con riguardo al primo profilo è decisiva la duplice circostanza che la normativa di gara non richiede ai concorrenti di prevedere la figura del geologo, né del resto questa risulta imposta dalla natura dei lavori da svolgere. In conclusione, gli appelli incidentali devono essere respinti, mentre va accolto l’appello principale della DB Costruzioni, nei sensi sopra specificati. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso di quest’ultima deve essere accolto negli stessi sensi e deve conseguentemente essere annullata l’aggiudicazione della gara in favore della contro-interessata Cse.

Del pari va accolta la domanda dell’originaria ricorrente di subentro nel contratto stipulato (nelle more del presente giudizio d’appello) tra il Comune di San Giuliano di Puglia e la medesima contro-interessata, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso. Al riguardo non si ravvisa alcuna circostanza ostativa ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., tenuto in particolare conto che, come risulta dagli atti di causa, al momento della presente decisione la C.S.E. ha eseguito la sola progettazione.

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