Immigrazione clandestina, la Cassazione bacchetta il giudice di pace di Larino

gio 14 settembre 2017
Cronaca di Emanuele Bracone
2min
Immigrazione clandestina, la Cassazione bacchetta il giudice di pace di Larino ©n.c.
Immigrazione clandestina, la Cassazione bacchetta il giudice di pace di Larino ©n.c.
LARINO. Interessante ai fini giurisprudenziali la sentenza con cui la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato una sentenza del giudice di Pace di Larino con cui veniva assolto dal reato di immigrazione clandestina un 36enne comunque nato in Italia, a Mazara del Vallo. Un provvedimento che arriva nel pieno di un dibattito sullo Ius Soli e che venne impugnato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso. Il 14 marzo 2016, il Giudice di Pace di Larino ha assolto il signor Mourad Othmane dall'accusa di aver fatto ingresso illegale nel territorio dello Stato e comunque per essersi ivi trattenuto illegalmente, fatto accertato a Termoli il 30 settembre 2012 e l’8 gennaio 2013, dichiarando l'insussistenza del fatto poiché l'imputato sarebbe, secondo il diritto internazionale, un cittadino italiano in quanto nato Italia, comunque, ritenendo insussistente il fatto in quanto la nascita sul suolo italiano per un verso esclude in radice l'illegalità dell'ingresso e per altro verso non consente di ipotizzare l'illegale trattenimento in presenza di un legittimo ingresso. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso che chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, sia con riguardo all'affermata, ma insussistente, nazionalità italiana dell'imputato, in contrasto con la disciplina vigente dettata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 9; sia con riguardo all'affermata necessità che il trattenimento illegale derivi da un parimenti illegale ingresso, nesso causale che non trova riscontro nel Testo Unico dell'immigrazione. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. Viene considerata dalla Cassazione errata la valutazione del Giudice di pace di Larino secondo cui la semplice circostanza che un soggetto sia nato sul territorio nazionale determina l'acquisizione della cittadinanza italiana, apparendo ciò in palese contrasto con le vigenti disposizioni stabilite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 9. 3. Non trova, del pari, alcun supporto normativo, ed è pertanto in violazione di legge, l'ulteriore affermazione secondo la quale l'articolo 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, allorquando punisce «lo straniero che si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico», presuppone l'avvenuto ingresso illegale, condotta di per sé già punita dalla citata disposizione. La condizione di «clandestinità» è, quindi, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto, e la rilevanza penale di tale condotta deriva dalla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori che consiste, sia nell'impedire l'ingresso illegale, sia nel vietare la permanenza illegale sul territorio quale che sia stata la modalità di ingresso. Per la Cassazione, la sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Larino, il quale giudicherà, in diversa persona fisica, attenendosi, tra l'altro, al seguente principio di diritto: «la rilevanza penale della condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, prevista dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, deriva dalla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori che consiste, sia nell'impedire l'ingresso illegale - tanto che è sanzionata la relativa condotta -, sia nel vietare la permanenza illegale sul territorio - indipendentemente dalle modalità di ingresso». L’udienza è stata tenuta il 19 aprile scorso, ma la pubblicazione della sentenza è avvenuta lo scorso 18 agosto.

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