L'estate entra nel vivo, ma ricordate le regole sulla spiaggia e in mare: l'ordinanza balneare

Divieti e obblighi sab 16 giugno 2018
Cronaca di La Redazione
5min
Motovedetta della Guardia costiera ©Termolionline.it
Motovedetta della Guardia costiera ©Termolionline.it

TERMOLI. Stagione turistico-balneare al via sulla costa molisana e prima di andare via, il comandante del porto Sirio Faè ha firmato l’ordinanza balneare che orienta attività e comportamenti, sulla spiaggia e in mare, sia per i 4 comuni litoranei, che alle Isole Tremiti. Ordinanza che viene dettata dalla necessità di disciplinare, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della tutela dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Termoli, comprendente il territorio dei Comuni di Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia e il Comune di Isole Tremiti. Il primo riferimento è il numero blu, 1530, per segnalare le emergenze in mare, fondamentale per la richiesta di soccorso.Nei periodi dell’anno di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio, con le modalità della presente Ordinanza, ad eccezione dei casi disciplinati dal successivo paragrafo 5. In particolare, nei periodi dell’anno in cui le strutture sono aperte per la balneazione, il servizio di salvataggio dovrà essere obbligatoriamente garantito, dal momento dell’apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e sino alla chiusura degli stessi, con esclusione dell’eventuale apertura delle sole attività accessorie degli stabilimenti, quali bar e ristoranti, che rimangano aperti oltre gli orari di fruizione balneare.

I cartelli monitori recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, dovranno avere dimensione di almeno cm. 80x80 e carattere di almeno 5 cm., dovranno essere collocati in posizione ben visibile all’utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in inglese, francese e tedesco. E’ fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di verificare e garantire l’effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili. La zona di mare ampia 300 metri dalla battigia - 100 metri per l’Arcipelago delle Isole Tremiti - e 50 metri dalle coste a picco sul mare è destinata alla balneazione, salvo quanto specificatamente previsto per la tutela della Riserva Marina di Isole Tremiti. È fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli dovranno essere nel numero minimo di due per ciascuna struttura e comunque posti a non più di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. I predetti gavitelli dovranno essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari ed essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 (cinque) l’uno dall’altro. Resta in capo a ciascun concessionario la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell’opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. Qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico i concessionari devono segnalare la fonte di pericolo mediante l’utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile. È sempre vietata la balneazione: nei porti e negli approdi; nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature dei porti e dalle opere foranee portuali. Per gli specchi acquei non rientranti nelle distanze di cui sopra, a similitudine di quanto disciplinato per le scogliere frangiflutti, la balneazione è vietata nel raggio di tre metri dalle strutture portuali adiacenti alle spiagge.

Qualora i limiti di distanza dalle imboccature dei porti e dalle opere foranee determinino una riduzione della zona di mare riservata alla balneazione; nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi/torrenti/canali; a meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada; nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo; all’interno dei corridoi di lancio; nella zona “A” di riserva integrale dell’Arcipelago marino protetto di Isole Tremiti e infinenelle zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità. Durante la stagione balneare, nel Circondario marittimo di Termoli, è vietato occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia dei 5 metri dalla battigia al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso.

E’, altresì, vietato posizionare le predette attrezzature nello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio in modo tale da impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare; occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio; esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli arenili frequentati da bagnanti e ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dalle coste a picco frequentate da bagnanti, nella fascia oraria di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari. E’ consentita la sola pesca sportiva con canna da riva, al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e comunque in zone non frequentate da bagnanti. In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell’ambito degli specchi acquei sopracitati, l’attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.

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