La nuova dimensione delle Polizie locali e Sindaci più autorevoli in tema di pubblica sicurezza

lun 20 marzo 2017
Lavoro ed Economia di Emanuele Bracone
3min
La nuova dimensione delle Polizie locali e Sindaci più autorevoli in tema di pubblica sicurezza ©n.c.
La nuova dimensione delle Polizie locali e Sindaci più autorevoli in tema di pubblica sicurezza ©n.c.
La nuova dimensione delle Polizie locali e Sindaci più autorevoli in tema di pubblica sicurezza. Sbloccate le assunzioni per la polizia locale, ma solo nei Comuni virtuosi (quelli col pareggio di bilancio) che potranno accrescere le risorse umane, a tempo indeterminato, nel limite dell’80% (ma solo per il 2017) della spesa sostenuta per i vigili che abbiano lasciato il lavoro nell’anno precedente. Dal 2018 il limite di spesa salirà al 100%. Le cessazioni del personale non rileveranno ai fini del calcolo del tetto al 'turnover' previsto dalla legge di stabilità del 2016 (25% della spesa per il personale non dirigenziale cessato nell’anno precedente). Chissà se anche tutti gli enti locali territoriali molisani saranno pronti a farlo, sempre che la virtù contabile abbia preso ad abitare pure nella 20.a regione! Se sarà così, anche i nostri Sindaci potranno finalmente incrementare gli organici dei loro "Berretti bianchi". Altro punto, ugualmente importante, sarà quello per cui il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà pronunciarsi in ordine all’estensione degli istituti: 1) dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio; 2) del rimborso delle spese di degenza (sempre per causa di servizio); 3) dell’equo indennizzo; 4) della pensione privilegiata. Saranno soltanto i suddetti enti (d.l. n. 14/2017) a potere incrementare personale in più quand'anche a fruire dei nuovi poteri e delle garanzie per fronteggiare i maggiori poteri conferiti ai Sindaci in materia di tutela dell’ordine pubblico. Per esempio, i pubblici esercizi, che reiteratamente disattendessero le ordinanze sindacali, incorrerebbero nella sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni che sarà disposta dal Questore. Se il divieto riguardasse la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche, gli esercenti inottemperanti potranno essere sanzionati con una multa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. In caso di reiterazione la sanzione prevista (da 500 a 2.000) potrà essere commutata in sospensione dell’attività commerciale da 15 giorni a tre mesi. Ritornando alle guarentige (che poi sono le medesime già godute da tempo dai dipendenti del comparto sicurezza), queste sarebbero applicate ai Vigili urbani solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia hanno conferito ai Comuni il compito di provvedere agli oneri derivanti dall’estensione dell’equo indennizzo, utilizzando le risorse dei bilanci disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli obiettivi del pareggio. Chiaro che la limitazione potrebbe generare problemi di copertura contabile. Il provvedimento amplia notevolmente i poteri ordinatori dei Sindaci ben oltre quelli usuali a carattere contingibile ed urgentie. Ora potranno disporre di provvedimenti stabili nel tempo per limitare, a tutela della quiete pubblica, gli orari di vendita degli alcolici. E potranno farlo anche in assenza delle ragioni di urgenza e di contingibilità proprie delle ordinanze. Per di più potranno "disporre", in via temporanea, in materie diverse al fine di assicurare la manutenzione di edifici e di luoghi pubblici in caso di grave incuria e di offesa al loro decoro. Il decreto detta pure le regole per i patti sulla sicurezza urbana. Dovranno essere sottoscritte dai Sindaci e dai Prefetti che, insieme, individueranno gli interventi da porre in essere per prevenire la criminalità diffusa e quella predatoria e per promuovere la legalità. L’ordine di allontanamento (della durata iniziale di 48 ore elevabile fino a sei mesi in caso di reiterazione della condotta) sarà disposto dai primi cittadini in aggiunta alle sanzioni pecuniarie (multa da 772 a 3.104 euro) previste dal Codice della strada. Ma la condotta di parcheggiatore abusivo non sarà equiparabile al reato di estorsione. La precettazione di allontanamento sarà disposto anche nei confronti di chi sia incorso nei reati di ubriachezza, di atti contrari alla pubblica decenza, di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione. Dimezzata l’efficacia temporale delle ordinanze non contingibili e urgenti che il Sindaco potrà disporre per limitare la vendita e la somministrazione di alcolici in aree particolarmente affollate. Potranno durare al massimo 30 giorni invece che 60. Claudio de Luca

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