Domicilio digitale, cittadini in rete con la Pubblica amministrazione

mer 13 settembre 2017
Lavoro ed Economia di Claudio De Luca
3min
Domicilio digitale, cittadini in rete con la Pubblica amministrazione ©n.c.
Domicilio digitale, cittadini in rete con la Pubblica amministrazione ©n.c.
LARINO. Mentre scrivevamo questo titolo, il legislatore si era lanciato già un tantino più avanti, annunciando il "domicilio digitale" (l'indirizzo elettronico su cui ogni cittadino potrà ricevere dalle Pp. aa. ogni tipo di notifica e di comunicazione, comprese le sanzioni al Cds). E' quanto prevede il decreto correttivo del Codice dell'amministrazione digitale (provvedimento previsto dalla riforma Madia), per il momento solo "esaminato" dal Consiglio dei ministri. Perciò, facciamo un passo indietro ed andiamo all'attualità, cominciando dal principio. Appena ieri c'era il monopolio di Poste italiane sulle notifiche di atti amministrativi e giudiziari, per la qualità riconosciuta a questo Ente di fornitore del servizio universale. Tale prerogativa dal 10 settembre non ha più vigenza, cosicché Enti locali e Pp. aa. potranno avvalersi - per la consegna dei loro atti - dell'opera delle aziende private di recapito postale. La fine del monopolio è stata prevista dall’art. 1, cc. 57 e 58, della legge «annuale» sulla concorrenza (n. 124 del 2017). Per ciò stesso, dalla suddetta data, i corrieri privati potranno notificare legittimamente i verbali di accertamento di violazione delle norme contenute nella disciplina della circolazione stradale e gli atti giudiziari in genere. L’impedimento normativo di un tempo, posto a scapito delle aziende private, era sancito dall’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999; ma, naturalmente, ai privati viene imposto di osservare gli "specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità ed all’esecuzione dei servizi medesimi". In buona sostanza le Amministrazione pubbliche avranno la possibilità di scegliere il soggetto a cui affidare la notifica dei propri atti, senza temere di incorrere in contestazioni di sorta. L’incarico potrà essere conferito dal dirigente (o da chi ne eserciti le funzioni) nell’ente, dopo un’attenta valutazione sull’offerta economicamente più vantaggiosa. A tutt’oggi, i servizi forniti dai privati sono meno costosi rispetto a quelli di Poste italiane. Naturalmente, l’incarico potrà essere conferito direttamente se il compenso pagato al fornitore non superi la soglia dei 40mila euro. In caso contrario, come avviene ordinariamente, occorrerà indire una gara pubblica per l’affidamento del'incombenza. Oltre a superare l’ostacolo normativo rappresentato da sanzioni in materia di circolazione stradale ed atti giudiziari, le nuove disposizioni sulla concorrenza eliminano ogni dubbio sui soggetti legittimati a notificare altre tipologie di atti, in particolar modo accertamenti, cartelle, ingiunzioni e ricorsi tributari. Sino a ieri l’orientamento della giurisprudenza sul soggetto legittimato non era costante, al punto che continuava ad essere dibattuta la questione delle notifiche a mezzo posta degli atti e dei ricorsi tributari nonché dei soggetti che potevano portarli a conoscenza dei destinatari. Prevaleva la tesi secondo cui le notifiche fatte dagli agenti di Poste italiane avevano la stessa efficacia di quelle effettuate da un Ufficiale giudiziario e che le dichiarazioni da loro rilasciate rimanevano valide fino a querela di falso. Al contrario la stessa valenza non poteva essere riconosciuta agli atti recapitati dai dipendenti di una società di un servizio postale privato. Questo orientamento, però, non teneva conto delle modifiche normative intervenute nel 2011 che già avevano eliminato l’esclusività del servizio e consentivano anche alle Agenzie private, debitamente autorizzate, di notificare gli atti, tranne nei casi sopra citati. In particolare, come già evidenziato, i corrieri privati non potevano consegnare quelli di contestazione delle sanzioni per violazione al Codice della strada e quelli giudiziari. Ciononostante, la Commissione tributaria regionale di Bari (sentenza n. 1150 del 2016) aveva stabilito che il dipendente di un corriere privato, non rivestendo la qualità di pubblico ufficiale, non poteva essere in grado di attestare la data di spedizione di un ricorso tributario e non poteva certificare se l’impugnazione di un provvedimento fiscale fosse stata proposta nei termini di legge. Anche la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (sentenza n. 502 del 2014) aveva avuto a dichiarare inammissibile il ricorso proposto innanzi al Giudice tributario notificato alla controparte con un corriere privato anziché tramite l’Ente Poste. Per di più, all’interno della stessa Cassazione (Sezione tributaria e Sezione penale) furono registrate pronunce di segno diverso. La prima (sentenza n. 3932 del 2011) stabilì che erano valide solo le notifiche effettuate attraverso il fornitore universale. Di contro la III Sezione penale (sentenza n. 2886 del 2014) chiarì che, nei casi in cui la norma di legge avesse previsto la spedizione di un atto a mezzo posta raccomandata, non sussisteva alcuna ragione per sostenere che l’unico canale per effettuarla potesse essere il servizio gestito da Poste italiane. Mentre tutte queste novità partono, il legislatore pensa di adottare il domicilio digitale che, però, ha un unico grande torto: quello di pensare che tutti sappiano usare il p.c. Claudio de Luca

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione