Materiali riciclabili: un colpo in testa alle Regioni dal Consiglio di Stato

Palazzo Spada mar 13 marzo 2018
Lavoro ed Economia di Claudio De Luca
2min
Materiali riciclabili ©siculatrasporti.com
Materiali riciclabili ©siculatrasporti.com

LARINO. Materiali riciclabili: il Consiglio di Stato dà un colpo in testa alle Regioni.

La Sezione IV del Consiglio di Stato (sentenza n. 1129/2018 del 28 febbraio), discostandosi dalla decisione n. 1422/2016 del Tar Veneto, ha convenuto che compete al Ministero dell’ambiente individuare, integrando i contenuti delle Direttive comunitarie, le ulteriori tipologie di materiale riciclabile, da non considerare più come rifiuti. Per comprendere l’assunto, occorre agganciarsi ai contenuti del ricorso di un'impresa già autorizzata dalla Regione Veneto ad un’attività sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti costituiti da pannolini ed assorbenti igienici per un biennio. Successivamente ci fu un ripensamento, cosicché il titolo di abilitazione fu respinto perché le attività svolte nell’impianto non avrebbero più concretato un’attività di recupero peraltro non prevista dalla normativa comunitaria.

I Giudici amministrativi avevano accolto il ricorso, annullando il diniego, nella considerazione che - in mancanza di espresse previsioni comunitarie - l'Amministrazione potesse valutare caso per caso. La gestione dei rifiuti è una delle questioni fondamentali della sezione "risparmio energetico", sia per quanto riguarda la produzione del prodotto che poi diventerà rifiuto sia per quanto riguarda la raccolta degli stessi, la gestione e la destinazione finale. In origine i generi di consumo andrebbero prodotti con materiali biodegradabili, possibilmente ottenuti da materiali di origine rinnovabile, in alternativa con materiali riciclabili.

Solo in mancanza di soluzioni possibili, con polimeri naturali o vetro e metalli riciclabili, andrebbero prodotti con materiali derivati da fonti esauribili come ad es. il petrolio e i suoi derivati plastici. Questo per diversi motivi, non ultimo la difficoltà di smaltimento di queste sostanze plastiche per le quali servono maggiori consumi di energia rispetto agli altri materiali. Ora il Consiglio di Stato ha chiarito (alla luce dell'art. 6 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce, che la cessazione della qualifica di rifiuto è riservata alla normativa comunitaria. Solo se questa tace (e non, dunque, in contrasto con essa) «gli Stati membri possono valutare caso per caso tale possibile cessazione».

Ne consegue che “il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è lo Stato e precisamente il Ministero dell'ambiente che deve provvedere con propri regolamenti”. Dunque, non le Regioni. Infatti, «la direttiva Ue non riconosce il potere di valutazione caso per caso ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all'intero territorio di uno stato membro». Sulla base di queste considerazioni, palazzo Spada ha preso le distanze dalla sentenza del Tar Veneto che invece, in mancanza di regolamenti comunitari o decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti, aveva ritenuto sussistente il potere («e il dovere») da parte delle Regioni di procedere ad una valutazione casistica, “rilasciando l'autorizzazione integrata ambientale quando la sostanza che si ottiene dal trattamento e dal recupero del rifiuto soddisfi le quattro condizioni previste dall'art.184-ter del dlgs 152/2006 per non essere più considerata come rifiuto (sostanza comunemente utilizzata per scopi specifici; esistenza di un mercato; soddisfacimento di requisiti tecnici per scopi specifici: assenza di impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana)”.

Non è possibile fare un elenco dei materiali riciclabili. Tutto, in un modo o nell’altro, può essere destinato ad una seconda vita. La stessa plastica non riciclabile, in casi particolari, potrebbe essere considerata riciclabile! Sono riciclabili anche i rifiuti edili: con i prodotti della demolizione di una casa si possono produrre inerti, ghiaia, strade e tanto altro. Tutti i metalli possono essere riciclati così come tutti i rifiuti organici possono essere convertiti in biogas o terriccio.

Claudio de Luca

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