Tunnel, Mandrile pubblica l'atto che chiude la fase istruttoria

Al traguardo sab 11 novembre 2017
Politica di La Redazione
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Tunnel ©Termoli2020.it
Tunnel ©Termoli2020.it

TERMOLI. Fine primo atto per la vicenda così tormentata del Tunnel. Con determina dirigenziale del rup Livio Mandrile, quello additato dai Comitati contrari al piano di riqualificazione del centro storico, si chiude così il lungo e laborioso procedimento amministrativo del project financing.

Come evidenzia lo stesso Mandrile, nella seduta conclusiva della conferenza decisoria è stato confermato il dissenso della Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, espresso nella seduta di avvio del 10 agosto 2017, da intendersi quale dissenso qualificato ai sensi dell’art.14-quinquies della legge 241/1990 e s. mm. ii.; il Comune quale ente procedente è tenuto ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni/enti partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti; la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente (Comune) all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto di legge tutti gli atti di assenso.

Il parere negativo della Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, configurabile quale “dissenso qualificato”, ai sensi dell’art.14-quinquies della legge 241/1990e ss. mm. ii., non possiede i requisiti prescritti dalla legge e richiamati nella circolare, perché non solo non esprime, come meglio dimostrato dalla dichiarazione di intenti resa a verbale dal rappresentante delegato in sede di conferenza il 10/08/2017, una posizione di “diniego assoluto” al progetto, peraltro carente di analitica motivazione, come da normativa vigente, nella sua pesatura geneticamente interdittiva, con conseguente ovvia ricaduta nella illegittimità del diniego per eccesso di potere, ma neppure il parere si propone come un “diniego costruttivo” o “propositivo”, mancando di utili indicazioni sulle eventuali modifiche da apportare al progetto per tradurre eventualmente il dissenso in atto di assenso con le prescrizioni necessarie a migliorare la soluzione progettuale esaminata; la posizione dell’amministrazione comunale nel merito del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise è sintetizzata nel documento “Rapporto istruttorio del R.U.P. in merito al dissenso manifestato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise” contenuto nel “Documento di sintesi conclusivo del R.U.P.” allegato al verbale della seduta finale della conferenza decisoria; il progetto, come si desume dagli atti amministrativi approvati, dalle relazioni progettuali e dalla documentazione grafica, assume una valenza strategica per l'Amministrazione Comunale di Termoli ed è supportato da una “visione” organica dello sviluppo della città, sintetizzata in una idea cardine basata sul miglioramento della vivibilità e della utilità estesa degli spazi pubblici a servizio dei cittadini e turisti, con la restituzione di aree pubbliche alla fruizione collettiva, sottraendole alle auto e al degrado, attraverso un collegamento viabile sotterraneo, in luogo di quello superficiale, che diventa quindi interamente pedonale, con evidenti benefici connessi alla ricucitura delle due parti della città antica (il borgo) e storica (l’espansione otto/novecentesca) e ad una innovata riappropriazione degli spazi pubblici interessati in termini di vivibilità lenta.

Il progetto, inoltre, relativamente agli aspetti naturalistici e alle caratteristiche paesaggistico-storiche dell’area di intervento, interessa prevalentemente spazi già largamente costruiti, precisamente la zona “MS” del P.T.P.A.A.V. n.1,per la quale, in funzione del suo uso insediativo e infrastrutturale, la modalità di trasformazione indicata è quella di tipo “TC1” (trasformazione condizionata alla verifica dei requisiti progettuali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica), che considera del tutto ammissibile l’uso antropico; ne deriva che, anche sotto questo più specifico profilo di tutela, il divieto opposto dalla Soprintendenza, così come richiesto della citata circolare ministeriale, non è affatto giustificato perché non nasce da una ragione di vincolo assoluto derivante “da disposizione normativa o da atto amministrativo generale” quale il piano paesaggistico; nel D.M. 2 febbraio 1970 è decretato che “Dal vincolo si intende escluso [– come sopracitato –] il centro urbano della città di Termoli mentre nel vincolo stesso rimane compreso il quartiere detto <>”. relativamente all’interesse archeologico, va poi considerato che l’intero ambito di intervento non risulta essere mai stato interessato dalla dichiarazione di interesse culturale di cui all’art.13 del codice dei beni culturali e del paesaggio (art.13, d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42). Per questo stesso aspetto, in relazione all’obbligo della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art.25 del codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n.50), il progetto e gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari sono stati regolarmente acquisiti dalla competente Soprintendenza. I sondaggi sono stati regolarmente condotti, come prescritto, sotto la direzione scientifica del responsabile di area Patrimonio Archeologico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise. Qualora gli approfondimenti avessero fatto emergere ritrovamenti archeologicamente interessanti o segnalato la presenza di esigenze da sottoporre a particolare tutela preventiva il Soprintendente avrebbe dovuto dare corso, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti relativi, alla motivata richiesta di sottoposizione dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, che prevede successive indagini e approfondimenti qualora necessari in base alle evidenze oggettive, prevista dai commi 8 e seguenti del predetto art.25 del codice dei contratti, talché l’obbligo della verifica archeologica è da intendersi assolto ope legis.

Mandrile evidenzia che all'esito dell'ultima riunione, è tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti; i criteri per la ponderazione del peso dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi ai fini della loro prevalenza non sono stati individuati in maniera esplicita dal legislatore, ma sono rimessi, soprattutto alla luce del sopravvenuto decreto legislativo n.127/2016 di modifica acceleratoria dell’istituto della conferenza di servizi, al prudente apprezzamento discrezionale dell’autorità procedente. Nel caso di specie la misurazione delle posizioni, ai fini del calcolo della loro prevalenza sulla decisione finale, deve essere condotta sia con il criterio quantitativo, rapportato cioè alla maggioranza dei pareri favorevoli espressi dagli enti conferenti e considerata la qualificazione istituzionale delle amministrazioni che si sono espresse in tal senso, sia con il criterio qualitativo, relazionato alla maggioranza degli assensi convergenti sull’obiettivo programmatico di qualità del progetto di finanza, identificabile nella soluzione di due grandi criticità storicamente avvertite, sedimentate nel tempo, che compromettono la qualità urbana della città, quali i valori insostenibili del traffico all’ingresso di Termoli e la carenza cronica di parcheggi del centro, il tutto attraverso il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza urbana e la restituzione alla fruizione pubblica di ampie aree pedonali con la creazione di spazi attrezzati per l’intrattenimento collettivo, al fine di migliorare la qualità della vita, sostenere e rafforzare l’identità vocazionale turistica e culturale della città.

Per quanto detto in premessa, sopra ritenuto e considerato, il sottoscritto dirigente del Settore III, Programmazione, Gestione e Governo del Territorio, nella spiegata qualità di Responsabile Unico del Procedimento, all’esito della conferenza decisoria e secondo le risultanze dell’allegato verbale, cui per relationem si rinvia per quanto qui meglio non detto e specificato, in applicazione dell’art.14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241, e ss. mm. ii. Così Mandrile adotta la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14‐quater della legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta in forma simultanea e sincrona per l’approvazione del progetto di finanza per la “Realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del Comune di Termoli”- tunnel di raccordo stradale tra il Porto di Termoli e il Lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’area denominata 'Pozzo dolce’, entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri e negli atti di assenso espressi dalle autorità /soggetti/enti conferenti, costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. Darsi atto che la presente determinazione conclusiva e il verbale della conferenza di servizi decisoria costituiscono proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico generale del Comune di Termoli, da sottoporre con il progetto così scrutinato a ratifica ed approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, ai sensi e con le modalità di cui all’art.19 (L) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327. A questo stesso fine, per esplicita previsione legislativa (art.4, comma 4, della legge regionale 22/05/1973, n.7,come sostituito dall’art.1 della legge regionale 24/06/2011, n.10), proprio relativamente alle conferenze di servizio volte alla valutazione di interventi che, ai sensi della vigente normativa, comportano varianti agli strumenti urbanistici, l’atto di assenso del Rappresentante Unico regionale, espresso in seno alla conferenza di servizi, ex art. 1 della richiamata L.R. n. 10/2011,tieneluogo degli atti dell’amministrazione regionale.

La determinazione sostituisce ad ogni effetto di legge tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di efficacia della presente determinazione. All’uopo, si dispone che copia della presente determinazione conclusiva, in uno al verbale della conferenza di servizi decisoria, sia trasmessa in forma telematica alle amministrazioni, enti e soggetti, pubblici e privati, che per legge sono intervenuti nel procedimento, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi. Rilevato che sul progetto è stato espresso atto di dissenso qualificato da parte della Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, si dà atto che l’efficacia della presente determinazione, ai sensi dell’art. 14‐quinquies della legge n.241/1990, è sospesa per il periodo di 10 giorni dalla sua comunicazione, onde consentire all’amministrazione dissenziente di esperire eventualmente i rimedi di legge a sua disposizione.

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