Il Tar serve il poker: riammessa la lista Larinascita

Ribaltato sab 19 maggio 2018
Politica di La Redazione
4min
La lista Larinascita ©Termolionline.it
La lista Larinascita ©Termolionline.it

LARINO. Il 10 giugno si torna a 4 alle urne a Larino.

Con un post su Facebook dai toni alti (scritto in maiuscolo) «ACCOLTO!» i promotori della lista Larinascita hanno festeggiato la riammissione della loro formazione al voto del 10 giugno a Larino, annunciando la vittoria del ricorso presentato al Tar Molise. In merito, i legali che hanno curato questa pratica elettorale si sono espressi così: «Il Giudice ha accertato che non vi fossero dubbi sulla volontà dei presentatori di sottoscrivere la lista Larinascita sussistendo indizi gravi, precisi e concordanti in ordine a tale aspetto nonostante i fogli non fossero fisicamente congiunti. In particolare, commentano gli avvocati Salvatore Di Pardo, Giuliano Di Pardo, Andrea Latessa e Andrea Scapillati, la sentenza è assolutamente innovativa in quanto è stata data particolare valenza alla dichiarazione resa in tema di privacy.

È in sostanza la prima applicazione della normativa sulla privacy in tema di giudizio elettorale». Con ricorso in materia elettorale notificato il 15.5.2018 e depositato in pari data i ricorrenti indicati in epigrafe, rispettivamente in qualità di candidato Sindaco, il Fagnani, e di presentatori della lista “LaRinascita”, i restanti, hanno chiesto l’annullamento della decisione del 12.5.2018, formalizzata nel verbale n. 181, confermata dalla successiva deliberazione n. 187 del 13.5.2018, con cui la competente Commissione Elettorale Circondariale di Larino ha ricusato la lista medesima, presentata per le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Larino indette per il 10.6.2018, in ragione del vizio inficiante la raccolta delle sottoscrizioni di adesione e presentazione.

La Commissione elettorale ha ritenuto di dover ricusare l’intera lista e la connessa candidatura del signor Fagnani alla carica di sindaco sul presupposto che gli 11 modelli sottoscritti dai presentatori della lista recassero solo il timbro che riproduce il contrassegno della lista e non anche le generalità del candidato sindaco e dei candidati consiglieri i quali si troverebbero su altra pagina non materialmente collegata a detti moduli. Ciò secondo la Commissione integrerebbe una violazione dell’art. 28 della DPR 570/60. Secondo la Commissione alcun rilievo avrebbe la circostanza che il primo foglio, contenente l’indicazione del simbolo e della generalità dei consiglieri e tutti i moduli contenenti le sottoscrizioni abbiano una numerazione progressiva e che nei moduli contenenti le sottoscrizioni sia apposto il timbro riproducente la denominazione della lista presentata (LaRinascita). La Commissione ha inoltre evidenziato che le accettazioni delle candidature sono successive alla raccolta delle sottoscrizioni e, per tale motivo, secondo l’Ufficio la lista non era ancora sussistente al momento della autentica della firma dei presentatori. Si sono costituiti in giudizio la Prefettura di Campobasso e l’ufficio elettorale del Comune di Larino difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato per resistere al ricorso contestando la fondatezza dei motivi di censura e concludendo per la loro reiezione. Alla udienza del 18 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Avvocatura dello Stato. Il ricorso infatti risulta correttamente notificato e nel merito il ricorso è fondato. È pacifico in fatto che i moduli di raccolta delle firme dei sottoscrittori sono privi della indicazione del nome del sindaco e dei consiglieri comunali. Reputa tuttavia il collegio che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere che i sottoscrittori, sin dalla data di autentica delle sottoscrizioni (21 e 26 aprile 2018), fossero a conoscenza sia del nominativo del sindaco che di quello dei consiglieri comunali.

Ciò in considerazione dei seguenti elementi in fatto: la pacifica indicazione del simbolo della lista “LARINascita” nominativamente indicato nel modulo anche come promotore della raccolta della sottoscrizione – nella parte dedicata alla disciplina del trattamento dei dati personali – consente di ritenere pienamente conoscibile, quanto meno, il nominativo del candidato sindaco associato a quel simbolo, come già riconosciuto da questo TAR con sentenza n. 192/2011 che si richiama quale precedente conforme; il giorno stesso della presentazione della lista, ossia il 12/05/2018 - come risultante dalla data, dal timbro e dalla firma apposta dall’Ufficio comunale - i n. 71 sottoscrittori hanno richiesto al Comune di Larino il certificato elettorale collettivo. In tale istanza che reca altresì il timbro di congiunzione del Comune apposto in ogni pagina, detti presentatori hanno espressamente evidenziato all’Amministrazione di aver sottoscritto la lista elettorale LaRinascita, candidata per la tornata elettorale del 10/06/2018, con indicazione delle generalità del candidato sindaco e di tutti i candidati consiglieri comunali, confermando in modo inequivoco che al momento della autentica delle proprie sottoscrizioni avevano già piena conoscenza di quei nominativi.

Poiché si tratta dei medesimi candidati già indicati anche nel modello separato di dichiarazione di presentazione del candidato sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale redatto il 10 maggio 2018 deve presumersi a fortiori che già alla data di autentica delle firme (21 e 26 aprile 2018) i sottoscrittori avessero piena consapevolezza non solo della lista ma anche dei nominativi del candidato sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale, anche perché nessuna contestazione è stata mossa circa eventuali sostituzioni di nominativi del candidato sindaco o dei consiglieri comunali intercorse tra la data del 21/26 aprile 2018 di autentica delle sottoscrizioni e quella di presentazione effettiva della lista 12 maggio 2018. Ne discende che la volontà dei sottoscrittori di candidare il sindaco ed i consiglieri indicati nella lista presentata il 12 maggio 2018 deve ritenersi inequivoca e consapevolmente espressa già con la sottoscrizione del modello di presentazione delle candidature e pertanto anche alla luce del principio del favor partecipationis la lista “LARINascita” dev’essere riammessa. La particolarità in fatto della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina la riammissione alle elezioni del Comune di Larino del 10/06/2018 della quarta lista denominata “La Rinascita” con collegata candidatura a Sindaco, del signor Luca Fagnani.

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