La riqualificazione può attendere

sab 18 agosto 2018
Spalla di Pino D'Erminio
3min
Il progetto di riqualificazione del centro ©Termolionline.it
Il progetto di riqualificazione del centro ©Termolionline.it

TERMOLI. Con quali modalità ed entro quando il Consiglio regionale del Molise deve esprimersi sulla variante 1/2018 al piano regolatore generale (Prg) di Termoli, finalizzata a realizzare un fabbricato polifunzionale, che dovrebbe “riqualificare” il Piano di Sant’Antonio e la parte bassa del Pozzo Dolce?

Secondo la Giunta Sbrocca, entro il 30 ottobre, cioè non oltre 90 giorni dal 1° agosto, data in cui al protocollo della Regione è pervenuta la documentazione relativa alla delibera del Consiglio comunale n. 26 del 27 luglio, di adozione finale della variante al Prg 1/2018, la quale trasforma da verde pubblico (zona E3) ad ambito di riqualificazione (zona AR1) la destinazione dei quasi 9.000 metri quadri, sui quali verrebbe edificato il fabbricato polifunzionale.

Il termine di 90 giorni entro i quali il Consiglio regionale dovrebbe esprimersi e decorso il quale la variante sarebbe approvata in silenzio assenso, è legato al riconoscimento al fabbricato polifunzionale del requisito del pubblico interesse; requisito attribuito all’intero progetto Mobilità Sostenibile (tunnel e fabbricato polifunzionale) dalla delibera della Giunta comunale n. 291 del 5 novembre 2015.

La Giunta Sbrocca tiene tanto a qualificare di pubblico interesse il progetto Mobilità Sostenibile per potersi avvalere della procedura prevista dal Dpr 327/2001, art. 19, comma 4, che dispone l’approvazione in silenzio assenso dei Prg e delle loro varianti se la Regione non manifesta il proprio dissenso entro 90 giorni da quando ha ricevuto la delibera di adozione del PRG o della variante con la documentazione di supporto.

Questa tempistica non è affatto scontata.

In primo luogo, il DPR 327/2001 è il Testo unico relativo agli espropri per pubblica utilità (l’art. 834 del codice civile usa l’espressione equivalente “espropriazione per pubblico interesse”) e, nel nostro caso, non c’è nessun esproprio da fare, in quanto tutte le opere del progetto Mobilità Sostenibile insistono su suoli comunali.

In secondo luogo, in base a cosa un’opera può essere definita di pubblica utilità o, con espressione di equivalente significato, di pubblico interesse?

Il carattere dirimente è che l’opera soddisfi una esigenza generale e che dunque sia potenzialmente a beneficio di tutti; non conta dunque se l’opera sia di proprietà pubblica o privata. Inoltre, il possesso del requisito della pubblica utilità non è desumibile meccanicamente dalla destinazione d’uso dell’opera, bensì da contesto socio-economico in cui essa si inserisce. Facciamo l’esempio della costruzione di una piscina: l’opera è di pubblica utilità se realizzata in un centro dove tali strutture manchino o siano insufficienti rispetto alla popolazione residente, mentre non lo è se realizzata in un centro già sufficientemente attrezzato.

In quest’ottica, solo una parte dei 115.500 metri cubi del fabbricato polifunzionale può essere considerata sicuramente di pubblico interesse; segnatamente, la sezione del tunnel costruita nel fabbricato (circa un terzo della sua lunghezza) ed il parcheggio pubblico a rotazione (inclusi i locali tecnici), che occupano rispettivamente il 5,2% ed il 47,3% della volumetria.

Il parcheggio privato, le attività commerciali (magazzini inclusi) e quelle ricettive – che insieme rappresentano il 35,8% della cubatura del fabbricato – non possono definirsi di pubblico interesse, in quanto non soddisfano esigenze potenzialmente di tutti.

Per quanto concerne il teatro (inclusi i locali tecnici e gli annessi), che occupa l’11,7% del volume, l’Amministrazione comunale sostiene che sia di pubblico interesse in quanto una struttura del genere a Termoli manca. Tale argomento trascura di considerare che fino a qualche anno fa a Termoli esisteva il cinema-teatro Lumière, chiuso per insufficienza di spettatori, e che tuttora esiste il cinema-teatro Sant’Antonio – dotato di 300 poltrone circa – che viene utilizzato solo sporadicamente. Dati questi presupposti, non si può sostenere che il nuovo teatro con 782 poltrone valga a soddisfare una esigenza generalizzata della comunità locale.

In ogni caso, indipendentemente da come si voglia qualificare il teatro, il fabbricato polifunzionale non può essere considerato interamente di pubblico interesse.

A questa obiezione – sollevata in sede di presentazione delle osservazioni alla variante al PRG 1/2018 – l’Amministrazione comunale ha risposto che l’attribuzione del pubblico interesse «è caratterizzata da discrezionalità amministrativa»; in parole povere, sarebbe stabilita dalla Giunta comunale a suo arbitrio, contraddicendo platealmente i criteri di attribuzione della pubblica utilità indicati dalla dottrina giuridica.

La Regione non può applicare alla variante al Prg 1/2018 la procedura per gli espropri per pubblica utilità, come pretende la giunta Sbrocca, ma deve adottare la procedura ordinaria prevista dalla legge 136/1999, art. 21, comma 1, che assegna alla Regione un termine perentorio di 12 mesi dal deposito in Regione degli atti (il cui eventuale sforamento non implica silenzio assenso) che «può essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale».

Prima ancora di valutare nel merito la variante al Prg 1/2018, il Consiglio regionale è tenuto a deliberare la non attribuibilità al progetto Mobilità Sostenibile del requisito della pubblica utilità, perché così dice la legge e perché non si vede la ragione per cui debba concedere all’amministrazione comunale di Termoli un vantaggio procedurale ingiustificato.

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