Cinture in ambulanza, fermo del veicolo e indicazioni nel verbale

lun 31 luglio 2017
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
4min
Cinture in ambulanza, fermo del veicolo e indicazioni nel verbale ©n.c.
Cinture in ambulanza, fermo del veicolo e indicazioni nel verbale ©n.c.
ANCHE IL MALATO DEVE INDOSSARE LA CINTURA - Gli obblighi imposti dai protocolli di sicurezza vogliono che gli operatori del “118” debbano trasportare i pazienti solo nel rispetto delle norme previste. Lo ha dichiarato la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un paziente, affetto da tetraplegia, redatto nei confronti del conducente di un’ambulanza e della struttura gestrice del servizio. L’uomo era stato accompagnato in un ospedale per eseguire le terapie necessarie.. Nel corso del trasferimenti, il paziente ed un suo familiare avevano patito lesioni a causa di una brusca frenata. Per essere risarciti i due avevano fatto ricorso al Tribunale che accolse la loro istanza, riconoscendo alle vittime la metà della colpa, perché considerati dal giudice parzialmente consenzienti alla circolazione posta in essere in condizioni di insicurezza. Però, la pubblica accusa aveva contestato il fatto che al trasporto oneroso di persone inferme con autoambulanza fosse stata applicata la disciplina prevista per i trasferimenti veicolari di cortesia; e la Corte di Cassazione aveva accolto la domanda, in quanto non è concepibile un consenso preventivo del trasportato alla possibile lesione derivante dalla circolazione in condizioni di scarsa sicurezza, “trattandosi di rinuncia a un diritto indispensabile”. Infatti, secondo la normativa, gli operatori del “118” non devono provvedere solo al trasporto, bensì pure all’assistenza. Pertanto, sono obbligati ad imporre ogni corretta misura di garanzia durante la circolazione e, nel caso di rifiuto del paziente, obbligati a sospendere il servizio a meno che il mancato trasporto non si risolva in un rischio maggiore per il malato. Lo stesso discorso vale per l’accompagnatore dell’infermo che deve prendere posto nella cabina di guida, senza potere viaggiare accanto al malato. IMPUGNAZIONE DEL FERMO DEL VEICOLO - La Commissione tributaria provinciale di Torino in una sentenza del 2008, ha stabilito che la comunicazione del fermo di un veicolo é sempre impugnabile. Per ciò stesso, essa deve contenere tutti gli elementi che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto di opporsi. La causa verteva sulla notifica di un fermo amministrativo, operato per il mancato pagamento dell’importo recato da una cartella esattoriale per infrazioni commesse alle norme contenute nella vigente disciplina del Cds. Il ricorrente aveva impugnato l’atto ricevuto: 1) per la mancata indicazione del responsabile del procedimento; 2) per l’incompleta enunciazione delle informazioni necessarie ai fini dell’eventuale ricorso. Nonostante l’agente della riscossione avesse sostenuto in giudizio la legittimità del proprio operato, la Commissione ha ritenuto fondato il ricorso proposto. Or bene, in base a quanto precisato dalla C.t. di Torino, la comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati non ha natura di semplice avviso ma deve essere considerata dichiarativa di un provvedimento di fermo riferito al veicolo del contribuente. L’atto in questione, emesso per il mancato pagamento di una somma richiesta, diviene esecutivo trascorsi 20 gg. dalla sua comunicazione, notificata all’interessato con avviso di ricezione. A prova di ciò, v’era la nota apposta sul provvedimento di fermo, con cui si informava il destinatario che sarebbe stato possibile impugnarlo innanzi ad una Ctp. Se ne deduce che l’atto di fermo deve indicare chiaramente: a) la natura del debito; b) il numero della cartella di pagamento che lo ha originato; c) l’importo dovuto; d) l’anno di riferimento, se presente nel ruolo Nel caso in esame il provvedimento di fermo era risultato privo dell’indicazione del capoluogo di provincia in cui ha sede la Ctp presso cui il destinatario poteva presentare ricorso. Pertanto, i Giudici hanno accolto l’opposizione proposta, annullando l’atto contestato perché suscettibile di arrecare grave danno al ricorrente. INDICAZIONI NECESSARIE SUL VERBALE - La Corte di Cassazione, nel 2007, si è espressa sull’art. 23, cc. 4 e 11, Cds. Il ricorrente aveva lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 202 e dell’art. 16 della legge n. 689/1981 nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deducendo che - erroneamente - era stato annullato il verbale che conteneva l’indicazione del minimo edittale della sanzione pecuniaria, atteso che, ai sensi dell’art. 202 c. 1, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Ma, per la Corte, il motivo non era fondato. Infatti, l’art. 200, nel disciplinare le prescrizioni che il v.a. deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall’art. 383 del Reg. es. Questo stabilisce che, nell’ipotesi in cui sia ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini, l’ufficio o comando presso cui questo può essere effettuato, ecc. Insomma, il verbale deve contenere una serie di indicazioni necessarie a consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non potendosi - al riguardo – ritenere sufficiente, come correttamente ritenuto dal Giudice di pace, l’indicazione del minimo della sanzione prescritta. Il ricorrente, che si è limitato a dedurre la legittimità del verbale in cui era stato indicato il minimo edittale, avrebbe dovuto non soltanto puntualizzare che esso conteneva le indicazioni di rito, quanto pure - in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso - trascrivere il verbale elevato all’opponente, in modo da consentire al giudice di legittimità, che non può esaminare gli atti del processo, la verifica della presenza dei requisiti di legge.

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione