E’ obbligatorio “sentire” chi chiede un’audizione per contestare un verbale

lun 07 agosto 2017
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
2min
E’ obbligatorio “sentire” chi chiede un’audizione per contestare un verbale ©n.c.
E’ obbligatorio “sentire” chi chiede un’audizione per contestare un verbale ©n.c.
A seguito dell’avvenuta notifica di un verbale per un illecito amministrativo, un privato aveva chiesto di essere sentito in ordine ai fatti in contestazione. Ma, curiosamente, era stato reso destinatario di un’ordinanza-ingiunzione su cui – con un tratto di penna – era stata annotata la dizione “non si è presentato all’audizione”. A quel punto il trasgressore aveva depositato in Cancelleria una opposizione, con ricorso, al Giudice di pace, chiedendo che il titolo esecutivo fosse annullato, ma questi rigettava l’istanza. Di qui l’ulteriore procedura attivata dall’attore dinanzi al Tribunale. Poiché uno dei punti del contendere era stato quello concernente la mancata audizione del ricorrente, che pure aveva inoltrato richiesta ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, la Suprema  ritenne di dovere ribaltare i contenuti della decisione del Magistrato di prossimità. Com’è noto, ai sensi dell’art. 18 della legge citata, entro il termine previsto (dalla data della contestazione o della notificazione della violazione), gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti, oppure chiedere di essere sentiti. Quest’ultima deve emettere i provvedimenti di competenza (archiviazione o ordinanza-ingiunzione), sentiti gli interessati, qualora ne abbiano avanzato richiesta. Nel caso in cui sia stata fatta istanza di audizione, ma l’Autorità competente non abbia provveduto alla convocazione dell’opponente, si pone il problema delle conseguenze che si producono con riguardo al titolo esecutivo formato, ove questo fosse stato adottato senza l’audizione. In materia, la Cassazione ha affermato che la procedura richiesta dall’interessato costituisce un obbligo procedimentale la cui violazione comporta una violazione di legge ma non la radicale inesistenza dei contenuti. Per ciò stesso, l’atto in questione, ove adottato in violazione dei precetti stabiliti nei cc. 1 e 2 dell’art. 18 della legge 689, darebbe luogo a nullità del titolo esecutivo. Ma tale nullità sarebbe sanabile quando venisse proposta opposizione nei termini di legge. Per conseguenza, l’accertamento della violazione concernente la carenza di audizione del trasgressore (che ne ha fatto richiesta) comporta l’annullamento dell’ordinanza, ma non la declaratoria della sua nullità. Nel caso di specie, il trasgressore aveva voluto formalmente essere sentito, ma non era mai stato convocato, per conferire in ordine ai fatti addebitatigli. Né prova alcunché l’indicazione riportata a penna sul titolo ingiuntivo, privo di qualsivoglia sigla, o firma, attestante l’autenticità dell’affermazione secondo cui il ricorrente non si era presentato all’audizione. In effetti, tale aggiunta non concreta una parte dell’atto pubblico, trattandosi di una semplice notazione, la cui dubbia autenticità non necessita neppure di essere impugnata con lo strumento della querela di falso. Nella sostanza, per la Suprema, il cittadino ritenuto autore di un illecito ha il sacrosanto diritto di essere ascoltato; e la mancata audizione concreta violazione dell’art. 18 della “689”, i cui contenuti sono stati posti dal legislatore proprio a garanzia del diritto di difesa nella procedura amministrativa. La violazione rende illegittimo il titolo emanato a conclusione. In materia, con riferimento alle sanzioni previste dalla disciplina della circolazione stradale, la richiesta di audizione implica un allungamento dei termini massimi per la decisione da parte del Prefetto. Il contraddittorio ha bisogno di tempo; e chi richiede di essere sentito accetta che i termini entro cui l’Autorità amministrativa deve emanare l’ordinanza rimangono sospesi nelle more dell’audizione. Vanno altresì sottolineati i luoghi della sentenza relativi alla indicazione contenuta nell’atto, riferibile alla mancata presentazione del trasgressore all’audizione. In proposito, la Cassazione ha ritenuto che questa statuizione è contraddetta dalla carenza degli estremi recanti data e numero di protocollo dell’invito a presentarsi. Claudio de Luca

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