Il preavviso di infrazione non è impugnabile

lun 21 agosto 2017
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
2min
Il preavviso di infrazione non è impugnabile ©n.c.
Il preavviso di infrazione non è impugnabile ©n.c.
Un lettore chiede che sia fornita soluzione al problema che si origina quando un soggetto, attinto da un avviso di violazione alle norme contenute dal Codice della strada, attivi il Comando, o Servizio, di Polizia municipale per ottenerne l’archiviazione. L’argomento è di somma importanza e merita di essere approfondito sia dal punto di vista teorico che da quello pratico. E la rubrica si accinge a farlo con le notazioni che seguono. Potrebbe accadere che chi abbia trasgredito le norme contenute nel Codice della strada abbia avuto ad impugnare dinanzi all’Ufficio del Giudice di pace non il sommario processo verbale (magari non ancora notificato dalle Forze dell’ordine) quanto piuttosto i contenuti del semplice preavviso di infrazione. In proposito occorre rilevare preliminarmente che un “avviso” (qual è quello utilizzato dalla Polizia locale) non concreta un processo verbale, non avendone i requisiti essenziali. Si tratta di una forma, sia pure incompleta e singolare, di comunicazione di avvio del procedimento, inquadrabile nella previsione dall’art. 7 della legge n. 241/1990. In altre parole, con esso, l’organo di vigilanza avverte l’utilizzatore del veicolo che un agente ha rilevato una determinata infrazione, e che di conseguenza è stata avviata nei suoi confronti la conseguente procedura di accertamento che potrebbe condurre – verosimilmente – alla emanazione del vero, e proprio, sommario processo verbale. A questo punto, il soggetto reso destinatario dal preavviso potrebbe esercitare due opzioni: 1) procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, senza che ciò comunque comporti un riconoscimento automatico di responsabilità; 2) attendere la notificazione del rituale sommario processo verbale per l’eventuale sua impugnazione dinanzi al Prefetto, o in alternativa dinnanzi all’Ufficio del Giudice di pace. Nel caso ipotizzato dell’attore che abbia ritenuto di potere produrre opposizione, con ricorso, avverso il preavviso di accertamento dinanzi all’Ufficio del Giudice di pace, va ribadito che detta azione (art. 23, legge n. 689/1981) può essere esperita unicamente nei confronti di un titolo esecutivo; e tale è – ‘ex professo’ e nella fattispecie - solo il sommario processo verbale, di cui la parte magari non è stata ancora resa manco destinataria all’atto della presentazione del ricorso. In sostanza, l’esercizio della facoltà di presentare uno scritto difensivo, od un documento, oppure una richiesta di audizione - se posta in essere nella fase conseguente al distacco di un avviso di infrazione - non concreta una vera e propria opposizione. Nel caso di specie detto scritto potrà essere catalogato solo quale mera forma di partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, nell’intesa che le deduzioni prodotte non costituiscano il presupposto necessario dei contenuti del successivo ricorso, dal momento che potranno essere sempre utilizzati capitoli a difesa senza restrizione alcuna. Ma tale non potrà essere l’opposizione prodotta irritualmente avverso un avviso di infrazione. In proposito, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile – per carenza di immediata lesione delle posizioni del soggetto, cui viene attribuita la violazione, e manco tale da “costituire in alcun modo titolo esecutivo o comunque atto di irrogazione di sanzione, neppure cautelare “. Evincendosi da quanto precede che non possa prodursi opposizione ad un atto, ove questo non concreti ‘ex-se’ la possibilità di una esecuzione coattiva, il Comune – ove fosse stato convenuto - potrà rivolgere istanza al Giudice di pace per ottenere la dichiarazione di inammissibilità dei contenuti del ricorso. Claudio de Luca

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