I trucchi delle amministrazioni: le dritte sui misuratori di velocità

lun 11 settembre 2017
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
2min
I trucchi delle amministrazioni: le dritte sui misuratori di velocità ©n.c.
I trucchi delle amministrazioni: le dritte sui misuratori di velocità ©n.c.
Uno dei princìpi-cardine del Codice stradale è quello che fissa la regola per cui la contestazione di una violazione “deve” essere immediata. A tale proposito l’art. 200 recita:”La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore”. Quando ciò non sia stato possibile, il verbale di accertamento deve contenere “i motivi che l’hanno resa impossibile” (art. 201). E’ pur vero che, in taluni casi, la contestazione non è obbligatoria come, per esempio, quando la violazione sia stata accertata per il tramite di apparecchiature fisse, appositamente omologate; oppure quando sia stato impossibile “raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva”. A parte questi casi, il principio resta. Purtroppo per le Amministrazioni una contestazione ha un costo non da poco perché: 1) occorre impiegare uomini; 2) bisogna avere il tempo materiale per fermare l’auto; 3) è necessario identificare il trasgressore; 4) si deve compilare – a mano – il verbale. Sicuramente rimane più semplice collocare un misuratore mobile di velocità dentro un’autovettura di servizio, priva di insegne, rimanersene all’interno del mezzo e lasciare che l’apparecchio scatti ogni qualvolta che sia transitato ‘in loco’ qualche automobilista col piede pesante. Successivamente basta scrivere, sul referto: “impossibilitato a raggiungere il veicolo lanciato a velocità eccessiva”, anche quando ciò non corrisponda al vero. Il fatto è che, in questo modo, non si fa sicurezza stradale, ma semplicemente cassa Uno dei casi di trucco più citati è quello di Firenze dove un misuratore è stato posto lungo alcune strade urbane di quartiere quando una legge del 2002 dice espressamente che certe collocazioni non possono essere effettuate in ambito urbano dal momento che le apparecchiature automatiche per il controllo della velocità possono essere installate – con autorizzazione prefettizia – soltanto lungo le strade di scorrimento (a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, con almeno due corsie per senso di marcia, con eventuali intersezioni semaforizzate, ed aree di sosta estranee alla carreggiata). Quando qualcuno lo ha fatto notare alla Polizia locale fiorentina, gli Uffici della struttura hanno aggirato facilmente l’ostacolo, agevolando la riclassificazione di quei tratti di strada che, in forza della legge (ed in barba alle caratteristiche tecniche intrinseche di ciascuna), sono state trasformate in urbane di scorrimento su cui – conseguentemente - il Prefetto ha potuto assentire, comodamente, l’installazione dei misuratori di velocità fissi. Successivamente i “Berretti bianchi” gigliati si sono giustificati con l’opinione pubblica sostenendo di averlo fatto per motivi di sicurezza. Ma non può essere credibile che, in nome di quest’ultima, sia possibile calpestare la legge. Rimanendo in tema, dal 2007 è in vigore una norma che, per molti Comandi e Servizi di Polizia locale, è un po’ come il fumo negli occhi. Si allude all’obbligo sancito di segnalare preventivamente e di rendere ben visibili le apparecchiature per il controllo della velocità, fissi o mobili che siano, In buona sostanza, specifici segnali devono avvertire coloro che percorrono una strada circa la presenza di un controllo elettronico dell’esorbitanza velocitaria. Ma non basta perché analogo segnale dev’essere posto anche sull’apparecchio. Nonostante il dettato del legislatore, alcune Amministrazioni cercano di eludere in ogni modo questo duplice obbligo. Passi per il segnale di preavviso, dicono, ma situarne uno persino sul misuratore proprio no! Diversamente a cosa mai dovrebbe servire lo strumento? Un po’ come dire che, siccome la legge non piace, è giusto infischiarsene, seppure a far ciò sia addirittura chi vesta un’uniforme (continua – 2). Claudio de Luca

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