L’omissione del trasferimento di residenza sui documenti dell’auto

lun 02 ottobre 2017
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
2min
L’omissione del trasferimento di residenza sui documenti dell’auto ©n.c.
L’omissione del trasferimento di residenza sui documenti dell’auto ©n.c.
Di recente, un automobilista è stato sanzionato da una pattuglia di addetti alla vigilanza sulle strade per non avere fatto annotare sui propri documenti di guida il suo avvenuto “trasferimento” di residenza. In questo caso, le virgolette sono d’obbligo perché la situazione perseguita si era originata non perché il presunto trasgressore avesse cambiato casa ma in conseguenza di una variazione onomastica deliberata “motu proprio” dal Comune. L’interessato si è opposto, con ricorso, prima al Giudice di pace (che l’ha dichiarato inopinatamente soccombente) e poi alla Corte di Cassazione (che, al contrario, ha inteso – leggi alla mano - di dovere ribaltare la prima decisione). Vediamone i motivi. Un Comune, che abbia manifestato, formalmente, la volontà di rideterminare la denominazione di una via (o il numero civico di una casa), ha pure l’obbligo di provvedere a rendere nota detta variazione al Dipartimento per i trasporti terrestri (in acronimo DTT, che altro non è se non la vecchia Motorizzazione). La previsione rimane contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996, introduttiva nell’ordinamento di un vero e proprio automatismo. In virtù di questo, si consente alle persone fisiche di regolarizzare la propria posizione documentale semplicemente presentandosi ai Servizi demografici del Comune di residenza. Ne è derivato che, oggi, a comunicare alla Motorizzazione ogni mutazione anagrafica rimane competente l’ente locale. E’ semplicemente questo il motivo per cui la Corte di Cassazione ha dovuto accogliere il ricorso del nostro automobilista. Secondo la sentenza n. 6501 dell’11 marzo 2008 in commento, la ‘ratio’ dell’art. 94 del Codice stradale (quello che disciplina, tra l’altro, le formalità da seguire, da parte dell’utente, per il trasferimento di residenza, e che va letto in combinato disposto con il DPR n. 610) “non può ritenersi operante nella diversa ipotesi di modifiche intervenute nella denominazione o nella numerazione delle strade”. In buona sostanza, l’obbligo, posto a carico dei privati dal citato articolo, di riversare al DTT i trasferimenti di residenza non è configurabile nella diversa ipotesi di variazione dell’onomastica delle strade e di mutazione dei numeri civici, quando l’iniziativa sia stata assunta dall’ente proprietario. Ma è pur vero che questa agevolazione non si applica agli utenti diversi dalle persone fisiche che debbono continuare ad ottemperare all’obbligo di comunicazione del trasferimento entro sessanta giorni; ciò per evitare l’applicazione di sanzioni pecuniarie, non trascurabili. Per tutto quanto sopra posto, quando abbia deciso di mutare la denominazione ad una strada o il numero civico di uno stabile, deve essere il Comune stesso a provvedere a riferire l’avvenuta variazione alla Motorizzazione. Claudio de Luca

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