Le regole per la revisione e per le ganasce fiscali

lun 09 ottobre 2017
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
3min
Le regole per la revisione e per le ganasce fiscali ©n.c.
Le regole per la revisione e per le ganasce fiscali ©n.c.
Un lettore scrive:“Non ho trovato alcun comma dell’art. 80 Cds in cui il legislatore abbia espresso la possibilità di circolare con alcuni tipi di veicoli (come per esempio un autobus oppure dei veicoli atipici) anche dopo che siano scaduti i termini per la revisione, comunque quando sia già stato prenotato un appuntamento con la Motorizzazione prima dello scadere della stessa. Eppure qualche rivista sostiene che si può circolare”. In materia va applicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 408 del 6 agosto 1998, n. 408, che reca le norme regolamentari sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Secondo l’art. 4, salvo quanto previsto ai cc. 4 e 5, a tutti i veicoli, nei cui confronti sia stata disposta la revisione ai sensi dell'art. 80 del dlgs n. 285 del 1992, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, sono applicate le sanzioni previste dal suddetto art. 80. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole (senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione), il mezzo può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista nell'art. 3 Reg.; ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione viene apposto il timbro "Revisione - ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese", consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione deve essere apposto il timbro "Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina". Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. Per i veicoli di cui all'art. 1, c. 1 (quelli con obbligo di revisione annuale) del regolamento, è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 Cds. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione. Per quanto concerne le ganasce fiscali, una sentenza del Giudice di pace di Torino ha dichiarato illegittima la riscossione delle sanzioni da parte di una Società che si occupava di ricevere diversi proventi per conto del Comune. Essa non avrebbe agito in forza della legge per l’esazione dei verbali di violazioni delle norme contenute nel Codice della strada, atteso che si tratta di un compito che spetta solo all’ex-Equitalia. Questa sentenza mise a rischio migliaia di cartelle. Secondo i conti fatti, gli automobilisti che si trovavano nelle condizioni per presentare ricorso sarebbero addirittura stati 30mila solo a Torino. Così per l’ente si era prospettato l’incubo di un pesante contenzioso. Tutto si originò dall’opposizione di un automobilista che era ricorso contro una sanzione del Comune. Il Giudice di pace, con una sentenza, gli diede ragione, condannando le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali. Infatti, secondo quanto riportato nella motivazione della sentenza, l’ingiunzione di pagamento era “illegittima e pertanto inefficace”. Il magistrato onorario, sulla scia di altre sentenze del Tribunale di Napoli, fondò la motivazione sul presupposto che “il recupero delle sanzioni pecuniarie al Codice della strada può avvenire solo a mezzo di ruoli esattoriali e non attraverso le ingiunzioni fiscali”. Pertanto, il Comune di Torino avrebbe dovuto riscuotere le somme in questione non con il meccanismo dell’ingiunzione fiscale quanto piuttosto con quello del “ruolo esattoriale”, la cui competenza non è delegabile ad alcun istituto pubblico o di partecipazione pubblica, in quanto ascritto esclusivamente all’ex-Equitalia. In tal modo l’Ufficio del Gdp aveva “aperto un varco importante” al punto che furono presentate interpellanze da discutere in commissione Controllo di gestione per verificare la sospensione immediata di ulteriori ingiunzioni con aggravio di spese per il Comune. Claudio de Luca

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