Gli errori dell'ente proprietario della strada, pronuncia della Cassazione

lun 23 ottobre 2017
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
3min
Gli errori dell'ente proprietario della strada, pronuncia della Cassazione ©n.c.
Gli errori dell'ente proprietario della strada, pronuncia della Cassazione ©n.c.
L’ordinanza n. 22801/2017, pubblicata dalla III Sezione civile della Corte di Cassazione, ribadisce le responsabilità poste in capo agli enti proprietari che rimangono custodi delle strade in ordine alla omessa manutenzione delle carreggiate o per i 'guardrail' difettosi che abbiano ingenerato tragiche conseguenze, come nel caso degli ultimi (tragici) avvenimenti riporti dalla cronaca molisana. Per la Suprema Corte, gli enti devono risarcire i danni per l'omessa manutenzione del 'guardrail. In un caso recente, dopo di avere perso il controllo della moto (a causa delle condizioni in cui versava il manto stradale), un centauro era finito contro il 'guardrail' posizionato sul lato opposto della carreggiata che, essendo non ben fissato, aveva assunto un'anomala posizione obliqua in cui rimaneva esposto un punto tagliente. A seguito dell'impatto violento, al motociclista veniva amputato un braccio. In prima istanza il Tribunale di Brescia aveva ritenuto responsabile del sinistro il Comune, condannato in sentenza ad un notevole risarcimento (oltre un milione di euro). La Corte d’Appello sovvertiva l'esito del I grado di giudizio, rigettando le domande risarcitorie ed escludendo la responsabilità del Comune. Secondo il Collegio non era stata fornita una prova sul rapporto causale tra la presenza di eventuali alterazioni del manto stradale e la caduta del motociclista; in più i Giudici escludevano che il 'guardrail' avesse avuto una incidenza causale in ordine alla particolare amputazione del centauro. La Cassazione è stata di tutt’altro avviso. "Per quanto concerne gli obblighi di manutenzione gravanti sulla P.a., non è corretto affermare che tali barriere abbiano esclusivamente la funzione di evitare, o di contenere, il rischio della fuoriuscita di strada delle vetture in tratti di strada di particolare pericolosità; e che, quindi, siano costruite al solo scopo di reggere l'impatto con gli autoveicoli". In effetti la funzione della barriera è quella di diminuire la pericolosità del tratto stradale. Questa funzione si esplica delimitandone prima di tutto visivamente il bordo, offrendo una resistenza all'eventuale impatto dei veicoli, poi offrendo una protezione ai corpi dei malcapitati utenti della strada che si trovino per i più svariati accadimenti ad essere proiettati verso un bordo-strada oltre cui c'è il vuoto od una scarpata, proteggendoli dalle più gravi conseguenze di una caduta. "Quindi - continuano i Giudici - nella funzione protettiva delle barriere laterali è compresa anche quella di diminuire il rischio che un corpo umano possa venire sbalzato nel vuoto". A ciò si aggiunga che l'ente che predispone una barriera laterale, allo scopo di diminuire la pericolosità di quel tratto di strada, è poi tenuto alla manutenzione perché essa possa continuare ad assolvere alla sua funzione, a cui altrimenti verrebbe meno se a causa degli urti o dell'incuria fosse interrotto o scivolasse ad una altezza insufficiente a contenere efficacemente un eventuale impatto; sia perché essa non diventi, in sé, un elemento potenzialmente pericoloso per gli utenti della strada, ove sia interrotta o esposta dal lato tagliente. "L'impatto o anche il contatto della barriera laterale con il corpo delle persone non è infatti circostanza imprevedibile. L'amministrazione che, pur avendola collocata, ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola non solo le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli che rispettino determinati standard di sicurezza ma i principi generali in tema di responsabilità civile". Sin qui la Cassazione che poi continua:"Per quanto concerne poi la valutazione della eventuale responsabilità del Comune per l'aggravamento delle conseguenze da esso derivanti, va detto che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali (sia che essi abbiano agito in concorso per produrre il fatto dannoso in sé, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell'aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte, net caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato), ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell'evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che, come nella specie, esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso". Perciò, nel caso di specie, la Corte d'appello non aveva opportunamente verificato se ed in che misura le conseguenze dannose riportate fossero imputabili alla eventuale responsabilità del Comune derivante dal non aver eliminato la fonte di pericolo consistente nel guardrail difettoso. Claudio de Luca

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