L'inerzia degli amministratori

lun 06 novembre 2017
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
3min
Radici d'asfalto ©Sicurauto.it
Radici d'asfalto ©Sicurauto.it

LARINO. ‘Una tantum’ consentite al vostro rubricale di lasciare in parcheggio le autovetture per divagare sugli Amministratori. Il sindaco non incorrerà nel reato di rifiuto di atti d’ufficio ove non abbia provveduto alla effettuazione di interventi urgenti di manutenzione dei locali di una scuola elementare sottoposta alla sua vigilanza (od anche di una sede stradale).

A tali conclusioni è giunta, da tempo, la Corte di Cassazione con una sentenza dei giudici della V Sezione penale (la n. 8615 del 2000) di annullamento di una precedente decisione della Corte d’Appello di Roma. Detto Collegio, in conformità a quanto ritenuto in I grado dal Tribunale di Cassino, aveva ritenuto che il sindaco fosse invece incorso in responsabilità penale. La vicenda giudiziaria trasse origine dalla richiesta rivolta al primo cittadino da un dirigente scolastico che lamentava le carenze delle condizioni di igiene e di manutenzione del proprio edificio scolastico. Successivamente, una volta accertato il mancato intervento (ed il persistente stato insoddisfacente dei locali) era stato avviato, a carico del Sindaco, un procedimento penale per il reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 Cp).

Com’è noto, di tale reato (reclusione da 6 mesi a 2 anni) risponde il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio, che – indebitamente – abbia rifiutato un atto del proprio ufficio che – per ragioni di igiene e sanità – doveva invece essere compiuto senza ritardo. La Suprema corte, con la sentenza in esame, intese escludere la responsabilità dell’imputato sulla scorta di tre distinte argomentazioni che, travalicando il caso di specie, possono ritenersi di portata generale, al punto da apparire sicuramente utili a fare chiarezza in relazione ad una fattispecie di reato tanto discussa. In primo luogo, il sindaco aveva confidato nella completezza della relazione predisposta dal tecnico comunale che aveva posto in evidenza solamente la necessità di un programma manutentivo ordinario (di seguito eseguito) senza far cenno in alcun modo all’esigenza di porre in essere ulteriori e più puntuali interventi. In secondo luogo, considerato che le funzioni relative alla scuola erano state delegate dal Sindaco ad un Assessore, le eventuali inadempienze di quest’ultimo non potevano tradursi automaticamente in responsabilità penali del primo, nonostante competesse oggettivamente proprio a lui la sorveglianza sul corretto andamento dell’amministrazione e – quindi – sul servizio svolto dagli assessori. Infine, le attività manutentive di competenza del Comune sono molteplici, e relativi ad edifici scolastici, ad immobili, a strade, a giardini, a complessi sportivi.

Per ciò stesso, diventa facile ipotizzare che non sussistano strumenti finanziari adeguati ad assolvere a tutti questi compiti. Rientra pertanto nella discrezionalità dell’Amministrazione individuare un ordine di priorità degli interventi richiesti, sempre con realistico riferimento alle risorse disponibili. Di conseguenza non è sufficiente constatare il rifiuto rispetto alla richiesta di intervento per ritenere sussistente il reato contestato giacché occorre acquisire elementi specifici di univoco significato per considerare “indebito“ il comportamento adottato, quale ad esempio quello di avere inteso privilegiare altri interventi sicuramente meno urgenti e certamente meno importanti. Gli argomenti riportati, diretti ad escludere la responsabilità del Sindaco (oggi del dirigente o del responsabile del servizio), sono evidentemente ispirati in modo corretto ai fondamentali principi introdotti con le più recenti riforme di settore, costituite – da un lato – dalla separazione delle competenze degli amministratori e dei funzionari per il compimento rispettivo degli atti d’indirizzo e di gestione, - dall’altro - dall’esigenza di evitare che l’attività del giudice penale debba sostanziarsi nel sindacare le scelte discrezionali compiute, senza tenere conto delle ragioni delle opzioni. Il risultato finale è senza dubbio apprezzabile, in quanto una condanna per un reato quale quello in esame non potrà essere fondata solamente sulla considerazione della necessità di dovere intervenire comunque, giacché occorrerà in ogni caso verificare se il mancato compimento dell’atto, o dell’attività, può ritenersi davvero arbitrario, nel contesto effettivo in cui esso è concretamente avvenuto.

Claudio de Luca

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione