Omicidio stradale: quando una sosta vietata finisce in Tribunale

lun 13 novembre 2017
Veicoli al crocevia di La Redazione
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Tribunale di Larino ©TermoliOnLine
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La Corte di Cassazione (sentenza n. 3296/2017) è intervenuta in materia di omicidio stradale (art. 157 Cds). L’imputato aveva lasciato un autoarticolato in sosta lungo una stradina di campagna per caricare sul cassone dei blocchi di cemento. Più tardi era sopraggiunto un autocarro il cui autista, abbagliato dal sole, non aveva scorto per tempo l’ingombro. L’impatto fu fatale ed il Tribunale condannò l’autista per omicidio colposo. La sentenza è stata poi confermata, con rideterminazione della pena, dalla Corte di appello competente; ed ora il processo è giunto in Cassazione.

La violazione è relativa all’art. 157 laddove si vieta di porre in sosta un autoveicolo “sulla corsia di marcia di una strada sita al di fuori del centro abitato, occupando gran parte della stessa”. Il comportamento aveva reso inevitabile il sinistro; ed il Giudice considerò soprattutto che la parte offesa stava procedeva a velocità moderata, avendo difronte un sole abbagliante, e che il mezzo in sosta non era stato segnalato. I motivi di ricorso riguardarono il fatto che la vittima non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto benché alcune persone gli avessero fatto segnali; e venne perfino “accusato” di non avere indossato le cinture di sicurezza. Ma la Corte giudicò che la vittima non aveva in alcun modo contribuito all’incidente e che la situazione di pericolo era stata causata dalla palese violazione di una norma sulla sosta. In conclusione: 1) l'autocarro non si sarebbe dovuto trovare in quel posto; 2) la sosta non era stata originata da una situazione di emergenza; 3) l’autista non era munito di un titolo che lo autorizzasse a sostare per caricare i mattoni di cemento.

Altro caso. Incorre in una violenza privata chi abbia parcheggiato un veicolo in un ‘box’ destinato ad un utente disabile (V Sez. penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 17794/2017). L'imputato, è stato ritenuto colpevole del delitto ex-art. 610 Cp per avere sostato in una spazio riservato ad un soggetto affetto da gravi patologie. In Cassazione, la difesa dell’imputato, richiamandosi a taluni precedenti giurisprudenziali, aveva sottolineato che la sosta di un'autovettura in uno spazio riservato non equivale ad impedire intenzionalmente la marcia a una vettura; e, quindi, che non poteva ritenersi concretato il delitto di violenza privata. Ma i Giudici non hanno accolto la doglianza di insussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato dal momento che il ricorrente aveva chiaramente impedito a chi poteva vantare un diritto in tal senso di parcheggiare la propria autovettura nello spazio che gli era stato riservato dall’Autorità comunale. In realtà, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili, la condotta del ricorrente avrebbe integrato semplicemente la violazione dell'art. 158, c. 2, Cds che sanziona – in via amministrativa - chi sia stato sorpreso a parcheggiare il proprio autoveicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Nel caso di specie, però, lo spazio era stato espressamente riservato a un utente per ragioni inerenti al suo stato di salute. Cosicché, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale, occorre aggiungere l'impedimento al cittadino a cui era stato riservato il diritto di parcheggiare lì dove solo a lui era consentito lasciare il mezzo.

Da qui la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contestato. Inoltre, nella violenza privata, sussiste anche l'elemento soggettivo. E la piena consapevolezza si desume dal fatto che non era stato affermato, in giudizio, di non avere notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato a un singolo utente disabile. Per di più il parcheggio non si era neppure protratto per pochi minuti; la vettura era stata parcheggiata prima delle 10:40 fino alla notte, impedendo al disabile, a cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare anche al suo ritorno a casa di sera. Solo alle 2, infatti, l'autovettura veniva rimossa coattivamente dalla Polizia locale.

Claudio de Luca

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