La competenza territoriale del Giudice di Pace

mar 12 dicembre 2017
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
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Giudice di Pace ©TermoliOnLine
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TERMOLI. Un Comune aveva proposto ricorso in Cassazione avverso i contenuti di una sentenza (la n. 26190 del 14 dicembre 2009) con cui un Ufficio del Giudice di pace aveva accolto l'opposizione proposta nei confronti di un verbale di contestazione di violazione di una norma del Codice stradale. Il ricorso era stato ritenuto manifestamente fondato, ed era stato accolto il motivo con cui il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 689/1981 e dell'art. 204-bis Cds, aveva denunciato il fatto che il Gdp non si era dichiarato incompetente benché la violazione fosse stata commessa nel territorio di un Comune su cui quell’Autorità non aveva giurisdizione.

L'eccezione di incompetenza per territorio era stata sollevata dal Comune, ma il Giudice aveva omesso di pronunciarsi su tale eccezione, seppure ritualmente sollevata. Perciò, doveva ritenersi valida la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, autorizzata ‘ex-lege’ alla difesa personale a mezzo di un proprio funzionario e proposta attraverso la trasmissione della comparsa di costituzione tràmite POSTEitaliane. Ciò alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 98/2004, secondo i cui contenuti è costituzionalmente illegittimo (per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.), l’art. 22 della legge n. 689 nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione ad ordinanza, nella parte in cui non consente, per il deposito di qualsiasi atto ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del Servizio postale. Tanto pure in conformità all'indirizzo già introdotto con la sentenza n. 520/2002, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del dlgs n. 546, art. 22, cc. 1 e 2. Insomma, in virtù dell’art. 22 della “689”, la competenza in ordine all'opposizione ad ingiunzione di sanzioni pecuniarie amministrative appartiene inderogabilmente al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Sicché quest’ultimo rimane competente unicamente per il luogo in cui l'infrazione è stata accertata. Perciò, ogni opposizione che dovesse essere prodotta dinanzi ad un Ufficio territorialmente incompetente verrebbe immediatamente contestata ‘in limine litis’, senza che l’opposto neppure abbia bisogno di entrare nel merito dei capitoli del ricorso elaborato dall’attore, attesa l’inderogabilità dell’incompetenza dell’adito Giudice di pace. In definitiva, secondo il sistema accolto dalle modifiche intervenute nel 1981 al sistema penale, l’Autorità giurisdizionale abilitata a decidere sulla fondatezza dei ricorsi deve essere sempre individuata ‘ratione loci’, dal momento che “gli interessati possono proporre opposizione solo davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione“ (art. 22, c. 1).

Per ciò stesso, ogni eventuale titolo esecutivo dedotto in giudizio potrà essere impugnato esclusivamente dinanzi al Gdp avente giurisdizione sul luogo dell’infrazione, dal momento che - con disposizione innovativa rispetto alle precedenti leggi di depenalizzazione - la “689” individua la competenza per territorio con il criterio del ‘forum commissi delicti’, peraltro omogeneo a quello relativo alla competenza territoriale dell’organo decisorio amministrativo (art. 17, c. 5) ed a quello processuale penale. Per quanto sopra eccepito, ed in conformità al c. 3 dell’art. 38 Cpc, il trasgressore non ci provi perché al Comune convenuto sarà sufficiente una comparsa di costituzione e risposta per chiedere al Giudice di pace adito di volere dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere il verbale di accertamento impugnato, riconoscendo che - in ordine alla proposta opposizione – può essere legittimato a conoscerne i contenuti soltanto il Giudice naturale. Per i motivi sopra esposti, la decisione del Gdp è stata cassata, previa dichiarazione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 382 Cpc, e la causa può essere riassunta nel termine di 90 gg. dalla comunicazione della decisione.

Claudio de Luca


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