Photored e misuratori di velocità: segnalazioni e controlli

lun 18 dicembre 2017
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
2min
Semaforo Petacciato ©Seitorri.it
Semaforo Petacciato ©Seitorri.it

In un primo tempo le sanzioni semaforiche inflitte grazie ai “photored” furono annullate, e la vicenda ebbe anche risvolti penali. Poi il Ministero ritenne i verbali validi. In quel lontano 2003 i semafori rilevavano l’infrazione di chi fosse transitato col “rosso”. Dopo i primi annullamenti, una verifica stabilì che i dispositivi erano regolari. Per conseguenza, gli importi dovuti dovevano ritornare ad essere pretesi dai Comuni; e le sanzioni “scongelate” ammontavano a 60 milioni di euro.

La vicenda fu affidata alla Divisione II della Direzione generale per la Sicurezza stradale che spiegò come, per la natura stessa del documentatore fotografico, il mancato deposito in sede di omologazione di un trasformatore di corrente, poiché riguardante componenti esterne marginali a larga diffusione commerciale, definibili in base alle condizioni locali di impiego, non avrebbe mai potuto incidere negativamente sulla configurazione del prototipo omologato che – per conseguenza – non avrebbe potuto variare dal momento che comunque concentrava in sé tutte le funzioni essenziali.

Oggi è la volta dei dispositivi misuratori dell’esorbitanza velocitaria per verificare se le prestazioni dell'esemplare in uso corrispondono a quelle del prototipo approvato. Oggi è intervenuto un decreto ministeriale, fissando modalità uniformi di segnalazione e controlli delle postazioni. In particolare fornisce istruzioni per la taratura periodica, fornendo una base più solida alle numerose circolari, direttive e linee-guida. Un allegato definisce le caratteristiche tecniche dei "dispositivi" e dei sistemi impiegati per accertare le violazioni, delineando un dettagliato itinerario delle modalità previste per le verifiche iniziali e periodiche a cui i prototipi dovranno essere sottoposti. Il capo 7 è dedicato specificatamente alla corretta segnalazione ed alla visibilità delle postazioni di controllo precisando la necessità di una presegnalazione resa con cartelli stradali e con dispositivi luminosi installati con anticipo rispetto alla posizione di rilevamento, così da garantirne il tempestivo avvistamento.

All'uopo si ritiene utile la distanza indicata dall'art. 79, c. 3, Reg. es. Cds. che può essere estesa in relazione allo stato dei luoghi, ai limiti di velocità previsti e all'andamento plano-altimetrico della strada, comunque, non superiore a 4 km sui percorsi extraurbani. In caso di intersezioni stradali tra il segnale o i dispositivi e il luogo di effettivo rilevamento, si stabilisce la ripetizione del messaggio.

Questa non è necessaria in presenza di semplici immissioni, aree di parcheggio e sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso che in quelle a senso unico, anche a più corsie.

Nessuna segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento velocitario installati a bordo dei veicoli per la misurazione in movimento, anche ad inseguimento. La visibilità delle postazioni può essere assicurata anche da un segnale con simbolo, dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto, dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Ulteriori precisazioni sono fornite nel caso che il rilevamento della velocità venga effettuato dal lato opposto al senso di marcia, oppure su entrambi i sensi di marcia, e in relazione alle postazioni di rilevamento temporanee che dovranno essere presegnalate con segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti e con le stesse modalità e distanze di installazione.

Tuttavia, per le postazioni di rilevamento temporanee potranno essere utilizzati segnali permanente , ma solo se la posizione dei dispositivi è stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione e il loro impegno in quel tratto di strada non è occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere della sistematicità.

Claudio de Luca

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