Verbali, videosorveglianza e Telepass

lun 15 gennaio 2018
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
3min
videosorveglianza ©web
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Ratatouille di novità Sia consentito all’estensore di questa rubrica di presentare un pout pourri, al solo fine di dare conto di una serie di novità che potranno interessare il lettore. Si comincerà con una nota sulla corretta redazione dei titoli da parte delle Forze dell’ordine che si occupano di polizia stradale e dell’Autorità amministrativa.

NULLITA’ DEL VERBALE SENZA FIRMA - Il titolo con cui sia stato ingiunto il pagamento di un’infrazione stradale è da ritenere nullo (quindi privo di effetti) se il provvedimento prefettizio non fosse stato sottoscritto direttamente dal Prefetto, o da un suo funzionario, formalmente delegato. Nella fattispecie, che qui si commenta, l’automobilista aveva presentato ricorso avverso l’ordinanza intervenuta a seguito di un’infrazione stradale non oblata in via ordinaria. Aveva fondato i contenuti della sua opposizione: sull’inesistenza della notificazione del verbale e sulla carenza di delega da parte del Prefetto al funzionario che, conseguentemente, aveva adottato l’atto impugnato. Il Giudice di pace di Rivarolo Canadese (sentenza n. 144/2008) ha accolto il ricorso. In merito alla prima eccezione ha chiarito che l’attività di notificazione da parte dell’agente accertatore dei verbali di contestazione non può estendersi oltre i confini territoriali di competenza, ovvero, al di fuori di quelli comunali. In merito alla seconda doglianza, ha ritenuto nulla l’ordinanza perché non era stata documentata la sussistenza della delega, da parte del Prefetto, in capo al funzionario che aveva formato l’atto. Nel caso in esame l’Ufficio periferico del Governo era contumace, cosicché non aveva potuto esibire agli atti la delegazione eventualmente conferita al funzionario sottoscrittore dell’ingiunzione.

VIDEOSORVEGLIANZA SENZA INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Con il parere n. 66295/2008, il Ministero dei trasporti ha contribuire, con chiarimenti, alla corretta modalità di esercizio del controllo elettronico degli accessi veicolari nei centri storici cittadini. Il Comune, che sia stato già autorizzato, superiormente, all’installazione delle apparecchiature, di poi è tenuto soltanto a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel titolo di legittimazione. Per ciò stesso, l’ente non ha l’obbligo di porre in essere pure gli altri adempimenti formali posti astrattamente - in materia di videosorveglianza - dalla legge sulla privacy. Il dicastero ha anche precisato che il controllo automatico delle infrazioni stradali, effettuato con l’ausilio della strumentazione assentita, serve ai soli fini sanzionatori. Difatti, nell’occasione non viene trattato alcun dato di carattere personale. Per conseguenza, ai fini della regolare informativa dei varchi elettronici risultano idonei i tradizionali segnali stradali indicanti una zona a traffico limitato, completati con il pannello integrativo che avverte del controllo elettronico dell’accesso.

CONTESTAZIONE IMMEDIATA (O DIFFERITA)? - Questa rubrica ha già trattato il tema della notifica per violazioni accertate alle norme contenute nel Codice della strada. Ed ora l’estensore è costretto a ritornare sull’argomento, tanto più se esso continuerà ad essere variamente interpretato dai vari Uffici del Giudice di pace. La Cassazione, con la sentenza n. 22364/2008, è tornata sull’argomento per puntualizzare in ordine al concetto di “immediatezza della contestazione” (ex art. 200 Cds). Nell’occasione, è stato chiarito che la norma non impone ai verbalizzanti di intimare l’alt al veicolo (vale a dire di rendere concreta l’interruzione della sua marcia), essendo sufficiente il permanere di quella “ragionevole continuità temporale e spaziale” rispetto al tempo della violazione dell’infrazione. Nel caso di specie il conducente di un trattore stradale, cioè a dire di un mezzo adibito al traino di rimorchi o di semirimorchi, si era visto contestare l’infrazione stradale alcuni chilometri successivi alla località in cui gli agenti lo avevano avvistato, accertando la commessa violazione.

TRANSITO NELLA CORSIA TELEPASS SENZA PAGAMENTO- Quante volte è capitato di scorgere in autostrada un furbo, piuttosto pratico di diavolerie elettroniche, che cerca di mettercela tutta per risparmiare qualche soldino di pedaggio? Ebbene, certe furbizie potrebbero costare caro. Secondo quanto confermano i contenuti di recenti sentenze (ex plurimis, Sez. II Cass. pen, n. 34836/2008), incorre nel reato di truffa l’automobilista che, per non pagare il pedaggio autostradale, si sia accodato alla vettura che lo precede nella corsia Telepass. Il reato si realizza quando l’utente sia transitato ripetutamente dinanzi al casello autostradale, senza assolvere al pagamento di quanto dovuto; ed il raggiro consiste nel fatto di avere attraversato in corrispondenza del varco riservato ai clienti dopo di essersi accodato ai veicoli che lo precedono, così da superare la sbarra delimitante il passaggio prima che questa si abbassi. L’operazione è tale da consentire di rimanere occulto alla telecamera del casello.

Claudio de Luca

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