Sosta in città: strisce blu, tariffe e carreggiata

lun 22 gennaio 2018
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
3min
Strisce blu ©TermoliOnLine
Strisce blu ©TermoliOnLine

Oramai siamo sommersi dalle “strisce blu”, a Termoli come a Campobasso e ad Isernia. Il progressivo ampliamento della sosta a pagamento non conosce inibizioni; ed oramai, arriva sino ai più estremi confini comunali. Le ultime due sono segnalate dalle Associazioni di difesa dei consumatori secondo i cui esperti sarebbero nulle le sanzioni per la sosta non pagata quando - nelle immediate vicinanze dei parcheggi sottoposti a ticket - non esistano ‘box’ gratuiti in numero tale da compensare le sempre più invadenti strisce blu. In sostanza, all'automobilista non è concessa la possibilità di scegliere; cosicché, se non paga il parcheggio, non può essere sanzionato. Una convinzione che, secondo i Giudici, trova la sua ragion d'essere in un significativo pronunciamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (il n. 166/2007).

Ma il provvedimento della Suprema viene puntualmente respinto dalle Aziende pubbliche della mobilità e dai Comuni che invocano il Codice della strada (art. 7, cds) laddove vengono fissate le deroghe all'obbligo di prevedere parcheggi gratuiti: ovvero nelle ztl e "nelle aree di particolare rilevanza urbanistica individuate e delimitate dalla Giunta in cui sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico". Un dettato che, secondo il Comune, ha ricevuto la benedizione della Suprema Corte. Chi ha ragione? Difficile dirlo. Anche perché le Amministrazioni non scelgono mezze misure, manco quella di mitigare in qualche modo l'avanzata delle strisce blu. La famosa "area di rilevanza urbanistica" è stata progressivamente estesa, e poi ritoccata nei suoi confini, fino agli assetti definiti, coi Piani generali del traffico. Praticamente, questa comprende talvolta intere città, ed al suo interno i parcheggi a pagamento lievitano sempre di più, soprattutto nel periodo estivo, con tariffe orarie variabili. E i posti gratuiti? In realtà esistono, e sono anche numerosi. Peccato che, quasi sempre, siano collocati lontani dal centro; e, Giudici di pace permettendo, si paga ovunque.

Anche se, a dire il vero, l'Associazione dei consumatori osserva che spesso, contro le sentenze favorevoli agli automobilisti, i Comuni non presentano appello in Tribunale. Dunque, si tratta di una vittoria che conferma le ragioni dei Giudici di prossimità, costituendo precedenti che potrebbero dare il via ad un lungo contenzioso sulle ‘multe’ per la sosta non pagata.
Eludere il pagamento del "gratta e sosta" non è cosa facile, come apparirebbe da una sentenza del Giudice di pace di Bari. Decisioni così favorevoli ai trasgressori non sono così isolate, ma non si può contare di ottenerne una se si fa ricorso contro qualsiasi verbale per mancato pagamento della sosta nelle strisce blu.

Apparentemente, farla franca è un gioco da ragazzi. Il Cds dà ai Comuni il potere di stabilire le tariffe e le condizioni della sosta a pagamento "in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Siccome queste direttive non sono mai state emanate, secondo questi Giudici tutti i provvedimenti comunali sarebbero fuorilegge. In realtà le direttive non sono più necessarie; anzi, il Ministero oggi non può emanarle. Il Codice le aveva previste nel 1992, mentre la riforma costituzionale del 2001 ha dato ai Comuni piena autonomia in ordine alla determinazione delle proprie entrate (tra cui sono compresi anche gli introiti dei parcheggi a pagamento). Non solo: le direttive, per loro natura, sono solo "atti propulsivi", cioè poco più di esortazioni a chi ne sia destinatario; quindi non sono tanto importanti da bloccare l'applicazione di una cosa che la legge prevede, come fa appunto il Codice, con la sosta a pagamento.

Secondo la dottrina, l'espressione "fuori della carreggiata", utilizzata nella definizione di parcheggio di cui al Cds (e ripetuta nel c. 6 dell’art. 7), deve essere intesa nel senso che di regola il parcheggio deve essere collocato fuori del flusso della circolazione, e non necessariamente fuori della sede stradale. Infatti, da una parte la carreggiata è definita come la "parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli" (cosicché non comprende le eventuali aree destinate alla sosta collocate ‘a latere” della carreggiata); dall'altra precisa che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate "comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico". Pertanto alcune false credenze costruite attorno a questa definizione vanno assolutamente cancellate.

Claudio de Luca

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