Comuni, Vigili urbani e controversie stradali

lun 29 gennaio 2018
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
4min
Vigili urbani ©TermoliOnLine
Vigili urbani ©TermoliOnLine

Le controversie che si registrano nei Comuni sono di vario spessore, ma scenario abituale è sempre una strade. Qui delineiamo due casi.

1. RECINZIONI ATTE AD OFFENDERE - Si ipotizza un giardino affacciato sulla pubblica strada, recintato da un muretto e da un’inferriata – con barre – posta a pochi centimetri di distanza. Queste ultime hanno rifinitura a punta triangolare e sono di consistente altezza. Il proprietario dello stabile protetto vorrebbe completare il tutto con la posa di un filo spinato, posto all’altezza massima della recinzione. Ma chi transita lungo la strada si rivolge agli organi comunali contro una collocazione che potrebbe rivelarsi pericolosa. La situazione descritta pone il problema dei cosiddetti ‘offendicula’ (mezzi atti ad offendere) predisposti alla tutela di un diritto di proprietà la cui difesa concreta un’attività giuridicamente lecita quale la possibilità di recintare il proprio fondo (art. 841 C.c.) sia con sistemi non pericolosi (muri, siepi, recinzioni con reti) sia con altri aventi una intrinseca capacità di offendere (scaglie di vetro sporgenti dai muri di cinta, punte aguzze nelle cancellate, filo spinato). Dottrina e giurisprudenza concordano su di un contemperamento tra interessi contrapposti (difesa preventiva dei propri beni e salvaguardia della incolumità altrui). Pertanto, l’utilizzazione degli ‘offendicula’ trova dei limiti soltanto nella natura e nel valore del bene da difendere, evincendosene che la predisposizione di una offesa sproporzionata ed insidiosa costituirebbe abuso di un diritto. Al riguardo si debbono fare due considerazioni: 1) gli ‘offendicula’ rappresentano una potenziale offesa per chiunque; e, quindi, sono strumenti pericolosi per l’incolumità; 2) sono una difesa – offesa contro pericoli non immediati, ma prevedibili. Sicuramente la tutela della incolumità altrui rimane rispettata dalla osservanza delle cautele prescritte che – pur consentendo la difesa preventiva di un proprio diritto – evitino l’accadimento di eventi dannosi a terzi. Ed in effetti, secondo la I Sez. pen. della CdC (sentenza 24/1/1990), “la liceità del ricorso agli ‘offendicula’ va ricollegata alla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto: quello della difesa preventiva del diritto stesso, di natura patrimoniale o personale. Ciò per l’assenza, al momento della predisposizione di essi, dei requisiti dell’attualità del pericolo e della necessità della difesa di questo, tipici della legittima difesa. Affinché, però, la difesa del diritto possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano – di per sé e per la loro stessa natura – idonei a cagionare eventi di rilevante gravità, come le lesioni personali o la morte di colui che il diritto protetto aggredisce”. Se, invece, si tratti di strumenti a carica lesiva (e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all’incolumità personale), occorre – per l’applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 51 C.p. (esercizio di un diritto) – effettuare, anzitutto, un giudizio di raffronto e di proporzione fra il bene difeso e aggredito e quello offeso; e altresì accertare se quella presenza era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l’aggressore potesse, e dovesse, conoscere il pericolo cui volontariamente si esponeva.

2. CARTELLI SEGNALETICI E DISTANZE DALLA STRADA - C’è un fabbricato posto a confine con la strada comunale. Il proprietario chiede al Comune di rimuovere il cartello direzionale infisso nel muro di proprietà. Il segnale viene spostato, ma rimane collocato su di un palo in ferro posto a pochi cm dal muro. Più tardi, un’azienda, munita di autorizzazione comunale, installa un’insegna pubblicitaria, sempre in prossimità di quel muro, seppure fissandola nella sede del marciapiedi, che è di proprietà dell’ente. L’intestatario catastale del fabbricato viene a protestare nel Comando di P.m. e nell’Ufficio tecnico. L’art. 879, c. 2, C.c. dispone:“Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze (vale a dire quelle di cui agli artt. 873 e segg. C.c.) ma devono osservarsi le leggi ed i regolamenti che le riguardano“. Nella fattispecie, si rendono pertanto applicabili il Cds ed il dPR n. 495/1992 (Reg. es). Riguardo alla apposizione della segnaletica, l’art. 37, c. 3, stabilisce che “contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 gg, e con le formalità stabilite nel Regolamento, al Ministro dei Lavori pubblici, che decide in merito“. Il successivo art. 38 prescrive che “i segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide“, mentre “il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali“. Per quanto riguarda la normativa in materia di pubblicità sulle strade, l’art. 23, c. 4, del dlgs “285“ recita:” La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme “. Il successivo c. 6 fissa il principio secondo cui “il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strada, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio di rifornimento di carburante. Nell’interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) (strade urbane di quartiere e strade locali), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale“

Claudio de Luca

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione