L'esternalizzazione delle notifiche

lun 05 febbraio 2018
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
3min
Notifiche postali di un verbale ©allaguida.it
Notifiche postali di un verbale ©allaguida.it

TERMOLI. Tizio ricorre contro un verbale limitatamente alla richiesta delle spese di notifica. L’opponente eccepisce che non erano state distinte specificatamente, in violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento. Per di più, risultavano essere superiori a quelle materiali ed a quelle per l’accertamento della proprietà dell’autoveicolo. Il Giudice richiede al Comune di depositare gli atti. L’ente ottempera allegando una comparsa in cui si contesta la pretesa dell’opponente e si chiede la convalida del verbale.

All’udienza, il legale dell’attore insisteva per l’accoglimento del ricorso mentre quello del convenuto riconfermava le proprie. Il ricorso veniva accolto, limitatamente all’addebito per le spese non analiticamente giustificate per cui il Comune aveva precisato che rappresentavano il corrispettivo da rimborsare per lo svolgimento di una serie di attività (procedura per ogni singolo atto, inserimento a terminale, registrazione del pagamento, costi della richiesta delle generalità e della stampa del verbale, ivi compresa la fornitura del materiale cartaceo, l’imbustamento, la formazione degli elenchi di spedizione, la spedizione stessa, la registrazione delle ricevute di ritorno comprovanti la notifica, nonché l’invio di un avviso di cortesia prima della formazione del ruolo esattoriale, per gli atti non pagati).

Purtroppo quanto sopra descritto era stato affidato dal Comune ad un’Azienda esterna e gli importi da corrispondere dal trasgressore erano stati determinati con una deliberazione della Giunta. Perciò, il ricorrente aveva richiesto al Giudice di disapplicarne i contenuti, ma l’ente aveva eccepito l’incompetenza di quest’ultimo, trattandosi di un atto normativo rimesso alla competenza del Tar.

Al contrario, il Giudice rilevava che l’atto richiamato era illegittimo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere; e ravvisava nella esternalizzazione della gestione dei verbali una palese violazione dell’art. 201 e dell’art. 385 del Regolamento nonché una illegittima trattazione dei dati personali dei trasgressori. In effetti la compilazione dei verbali era stata affidata ad un’azienda privata che li redigeva, ne effettuava la spedizione e provvedeva - attraverso il servizio postale - alla notifica al proprietario del veicolo, ponendo in essere una procedura non prevista. E vero è che, dai suoi contenuti, si evince che deve essere l'organo accertatore a compilare l’atto; e che il Comando, acquisiti gli altri elementi necessari, deve provvedere alla notifica (art. 386) del verbale (”Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”).

In questa norma vanno posti in evidenza: l’uso del termine “notificazione”, correlato al richiamo al C.p.p. e quello agli organi indicati nel Cds. Il primo elemento rende esplicito l’obbligo del Comando di notificare l’atto e di sottopone il procedimento di consegna del verbale alla disciplina generale prevista dal Cpp; il secondo è la indicazione, tassativa e non suscettibile di applicazioni analogiche, degli unici soggetti che possono procedere alla notificazione. I medesimi soggetti possono procedere utilizzando pure il servizio postale, perfezionando la procedura nel tassativo rispetto delle prescrizioni previste dalla legge n. 890 del 1992, il cui art. 3 (confermato dal dlgs n. 261del 1999) stabilisce che il messo comunale e il funzionario amministrativo scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale tramite cui spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Or bene, in causa era emerso che i verbali erano stati gestiti da un incaricato della ditta che, materialmente, aveva eseguito le operazioni riservate al funzionario della Polizia locale A conferma della illegittimità di tale comportamento, il Giudice aveva richiamato le sentenze n. 20440/2006, n. 563/1994, n. 8079/1996, n. 2889/2002, n. 12533/2003 della Sezione I (civile) dalla Suprema corte di Cassazione nonché l’art. 14 della legge n. 689/1981 e l’art. 201, c. 3, Cds che ammette espressamente la notificazione della violazione a mezzo posta.

Claudio de Luca

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