Quando è possibile riservare posteggi in città

lun 19 marzo 2018
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
3min
Stazione di Termoli ©TermoliOnLine
Stazione di Termoli ©TermoliOnLine

Quando è possibile riservare posteggi in città.

La regolamentazione della sosta nelle strisce gialle compete al Sindaco che (art. 7, c. 1, “d”, Cds) ha la facoltà di riservare limitati spazi al parcheggio di determinati veicoli. Nella precedente normativa, la materia era regolata dall’art. 4, c. 1, “b”, che dava una identica possibilità alla competente Autorità ogni volta che ciò fosse stato ritenuto necessario “per motivi di pubblico interesse”.

L’art. 4 aveva portato i Sindaci ad “abusare” in materia. A tanto è stato posto rimedio dal preciso dettato vigente laddove si prevede la possibilità di serbarne, ma solo in numero limitato, per il parcheggio dei soli veicoli di servizio delle Forze dell’ordine e delle Polizie locali. Peraltro, il possibilismo offerto dal vecchio art. 4 confliggeva, oltre che con la logica, persino con l’art. 59 Reg. es., laddove la norma di dettaglio restringeva il campo delle potestà offerte al Sindaco (che, di contro, avrebbe potuto riservare la sosta a chiunque, sempre che ne fossero sussistiti i motivi di pubblico interesse). Di qui il ripensamento del legislatore) che – per evitare equivoci e contenziosi - ha finito con l’ammettere al beneficio i veicoli citati limitatamente alle aree antistanti le rispettive sedi e per l’estensione strettamente indispensabile. La precedente disciplina aveva dato origine a tantissimi gravami perché le ordinanze sindacali (art. 4 Cds del 1959) venivano considerate illegittime dalla giurisprudenza in tutti i casi in cui non fossero sussistiti gli elementi cui la legge condizionava l’emanazione del provvedimento rappresentati:

1) dal pubblico interesse determinato dall’esistenza di un bisogno collettivo da porre in relazione all’attività esercitata dalle persone o dagli enti cui i veicoli appartenevano;

2) dalla necessità, per il concreto e diretto esercizio di questa, della libera e permanente disponibilità esclusiva di un apposito spazio destinato alla loro sosta. Peraltro, la menzionata necessità veniva sempre valutata con riferimento ad un grado minimo di proporzione che doveva sussistere tra la estensione dello spazio riservato ed il numero dei veicoli (Cass. civ., n. 1945/1979). Di conseguenza, il provvedimento veniva dichiarato illegittimo nell’ipotesi in cui la sosta fosse dovuta servire al godimento delle persone per la loro privata utilità (o comodità) e non per il diretto ed immediato esercizio delle funzioni inerenti all’attività dell’ente, nonché nell’ipotesi in cui l’estensione dello spazio riservato fosse palesemente esorbitante a fronte delle riconosciute esigenze pubbliche.

In definitiva, all’epoca, il Giudice non verificava soltanto se fossero sussistiti, o meno, un pubblico interesse ed una necessità ma valutava l’esistenza di un grado minimo di proporzione fra la superficie dell’area riservata alla sosta di determinati veicoli ed il loro stesso numero, rilevando l’illegittimità del provvedimento sindacale nell’ipotesi in cui l’estensione dello spazio riservato fosse stata manifestamente esorbitante rispetto alle riconosciute esigenze pubbliche. Se ne evince che chi avesse redatto l’atto amministrativo avrebbe dovuto motivarlo pure sulla proporzione tra l’estensione dello spazio riservato ed il numero dei veicoli cui era stato necessario accordare il privilegio, precisando la natura dei mezzi stessi, l’ente a cui appartenevano ed il loro numero (Cass. n. 771/1964). Per fortuna, presentemente è stata definita la riserva di spazi di sosta unicamente ai veicoli degli organi di polizia stradale citati dall’art.12, oltre che dei Vigili del fuoco, dei servizi di soccorso nonché di quelli utilizzati da persone con limitata, o impedita, capacità motoria, munite dello speciale contrassegno, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea.

Perciò ogni altro spazio, destinato a magistrati, sindaci, assessori, presidenti di commissione, direttori di agenzie delle entrate, etc.) sarebbe da ritenere illegittimo. Anche la sosta dei taxi è predeterminata con provvedimento ordinatorio e legittimata se giustificata da un pubblico interesse, corrispondente al bisogno della collettività di disporre di pubblici mezzi di trasporto e di poterne fruire in luoghi predeterminati (Cass. pen., n. 2188/1962).

Claudio de Luca

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