​Il diritto alla difesa deve potere essere sempre esercitato

gio 05 aprile 2018
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
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Il diritto alla difesa deve potere essere sempre esercitato.

Avverso le sanzioni amministrative inflitte per violazioni delle norme contenute nella disciplina della circolazione stradale, il diritto di difesa deve potere essere sempre esercitato con modalità complete ed effettive. La cosa viene confermata dagli orientamenti espressi in sentenze della Corte di Cassazione e dei Giudici di merito. La decisione più significativa è stata la n. 20544 delle Sezioni unite della Cassazione civile, datata 29 luglio 2008.

Secondo la citata pronuncia, il cittadino – seppure abbia saldato l’importo richiestogli in misura ridotta entro 60 gg. dal ricevimento del verbale - comunque non potrebbe rinunciare alla possibilità di contestare determinati contenuti del verbale notificatogli. Insomma, avere assolto l’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al Prefetto (o l’opposizione al Giudice di pace) in riferimento alle sanzioni accessorie applicate ma soltanto un’incompatibilità e un’implicita rinuncia a far valere qualsiasi contestazione relativa alla sanzione pecuniaria per la violazione notificata. Insomma, l’interessato può continuare a censurare almeno le sole sanzioni accessorie, ove avesse a ritenerle applicate in misura diversa rispetto a quella prevista; come per esempio quando si contestasse che la violazione, astrattamente considerata, non contemplava quella pena accessoria oppure non la prevedeva nella misura applicata. Questo significa che l’automobilista, dopo di avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un’infrazione delle norme contenute nel Codice della strada, può sempre impugnare (per esempio) per illegittimità della sanzione accessoria la decurtazione dei punti dalla patente.

E per tutelarsi il cittadino non deve rivolgersi al Giudice amministrativo, con tutti i maggiori costi del caso, ma potrà farlo con un ricorso diretto al Giudice di pace. Ciò sempre in virtù della fondamentale sentenza della Cassazione del 29 luglio del 2008 che ha chiarito, definitivamente, una serie di dubbi procedurali che in materia sono costanti, considerato che il pendolo della giurisprudenza si muove tra un atteggiamento di clemenza e di lassismo (a favore dell’automobilista) ed uno un poco più severo e più attento alle ragioni dei verbalizzanti.

Tra le sentenze più recenti, se ne segnala una che blocca ogni discrezionalità temporale nella notifica di un verbale. L’art. 201 non può essere interpretato nel senso di consentire un ampliamento, a discrezione della Pubblica amministrazione, del termine perentorio previsto per la notifica del verbale di accertamento ove quest’ultima fosse a conoscenza del nominativo del trasgressore e le restasse solo l’onere della identificazione del nuovo domicilio del trasgressore (sentenza n. 6659 dell’11 ottobre 2008 del Giudice di pace di Bari). Un’altra interessante pronuncia ha messo in evidenza che è vero che il verbale di accertamento di una violazione, in dipendenza della sua natura di atto pubblico, fa piena prova - sino a querela di falso - oltre che in ordine alla sua provenienza ed alle dichiarazioni rese dalle parti, pure relativamente a quanto di altro il pubblico ufficiale abbia attestato essere avvenuto in sua presenza o essere stato compiuto personalmente. Tuttavia, l’efficacia probatoria privilegiata deve essere esclusa, almeno con riferimento ai giudizi valutativi in esso contenuti, con riguardo ai fatti che - in ragione della loro modalità di accadimento repentino - non siano verificabili in modo oggettivo ed abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo.

Come si verifica quando la rilevazione riportata sul verbale riguarda il transito in un incrocio regolato da semaforo, di un’autovettura con il segnale rosso (Sezione II Cassazione civile, n. 21816 del 29 agosto 2008). In sostanza, sarebbe agevole contrastare con un testimone la percezione sensoriale errata dell’agente accertatore. Attenzione, però: non sempre le sentenze sono a favore del trasgressore. Perciò è stata ritenuta legittima la scelta del Comune di prevedere, con apposita ordinanza, l’uso di uno strumento elettronico (telepass) per controllare l’accesso alle corsie preferenziali da parte delle vetture noleggiate con autista (Sezione II, Cassazione civile, n. 24942 del 10 ottobre 2008).

Claudio de Luca

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