​Circolazione dei veicoli su aree pubbliche e private aperte al pubblico

lun 16 aprile 2018
Veicoli al crocevia di Claudio De Luca
5min
In via Udine ©TermoliOnLine
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La Cassazione (Sez. III, n. 20946/2008) ha affrontato la questione, in sede di regolamento di competenza, affermando il principio secondo cui l’espressione “circolazione di veicoli” non fa riferimento soltanto a quella che avviene su strade pubbliche, o di uso pubblico, ma anche a quella su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Pertanto il Giudice di pace è competente in entrambi i casi perché l’espressione è talmente generica da non patire limitazioni. A tale proposito un Condominio aveva proposto istanza di regolamento di competenza avverso una sentenza con cui il Tribunale di Grosseto aveva declinato a favore di quella del Giudice di pace per materia, con limite di valore su due controversie riunite, separatamente introdotte per ottenere il risarcimento del danno cagionato al cancello di accesso dell’autorimessa condominiale da un veicolo che, nell’accedere, era venuto a collisione. La proprietaria del veicolo aveva chiamato in garanzia il suo assicuratore per la responsabilità civile; ma il Tribunale aveva escluso la competenza a favore del Giudice di pace, ritenendo che l’art. 7 C.p.c., c. 2, quando allude al danno da circolazione di veicoli, si riferisca (non avendo previsto in proposito un’eccezione) anche a quella su aree private, ancorché non aperte al pubblico. La declaratoria di competenza era stata fatta per essere il valore delle due domande principali e della riconvenzionale della proprietaria dell’auto, per i danni sofferti, nel limite di cui a detta norma. All’istanza avevano resistito i contendenti, mentre non aveva svolto attività difensiva l’assicuratore. Il ricorso per regolamento era stato proposto contro un provvedimento pubblicato nella vigenza delle modifiche al processo di cassazione (dlgs n. 40/2006) che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006, cioè dalla data di entrata in vigore del dlgs (art. 27, c. 2). Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis C.p.c., era stata redatta relazione ai sensi di tale norma, ritualmente notificata alle parti e comunicata al P.m.

La relazione, redatta ai sensi dell’art. 380-bis C.p.c., era stata del seguente tenore:
L’istanza di regolamento di competenza, secondo consolidata giurisprudenza, deve essere corredata dai quesiti di diritto (art. 366-bis C.p.c.) in relazione ai motivi su cui si fonda. Nella specie questo requisito risulta rispettato, in quanto il ricorso, dopo lo svolgimento dei motivi, propone il quesito sul se l’espressione “circolazione stradale”, di cui all’art. 7 C.p.c., c. 2, debba essere intesa nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Al quesito veniva data risposta negativa, cosicché l’istanza sembrava doversi rigettare. La questione non era stata ancora affrontata nella giurisprudenza della Corte, ma v’erano pronunce che, anteriormente all’intervento dell’art. 7 (o comunque non in riferimento ad esso), avevano affrontato la diversa questione dell’ambito di applicabilità delle presunzioni risolvendola nel senso che la norma (1997) non trovava applicazione alle aree private su cui non fosse libera l’accessibilità da parte del pubblico. Successivamente, la Corte si è trovata ad affrontare la diversa questione dell’applicabilità dell’assicurazione sulla r.c.a., che, peraltro, trovava soluzione normativa nella l. n. 990/1969, art. 1, e poi nel dlgs n. 209/2005, art. 122. Entrambe le fonti, nel disporre l’ambito di obbligatorietà, fanno riferimento alla circolazione su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, così disponendo espressamente ed assumendo un concetto limitativo di circolazione. Viceversa, a proposito dell’art. 7, c. 2, la Corte ha interpretato per due volte l’espressione “circolazione dei veicoli” in senso difforme dalla nozione di cui all’art. 2054, sia pure con riferimento ai veicoli su rotaie. Sembra da ritenere che la tipologia, per come supposta nell’art. 2054 C.c., non fosse in realtà da intendere nel senso limitativo di cui alla giurisprudenza richiamata già in riferimento alla situazione anteriore all’introduzione dell’assicurazione per la responsabilità civile, atteso che nella norma non v’è alcun indizio in tal senso. Peraltro: 1) sul piano della interpretazione letterale, il concetto di circolazione del veicolo è idoneo a comprenderne anche una in ambito privato; 2) sul piano di quella teleologica, se l’attenzione del legislatore del 1942 nel dettare la norma era stata certamente motivata dal crescente fenomeno della circolazione di veicoli sulle pubbliche vie, le esigenze che, per l’intrinseca pericolosità della circolazione di un veicolo costituiscono la giustificazione delle regole di cui alla norma stessa, possono configurarsi anche quando il veicolo circoli su spazio privato (atteso che sempre è evocato il dinamismo proprio della “macchina”, che può uscire dalla sfera del controllo dell’uomo); e ciò a maggior ragione se nell’ambito di uno spazio privato si abbia una frequenza di presenza o di persone o di altri veicoli, pur appartenenti eventualmente ad una platea limitata. L’interpretazione lata della nozione di circolazione nell’art. 2054 era, comunque, divenuta ancora più giustificata a seguito della introduzione della disciplina dell’assicurazione per la r.c.a. poiché essa, riferendo l’obbligo alla circolazione su strade di uso pubblico o equiparate, palesava che il concetto di circolazione del veicolo era di per se idoneo a comprendere anche la circolazione su ambiti privati. L’uso da parte del legislatore della novella di cui alla legge n. 353/1990 del concetto di circolazione del veicolo in senso generico in una norma sulla determinazione dell’ambito di competenza (e, quindi, ispirata ad un’esigenza di delimitare in modo certo quell’ambito), induce a ritenere, a maggior ragione rispetto a quanto era ed è opinabile a proposito dell’art. 2054 C.c., che la genericità non consenta esclusioni. Tanto più se si consideri che la questione dell’uso pubblico o meno della strada dipende da accertamenti di fatto che mal si concilierebbero con l’assurgere a criterio determinativo della competenza.

Il Collegio ha condiviso le argomentazioni, cosicché l’istanza di regolamento di competenza va disattesa sulla base del seguente principio di diritto, con cui si dà risposta al quesito prospettato: “Deve escludersi che l’espressione circolazione di veicoli contenuta nell’art. 7 C.p.c., c. 2, in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, si debba intendere nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Ne deriva che la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su strada o su area privata, come nella specie (sinistro avvenuto nell’area condominiale antistante un cancello di accesso ai boxes condominiali e consistito nell’urto di un’autovettura contro il cancello)”. Pertanto, è stata dichiarata la competenza del Giudice di pace sulla controversia, in conformità di quanto richiesto dal Tribunale.

Claudio de Luca


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