L'infortunio a bordo del bus urbano quando si può perdere la causa

lun 23 aprile 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
4min
Autobus Gtm ©Termolionline.it
Autobus Gtm ©Termolionline.it

Un passeggero si infortuna a bordo di un autobus della linea urbana, ma le modalità dell’evento non sono prospettate chiaramente. Lo stesso protagonista fornisce versioni diverse mentre i testi a bordo ne riferiscono altre. La cosa induce i Giudici a definire carente la prova della effettiva dinamica del sinistro. Giustamente, delineare il reale andamento di quanto accaduto sul ‘bus viene stimato indispensabile ai fini della valutazione della sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riscontrate al Pronto soccorso e le modalità del trasporto Or bene, in merito alla ricostruzione dell’episodio, in un caso consimile il Tribunale di Bari ha ribadito un principio ben noto: l’incertezza in ordine al fatto non può che determinare il rigetto della domanda. Perciò vediamo, più nel dettaglio, lo svolgimento del processo.

Il passeggero aveva impugnato la sentenza n. 788 del 2002 del Giudice di pace di Bari, chiedendo la condanna degli appellati al pagamento in suo favore di una somma di danaro a titolo di ristoro per i danni subiti in seguito alle lesioni personali sopravvenute mentre veniva trasportato sul filobus a causa di una brusca manovra del conducente. Nel giudizio di I grado si era costituita l’azienda assicurativa, nella contumacia di quella dei trasporti, chiedendo che fosse dichiarata la totale estraneità in relazione all’evento denunciato o comunque la concorrente responsabilità del danneggiato. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace aveva rigettato la domanda e condannato l’attore al pagamento delle spese processuali, ritenendo che quest’ultimo non avesse assolto all’obbligo ex art. 2967 C.c. In appello, il passeggero contestava – tra l’altro - l’erronea valutazione delle risultanze processuali laddove il Gdp aveva ritenuto di dovere escludere l’esistenza del sinistro sulla scorta: della discordanza tra le dichiarazioni rese dall’attore in sede di interrogatorio e quelle precedentemente fornite al medico di pronto soccorso ed al proprio consulente di parte.

Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Si costituiva l’azienda assicurativa e quella dei trasporti, contestando gli avversi motivi di censura alla decisione di I grado, dal momento che il Giudice di prime cure aveva applicato correttamente i principi di cui all’art. 2697 C.c. Chiedevano, pertanto, il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio. Dall’esame del fascicolo processuale del giudizio di I grado risultò che il passeggero, in atto di citazione, aveva dedotto di avere riportato lesioni all’emitorace sinistro e la rottura degli occhiali a seguito di un’improvvisa e brusca frenata effettuata dal conducente del filobus, avendo in tale circostanza urtato contro un sedile in ferro. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, svoltasi nel giudizio di I grado a mezzo dell’interrogatorio formale dell’attore, dell’esame dei testi di parte attrice e convenuta e di CTU medico-legale, il Giudice di pace, ritenuta correttamente la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 1681 C.c., escludeva che risultasse provata l’esistenza del sinistro come esposta da parte attrice nell’atto di citazione. Giungeva a tale conclusione sulla scorta della difforme ricostruzione della dinamica del sinistro, proprio sulla scorta di quanto riferito dal passeggero nel corso dell’interrogatorio formale. Il G.d.p. rafforzava tale proprio convincimento in base al rapporto informativo del conducente del veicolo pubblico, confermativo delle contrastanti dichiarazioni del ferito. Pertanto, riteneva che non risultasse provato il fatto che l’urto fosse stato causato da una frenata, rigettando la domanda con ogni conseguenza di legge.

In primo luogo, il Giudice d’appello ha condiviso la pregnante considerazione inerente la difforme ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata da parte del passeggero. Difatti, un urto avvenuto a seguito di brusca frenata presuppone che il veicolo fosse già in corsa; quindi è cosa ben diversa dall’urto cagionato da una “improvvisa partenza” effettuata mentre il passeggero si accinge a sedersi. Ma anche a voler prescindere da questa rilevante discrasia nelle dichiarazioni della stessa parte attrice (che, peraltro, aveva riferito al CTU un’altra versione secondo cui in piedi, in un bus, a causa di una brusca manovra di svolta della vettura, era caduta urtando l’emitorace contro la spalliera in ferro di un sedile), deve rilevarsi che la dinamica dell’urto e le conseguenze che da esso sono derivate non risultano chiarite nemmeno a mezzo della deposizione degli stessi testi di parte attrice, sicché non può ritenersi assolto l’onere probatorio (incombente sul ricorrente) di dimostrare quanto meno il nesso di causalità tra le lesioni effettivamente riportate ed il trasporto.

Deve infatti ritenersi che nel contratto di trasporto di persone, regolato dall’art. 1681 C.c., il viaggiatore che abbia subito danni ha l’onere di provare il nesso esistente tra l’evento dannoso e la corsa medesima (essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento), mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 C.c., provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile secondo la normale diligenza.

Benché sotto alcuni profili vada integrato il percorso argomentativo adottato dal Giudice di pace in motivazione, deve tuttavia rilevarsi che esso risulta condivisibile nel suo complesso con riferimento alla valutazione delle prove acquisite. Infatti dall’attenta lettura della motivazione risulta che il percorso valutativo (e motivazionale) della prova è basato correttamente sull’argomento fondante della mancata ricostruzione della esatta dinamica del sinistro, effettuata sulla valutazione dell’attendibilità o meno delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi. Ne deriva che le conclusioni a cui è giunto il G.d.p. non risultano viziate da nessuna delle argomentazioni accessorie che hanno costituito oggetto di censura. Perciò, secondo il Giudice d’appello, non possono che condividersi le conclusioni a cui era giunto il Giudice di prime cure, non risultando provata la effettiva dinamica del sinistro; elemento indispensabile anche per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riscontrate presso il Pronto soccorso ed il trasporto.

Claudio de Luca

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