​Polizze per la Rc auto e comunicazione di residenza

lun 30 aprile 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Un contrassegno della Rc auto ©Blastingnews.it
Un contrassegno della Rc auto ©Blastingnews.it

Polizze per la Rc auto e comunicazione di residenza

Le tariffe delle polizze assicurative per la responsabilità civile relative alla circolazione si differenziano in base alla regione in cui risiede il proprietario. Questo avviene non soltanto per coprire il rischio quand’anche per quanto possa essere riferibile ad altre coperture (furto, incendio, collisioni e ‘kasko’). Le diversità tariffarie sono applicabili pure nei rami del furto nelle abitazioni e per quanto sia connesso con i rischi per le rapine. Non tutti gli assicurati conoscono le regole praticate. Per esempio, in alcuni contratti, questa tariffa è valida soltanto quando l’assicurato permanga di fatto nella residenza originaria dichiarata. Cosicché, quando il luogo risulti essere stato modificato, il contraente deve renderne avviso alla compagnia in tempo reale. Naturalmente, quando la nuova località si ritrovi ad essere inserita tra quelle ritenute a maggior rischio, la Società si riserva di rivedere le nuove condizioni di premio a partire dalla prima scadenza annuale della polizza. Se il cliente non accetta i nuovi importi tariffari, l’impresa potrebbe recedere dall’impegno contratto, diramandone preavviso 30 gg. prima della scadenza annuale da cui decorrerà l’aumento. Questa sarebbe la regola per gli aggravamenti di rischio. Ma, se accade un sinistro senza che il cliente abbia fornito gli estremi della nuova residenza, cosa accade? Se la nuova abitazione anagrafica fosse ritenuta a rischio, la società rimborserebbe il cliente, in forma proporzionale. Ciò significa che, ove mai il capitale assicurato fosse stato (per l’invalidità permanente) pari ad € 100mila, all’infortunato ne sarebbero spettati 2000 quando avesse riportato un “colpo di frusta” e se, in quel momento, fosse stato residente in aree tranquille. Al contrario, il ristoro verrebbe più o meno dimezzato se la nuova residenza fosse rientrata fra quelle considerate a rischio maggiore. ‘A contrariis’, il fatto è che, di solito, quasi nessun contratto fa riferimento a quegli assicurati trasferitisi da una provincia considerata a rischio ad un’altra che goda di maggiore tranquillità. In definitiva, bene spesso, le Società assicuratrici provvedono a tutelare esclusivamente sé stesse, trascurando (non appena possono) gli interessi dei contraenti.

Restando in tema, un automobilista è stato sanzionato per non avere annotato sui documenti di guida l’avvenuto “trasferimento” di residenza. In questo caso, le virgolette sono d’obbligo perché la situazione perseguita si era originata non perché il presunto trasgressore avesse cambiato casa ma in conseguenza di una variazione onomastica deliberata, ‘motu proprio’, dal Comune. L’interessato si è opposto, con ricorso, prima al Gdp e poi alla Corte di Cassazione (che ha ribaltato la prima decisione). Vediamo perché. Un Comune, che abbia rideterminato la denominazione di una via (o il numero civico di una casa), ha l’obbligo di rendere nota la variazione al Dtt (dPr n. 610/1996). Insomma si consente alle persone fisiche di regolarizzare la propria posizione documentale semplicemente presentandosi ai Servizi demografici. Ne è derivato che, oggi, a comunicare alla Motorizzazione ogni mutazione anagrafica rimane competente l’ente locale. E’ semplicemente questo il motivo per cui la Corte di Cassazione ha dovuto accogliere il ricorso del nostro automobilista. Secondo la sentenza n. 6501/2008, la ‘ratio’ dell’art. 94 “non può ritenersi operante nella diversa ipotesi di modifiche intervenute nella denominazione o nella numerazione delle strade”. In buona sostanza, l’obbligo, posto a carico dei privati dal citato articolo, di riversare al DTT i trasferimenti di residenza non è configurabile nella diversa ipotesi di variazione dell’onomastica delle strade e di mutazione dei numeri civici, quando l’iniziativa sia stata assunta dall’ente proprietario. Ma è pur vero che questa agevolazione non si applica agli utenti diversi dalle persone fisiche che debbono continuare ad ottemperare all’obbligo di comunicazione del trasferimento entro 60 gg.; ciò per evitare l’applicazione di sanzioni pecuniarie, non trascurabili.

Claudio de Luca

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