Divieto di sosta: la citazione del tipo e del colore dell’auto sanzionata e quella della strada

lun 07 maggio 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
2min
Multa per divieto di sosta ©AutoToday.it
Multa per divieto di sosta ©AutoToday.it

TERMOLI. L’operatore di polizia stradale (carabiniere, poliziotto, guardia di finanza, poliziotto municipale, etc.), che abbia accertato una violazione per divieto di sosta, sarebbe tenuto ad annotare sul preavviso pure il modello di veicolo sanzionato. Ciò al fine di indicarlo, successivamente, pure nel verbale di contestazione che verrà spedito alla residenza del trasgressore. Ove mai questo comportamento non fosse stato osservato, qualche Giudice di pace potrebbe annullare il verbale in sede di contenzioso.

E già c’è stato chi ha avuto a sentenziare in tal senso (quello di Napoli), con una decisione che risale all’aprile del 2008. Era accaduto che un automobilista avesse trovato un preavviso dietro il tergicristallo della propria auto, lasciata parcheggiata in divieto di sosta. Successivamente, non avendo provveduto a pagare, l’interessato era stato reso destinatario della notifica del verbale il cui testo si era rivelato carente in ordine al modello di autovettura ed alla citazione del numero civico davanti a cui l’accertamento era stato effettuato. Per questi motivi il trasgressore aveva depositato un ricorso nell’Ufficio dell’Autorità giurisdizionale che, sentite le parti e ritenuta la causa matura per l’espressione del giudizio, aveva ritenuto di dovere accoglierne le doglianze dell’automobilista, considerando invalido il verbale vuoi per l’omissione del riferimento alla marca d’auto sanzionata vuoi per l’accertata carenza della citazione del numero civico alla cui altezza la macchina era stata parcheggiata in divieto.

Or bene, il conducente del veicolo deve ritenersi fortunato per avere trovato un Gdp così “disponibile”. In effetti, il regolamento di attuazione Cds richiede che nel verbale deve essere indicato, tra l’altro, il tipo di veicolo, oltre alla sua targa (art. 383, c. 1). Per ciò stesso, l’elemento sostanziale è sicuramente la targa, in quanto univoca per l’individuazione del mezzo. D’altronde, i veicoli sono individuati dal codice (in base all’elencazione proposta nel Titolo III) e nel Regolamento (laddove si fa riferimento alle caratteristiche costruttive e alla destinazione degli stessi). Se ne deduce che la marca, il modello e il colore sono tutti elementi (di ulteriore specificazione) che devono essere riportati solo se si è certi della loro corretta individuazione, poiché, se da un lato possono dare maggiore certezza in ordine alla corretta precisazione del veicolo, in caso di semplice errore sono idonei ad inficiare un accertamento che altrimenti sarebbe corretto. Quindi, se da un lato nessuna censura può essere ritenuta rilevante in caso di omessa indicazione del colore, della marca o del modello del veicolo, in caso di errore potrà essere messa in dubbio anche la corretta lettura della targa.

Altro esempio di errore materiale è rappresentato dalla diversa indicazione della via in cui l’accertamento è avvenuto o dalla carenza del numero civico alla cui altezza è stato parcheggiato il veicolo. Effettivamente, in tal caso (e in relazione al tipo di violazione contestata), vi potrebbe essere un’effettiva lesione del diritto di difesa ove l’errore abbia precluso la possibilità per il ricorrente di far valere le proprie ragioni, o se addirittura - nella via indicata - non fosse possibile il verificarsi della violazione accertata (si pensi a un semplice divieto di sosta in una via dove la sosta è libera su ambo i lati). Poiché non pare che la carenza del numero civico possa ledere in qualche modo il buon diritto del ricorrente (che, in questo caso, aveva ammesso di avere parcheggiato in divieto, rilevando soltanto i vizi sopra descritti), non pare proprio – con tutto il rispetto per il Giudice napoletano – che la decisione assunta possa essere condivisa.

Claudio de Luca

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