Passi carrabili, una delle tasse più ignorate dai Comuni molisani

lun 21 maggio 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Un passo carrabile ©immobiliarebuonofiglio.it
Un passo carrabile ©immobiliarebuonofiglio.it

TERMOLI. I passi carrai sono menzionati nell’art. 22 Cds [“devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario“(c. 3)], con rinvio al Reg .es. per quanto concerne le modalità di costruzione e di manutenzione. Ma è l’art. 3 che ne fornisce la definizione (“accessi ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli “).

Dunque, la loro funzione è quella di consentire il passaggio di ogni tipo di automezzo. La definizione di detta figura rimane, infine, completata dall’art. 44, dlgs n. 507/1993, che individua due tipologie: i passi carrabili caratterizzati da manufatti e quelli costituiti da semplici accessi. Ne consegue che, dal punto di vista della finanza locale, sono da prendere in considerazione soltanto quelli generalmente costituiti da listoni di pietra, od altri materiali, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica al piano stradale atta a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale.

Di contro, sono accessi carrabili quei varchi che, pur assolvendo alla medesima funzione, sono posti al livello della strada, in carenza di “un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico antistante “. Per quanto concerne il caso della tipologia a raso (che si apre direttamente su suolo pubblico), occorre determinare, con strisce gialle, a titolo oneroso, la riserva di spazio occorrente al richiedente per il libero accesso alla proprietà laterale, autorizzando – altresì – con atto specifico, l’esposizione del cartello segnaletico che deve avere le seguenti caratteristiche: essere realizzato su supporto di alluminio, piano di spessore 15/10; avere 4 fori agli angoli, che devono essere smussati (art. 82 Reg.); avere la superficie anteriore costituita da pellicola rifrangente di classe I, marcata 7 anni, per garantire la percepibilità e la leggibilità del segnale, sia di giorno che di notte ( art. 79 Reg.); avere dimensioni normali di 45x25; riportare, nella parte alta del segnale, l’indicazione dell’ente proprietario della strada; indicare nella parte inferiore il numero progressivo dell’autorizzazione e l’anno del rilascio, nell’intesa che la mancata indicazione dell’ente proprietario e degli estremi dell’autorizzazione, così come l’utilizzo di segnali difformi, comporta l’inefficacia del divieto di sosta. Ma cosa accade se un cittadino abbia mantenuto in esercizio un passo carrabile mai autorizzato?

E’ evidente che lo sbocco da un luogo non soggetto a pubblico passaggio viene a creare sicuramente un’area di conflitto sulla strada, ancora più pericolosa in un’intersezione; per questo è necessario richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 22 Cds, che verrà rilasciata solo nel caso si attesti il rispetto delle norme regolamentari tese a garantire la sicurezza della circolazione. La stessa violazione verrebbe commessa da chi avesse continuato ad utilizzare un passo carrabile non assentito, anche qualora vi fossero state le condizioni per il rilascio del titolo abilitante. In quest’ultimo caso, qualora vi fosse il rilascio dell’autorizzazione successivamente all’accertamento della violazione, non si applicherebbe la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, mentre l’importo previsto dovrebbe essere comunque pagato. Nel caso prospettato, sarebbe da ipotizzare l’errata convinzione nel ricorrente che il pagamento dell’onere dovuto legittimasse il mantenimento del passo carrabile. Allora, la violazione atterrebbe alla fattispecie prevista dall’art. 22, c. 11, per aver mantenuto in esercizio un accesso preesistente privo di autorizzazione, nonostante che - per la regolarizzazione degli accessi, già esistenti alla data dell’entrata in vigore del Cds (1993) - fossero intervenute successive proroghe sino al primo gennaio 2001.

Nel caso di specie, è da ritenere che i due interessi tutelati (da un lato l’art. 22 e dall’altro il Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico, siano diversi. Infatti, in concreto, si realizza un’occupazione di suolo pubblico, seppure non autorizzata, per cui è previsto un corrispettivo, anche se abusiva, con la concessione di una riduzione del tributo dovuto e non corrisposto pari al 50% in caso di regolarizzazione ai sensi dell’art. 22. Per questo, la posizione regolare nei confronti di una disposizione (pagamento della tassa comunale) non può presupporre il rispetto della seconda (il mantenimento in esercizio di un passo carrabile non autorizzato ai sensi del Cds, nonostante le successive proroghe per la regolarizzazione dei passi già esistenti).

Claudio de Luca

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