​I rischi che si corrono circolando su strada con una targa di prova

lun 04 giugno 2018
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
4min
Una targa di prova ©quattroruote.it
Una targa di prova ©quattroruote.it

Il Ministero dell'Interno ha sospeso l’applicazione delle sanzioni inflitte, all’improvviso ed a macchia di leopardo, agli operatori del settore automobilistico che hanno utilizzato la targa di prova per spostare per fini lavorativi, da un luogo ad un altro, veicoli già targati. A tale proposito è stata diffusa una nota ufficiale:“In relazione alle problematiche che si stanno verificando sul territorio in sede di controlli da parte della Polizia stradale di veicoli circolanti con targa-prova intestata a concessionari o autoriparatori, si è concordata la necessità di pervenire ad un chiarimento da parte del Consiglio di Stato sulla corretta interpretazione delle norme. In attesa, si provvederà ad impartire istruzioni ai Compartimenti affinché vengano considerate vigenti le disposizioni emanate sull’argomento”.

Il c. 1 dell’art. 98, successivamente abrogato dall’art. 4, c. 1, a) del dpr n. 474/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli) così recitava:”Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari ed agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli artt. 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova rilasciata dalla Mctc. Sul veicolo deve essere presente il titolare dell’autorizzazione od un suo dipendente munito di apposita delega”. Il c. 2, inserito dall’art. 29-ter del d.l. n. 248/2007, convertito – con modificazioni – dalla legge n. 31/2008 ed abrogato dal c. 1 dell’art 2-bis del d.l. n. 162/2008, nel testo integrato dalle relative leggi di conversione, recitava che “la validità dell’autorizzazione è annuale e può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari”. Sembrerebbe tutto chiaro, ma non è così dal momento che la norma voleva consentire la effettuazione di collaudi su strada a veicoli non ancora pronti per l'omologazione e, quindi, per la vendita. Ma con gli anni la prassi da parte degli operatori di settore è stata quella di estendere l'uso della targa di prova anche ai veicoli già immatricolati al fine di collaudare esemplari detenuti in riparazione od in manutenzione. Ed in effetti l'art. 98 non lo vieta espressamente. Successivamente si era aggiunta un'altra ‘abitudine’sicuramente illegittima: l'uso, da parte dei commercianti di auto, della targa di prova per circolare con un'auto, già normalmente targata, non per esigenze di collaudo ma per altri usi (spesso e volentieri di natura privata), magari per evitare di corrispondere premi assicurativi o obblighi di revisione. Cosicché la Motorizzazione civile ha imposto dei paletti (Circolare applicativa n. 4699/M363/2004); e (anche se i veicoli in circolazione per prove tecniche o per ragioni di vendita od allestimento, non devono essere muniti di carta di circolazione ma provvisti di autorizzazione per la circolazione di prova), con un parere del 2006, specificò che le officine possono circolare su veicoli con targa di prova per effettuare prove tecniche necessarie ad individuare malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni effettuate. Ciò vuol dire che quel contrassegno si può usare per veicoli già immatricolati, in caso di ‘test’ legati ad una riparazione, sempre che assicurazione e revisione siano comunque valide. E l’assunto è stato confermato dalla Corte di Cassazione (Sez. II civ., sentenza n. 16310/2016) che ha puntualizzato: la circolazione con targa prova è valida per i "veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione"; e per quelli su cui “siano stati applicati sistemi o dispositivi di equipaggiamento che rendano necessario l' aggiornamento della carta di circolazione".

Negli ultimi giorni si è creato allarme negli operatori a causa della diffusione del parere n. 300/A/2689/18/105/20/3 del Ministero dell'Interno, peraltro datato 30/3/2018, che ribadisce quanto espresso dalla Cassazione ("Il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo in esame possa anche servire per la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant'altro"). In sintesi, la circolazione su strada con targa di prova rimane consentita per veicoli non ancora immatricolati, quindi ancora privi di carta di circolazione. Si può circolare con targa di prova anche su veicoli già immatricolati al fine di effettuare prove tecniche, ma questi devono essere in regola con l'assicurazione e con la revisione. Per di più, se il personale di un'officina circolasse con targa di prova su di un veicolo non in regola, la responsabilità penale e civile per eventuali incidenti ricadrebbe non solo sull'officina quand’anche sul proprietario del veicolo. Ed ove non intervenissero novità dal Consiglio di Stato, s’incorre nelle sanzioni previste ai cc. 3 e 4 dell'art. 98 (da 84 a 335 euro per le prime tre violazioni; da 168 a 674 euro e confisca del veicolo dopo la terza violazione). A queste sanzioni venno eventualmente aggiunte quelle legate alla circolazione senza assicurazione (da 212 a 849 euro) o con revisione scaduta (da 159 a 639 euro e fermo amministrativo del veicolo).

Claudio de Luca

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