Imu, chi, come, quando
Cari amici arrivano le dolenti note. Facciamo un po’ di chiarezza dopo l’arrivo della Circolare del Ministero Finanze. Fra le novità, la possibilità di azzerare l’acconto di giugno per quei comuni che abbasseranno le aliquote. Inoltre l’abitazione principale sarà quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Il Legislatore interviene sulle modalità di versamento, rinviando al saldo l’utilizzo delle effettive aliquote d’imposta e concedendo la possibilità di frazionare in tre rate il versamento 2012 per le abitazioni principali. Si interviene poi, sul concetto di abitazione principale, prevedendo un vincolo legato alla verifica della dimora e della residenza del nucleo familiare del contribuente. Sono stabilite agevolazioni per i soggetti che operano in agricoltura.
Versamenti
L’intervento più commentato è l’introduzione del comma 12-bis all’articolo 13 del Dl 201/11, con il quale viene stabilito che il pagamento della prima rata dell’Imu dovuta per il periodo d’imposta scadenza il prossimo 16 giugno, deve essere effettuato versando il 50% dell’importo dovuto applicando le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale e 0,76% per gli altri fabbricati, nonché 0,2% per i fabbricati rurali strumentali) e l’eventuale detrazione prevista per l’abitazione principale (€ cui aggiungere € 50 per ciascun figlio, al ricorrere dei requisiti). Viene rinviato al saldo il prossimo 16 dicembre la determinazione dell’imposta effettivamente dovuta per il 2012, con scomputo di quanto corrisposto in acconto. Tale meccanismo è obbligatorio, quindi nel caso in cui il Comune avesse deliberato aliquote inferiori a quelle standard, comunque il contribuente è chiamato al versamento sulla base delle aliquote di base.
Per il 2012 il pagamento dell’Imu sulla prima casa e per¬tinenze potrà essere effettuato in tre ra¬te. La prima e la seconda rata, calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni standard, da corrispondere rispettiva¬mente entro il 18 giugno e il 17 settem¬bre. Successivamente, entro il 17 dicembre, dovrà invece essere determinata l’imposta effettivamente dovuta a saldo scomputando quanto già versato.
Abitazione principale
L’intervento del Dl 16/12 ha riguardato la qualificazione del concetto di abitazione principale che, secondo il Dl 201/11, risultava essere l'immobile:
• iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare (la circ. 3/DF/12 precisa che nel caso di abitazione censita in due unità immobiliari, l’agevolazione spetta solo con riferimento ad una di queste),
• nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Il decreto specifica il secondo dei due requisiti, facendo riferimento all’immobile nel quale dimora abitualmente il contribuente “ed il suo nucleo familiare”. Nella circolare 3/DF/12, viene precisato che tale vincolo risulta solo nel caso di più immobili abitati dallo stesso nucleo familiare ubicati nel territorio dello stesso Comune, nel qual caso l’agevolazione spetta ad uno di questi. Al contrario, se gli immobili sono ubicati insu Comuni diversi, è possibile che marito e moglie possano beneficiare delle agevolazioni su entrambi gli immobili. Il motivo di ciò risiederebbe nella considerazione che “in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
L’interpretazione è pro-contribuente; limitando la restrizione ai soli immobili ubicati nell’ambito dello stesso Comune, si riduce la portata della disposizione antielusiva che voleva scongiurare la possibilità che fossero beneficiare indebitamente le agevolazioni sulla mare o in montagna. Se i Comuni turistici disconosceranno l’agevolazione, non potranno basarsi sulla presunzione del nucleo familiare, ma dovranno accertare l’assenza della dimora in tale immobile.
La verifica del nucleo familiare va fatta con riferimento ai coniugi, mentre l’eventuale trasferimento di residenza del figlio in altro immobile non pregiudica la qualificazione di abitazione principale, ma fa perdere la detrazione aggiuntiva di € 50.
La detrazione aggiuntiva - Convivenza
Il Ministero si esprime sul calcolo della detrazione aggiuntiva di € 50 spettante nel caso di figlio residente e dimorante con i genitori, di età non superiore a 26 anni. Anche questa detrazione, compete per il periodo d’imposta in cui si verificano le condizioni, ricordando che il mese si computa per intero nel caso in cui le condizioni si verifichino per 15 giorni. Occorrerà verificare la data di nascita spetta indipendentemente dal fatto che il figlio sia a carico del possessore dell’immobile.
La detrazione spetta al genitore effettivo che sia possessore dell’immobile ed in quanto tale soggetto passivo. Quindi, è possibile affermare che il contribuente titolare dell’immobile al 100% non beneficerà di alcuna detrazione con riferimento ai figli della compagna convivente (non titolare dell’immobile).
Coniuge separato
L’articolo 4 comma 12-quinquies del Dl 16/12 afferma che “Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Pertanto, al fine del calcolo dell’Imu –si tratta di una previsione di portata limitata, non modificata la soggettività passiva con riferimento agli altri tributi – il soggetto passivo sarà il coniuge assegnatario (che potrà beneficiare delle agevolazioni all’abitazione principale), mentre il coniuge non assegnatario perderà ogni onere Imu su tale immobile.
In passato l’obbligo di assolvere il tributo gravava sui titolari dei diritti reali (il coniuge non assegnatario per la quota di titolarità).
Il presupposto impositivo, «è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. In questa accezione reinatrano anche i terreni incolti».
Obbligato: il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; l'ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. E anche il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.
Tre rate: la prima e la seconda in misura pari a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione da corrispondere entro il 18 giugno e il 17 settembre (il 16 settembre cade di domenica); la terza rata entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
Due rate: il contribuente può effettuare il versamento in due rate: la prima entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell'importo - aliquote di base e detrazione; la seconda rata, - 17 dicembre- a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
LE ALIQUOTE:
Prima casa - L'aliquota per l'abitazione principale e pertinenze è pari a 0,4%; i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali.
La seconda casa - L'aliquota base è pari a 0,76%. I comuni possono modificarla fino a 0,3 punti.
Aliquote agevolate: sono riconosciute sulla casa principale, al
coniuge assegnatario della ex casa coniugale e se i Comuni lo prevedono all'abitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; cittadini italiani residenti all'estero. Per le agevolazioni previste per gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente nulla è cambiato rispetto all'Ici.
Detrazioni: per l'abitazione principale una detrazione pari a 200 euro. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione si verifica.
Figli: La detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare 400 euro e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro.
Si all’Imu per: i fabbricati rurali a uso sia abitativo e strumentale; aree fabbricabili; terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.
Taglio 50%: per i fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni.
Terreni: L'Imu è applicata ai terreni agricoli con un'aliquota dello 0,76%. I fabbricati rurali strumentali sono assoggettati a imposta con aliquota allo 0,2% che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%.
Maria Cariello Avvocato
avv.cariello@alice.it
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