Ordinanza di Toma, Termoli e altri 27 comuni del basso Molise in Zona rossa fino al 21 febbraio

Emergenza coronavirus dom 07 febbraio 2021
Attualità di La Redazione
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Ordinanza di Toma, Termoli e altri 27 comuni del basso Molise in Zona rossa fino al 21 febbraio ©Termolionline
Ordinanza di Toma, Termoli e altri 27 comuni del basso Molise in Zona rossa fino al 21 febbraio ©Termolionline

CAMPOBASSO. Pubblicata l'ordinanza del Governatore Toma sulla zona rossa in basso Molise.

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, relative ai territori comunali di Termoli, Campomarino, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.

Link ordinanza.

Ne pubblichiamo uno stralcio.

RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 concernente “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni relative al territorio comunale di Campomarino”;

ESAMINATA la relazione dell’ASREM acquisita al protocollo della Giunta Regionale in data 7 febbraio 2021 con il n. 19597, con la quale si segnala un constante ed esponenziale aumento dei contagi in quasi tutti i territori comunali facenti parte del distretto sanitario di Termoli e si consiglia di estendere le misure attualmente vigenti per il territorio comunale di Campomarino anche agli altri territori comunali interessati dall’esponenziale incremento dei contagi, così come indicati in rosso nella cartografia contenuta nella medesima relazione;

RITENUTO, pertanto, necessario recepire le indicazioni fornite dall’ASREM;

CONSIDERATO che nel caso di specie ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di un provvedimento di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA Articolo 1 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito istituzionale della Regione le disposizioni contenute nell’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 si estendono ai territori comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi. 2. All’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 le parole “14 febbraio” sono sostituite dalle parole “21 febbraio”.

Articolo 2 1. La presente ordinanza ha efficacia fino al 21 febbraio 2021. 2.Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul Burm ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, alla Prefettura di Campobasso e ai Sindaci di Campomarino, Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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