Termoli-Isole Tremiti, la convenzione prevede ulteriore proroga ma ci sono nuove incognite

In linea mar 18 maggio 2021
Attualità di La Redazione
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Tirrenia ©Ansa.it
Tirrenia ©Ansa.it

TERMOLI. Si avvicina la data del 31 maggio, ultima proroga ufficiale del servizio di collegamento marittimo tra Termoli e le Isole Tremiti, ma viene in evidenza uno studio del servizio studi parlamentare che mette in evidenza la possibilità di una ulteriore proroga di un mese, nel caso in cui non si terminasse la procedura per l’affidamento della tratta tra il porto molisano e le Diomedee. La disciplina normativa è contemplata nelle “Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di  servizio pubblico con le isole maggiori e minori).

Ma incombe un rischio fallimento. La Procura di Milano ha presentato un’istanza di fallimento per cui si attende la sentenza definitiva, che sarebbe dovuta arrivare il 6 maggio ma slitterà al prossimo 24 maggio. La Cin è in debito con lo Stato italiano di 180 milioni di euro, mai saldati a seguito dell’acquisto di Tirrenia. Nonostante il Governo Italiano, prima con Conte e poi con Draghi, abbiano concesso ulteriore tempo all’imprenditore, quest’ultimo non ha ancora ottemperato ai suoi debiti.

L’articolo 1, che presenta una modifica di carattere formale approvata dal  Senato, prevede che continuino ad applicarsi, non oltre la data del 31 maggio  2021, le disposizioni della convenzione stipulata con CIN (Compagnia Italiana  di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo con la Sardegna, la Sicilia e le  Isole Tremiti, in modo da consentire la conclusione delle procedure già bandite per l’imposizione di oneri di servizio pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti  di servizio ed evitare che si verifichino interruzioni nell’erogazione dei servizi di  continuità marittima. In dettaglio, il comma 1, dispone che le disposizioni della Convenzione con CIN  continuino ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la  conclusione delle procedure bandite per l’imposizione di oneri di servizio  pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti di servizio, in applicazione  dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre  1992 (la rettifica della denominazione del Regolamento è stata disposta al Senato), con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure, con la finalità  di assicurare l’erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la  Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla  circolazione delle merci sull’intero territorio nazionale. La disposizione si riferisce alla Convenzione (n. 54/2012) stipulata il 18 luglio 2012 con  CIN s.p.a (Compagnia Italiana di Navigazione), della durata di otto anni, che riguarda  dieci tratte marittime, 8 passeggeri e due merci, approvata con il DL n. 95/2012, per  l’effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico  con le isole maggiori e minori, come previsto dall’articolo 1, comma 998, della legge 27  dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135. Si tratta di collegamenti "di interesse nazionale", che riguardano il servizio pubblico  effettuato tra le isole maggiori e la penisola, nonché quelli tra le isole minori ed il territorio  extraregionale (cioè con una regione diversa situata sulla penisola), i quali sono  disciplinati da convenzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  l'impresa aggiudicataria. Le tratte passeggeri a/r disciplinate dalla convenzione sono le  seguenti: a) Genova - Porto Torres; Genova - Olbia- Arbatax; Napoli - Cagliari; Palermo- Cagliari;  Civitavecchia - Cagliari - Arbatax; Civitavecchia - Olbia; b) Napoli - Palermo; c) Termoli – Tremiti. L’efficacia della Convenzione era già stata prorogata fino alla conclusione delle  procedure e non oltre il 28 febbraio 2021, dall’articolo 205, comma 1, del DL 19 maggio 4 2020, n. 34, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi  dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Atteso che il decreto legge in commento è entrato in vigore il 1° aprile 2021 e che  l’efficacia della Convenzione era stata prorogata fino al 28 febbraio 2021, si valuti  l'opportunità di definire la disciplina dei rapporti giuridici con CIN applicabili nel mese  di marzo 2021. Il comma 1, fissa come data limite per la proroga dell’efficacia della Convenzione  il 31 maggio 2021, entro la quale, come evidenziato nella Relazione illustrativa,  dovrebbero concludersi le procedure in corso. 

La disposizione stessa prevede peraltro che in caso di mancata conclusione delle  procedure entro il 31 maggio 2021, limitatamente ai collegamenti marittimi  con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante  l’erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, l’efficacia della  convenzione possa essere prorogata per ulteriori trenta giorni con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, tale ulteriore proroga dovrebbe  riguardare le tratte Termoli-Tremiti e Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, in relazione  alle quali durante il periodo estivo non risultano svolgere servizi di trasporto di persone e  merci operatori economici, diversi da CIN. La Relazione illustrativa ricostruisce l’attività istruttoria svolta e lo stato della  procedura per le diverse linee marittime passeggeri che erano ricomprese nella, evidenziando che sono state identificate quattro linee che sono state restituite al libero mercato da dicembre 2020 in  quanto non necessitano di intervento pubblico, mentre per sei linee la libera  iniziativa economica non è in grado di soddisfare le esigenze di continuità

territoriale. Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1 si provveda con le  risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo. Si ricorda che il corrispettivo riconosciuto a CIN S.p.a. con la Convenzione è pari a  72.685.642 euro per ciascuno degli anni di durata della convenzione. La Relazione tecnica stima oneri per circa 13,4 milioni di euro.

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