Piano spiagge sicure, le regole imposte sulla costa molisana

Il decalogo dom 23 maggio 2021
Attualità di La Redazione
8min
Piano spiagge sicure, le regole imposte sulla costa molisana ©TermoliOnLine
Piano spiagge sicure, le regole imposte sulla costa molisana ©TermoliOnLine

TERMOLI. Regole da rispettare per tutti, quelle imposte da tre documenti, in totale 39 pagine, tra ordinanza balneare e piano sicurezza a firma della Regione Molise e l’ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli.

Per terra, sulle superfici demaniali, in concessione e non, per mare, non si deroga o si faranno sconti, come sempre, da qui a settembre.

Rispetto dell’ambiente e delle norme che garantiscono l’incolumità di bagnanti e diportisti gli obiettivi fissati.

Prendiamo in esame proprio il piano di sicurezza spiagge, uno dei tre documenti pubblicati dal Comune di Termoli, al pari delle altre tre località marittime della costa adriatica molisana. Soggetti attuatori di tali azioni sono i Comuni costieri sui quali, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 5/2006 grava l’obbligo di provvedere alla pulizia ed alla sicurezza sulle spiagge libere del litorale molisano.

Per quello che concerne le aree in concessione si rimanda alla specifica disciplina contenuta nell’Ordinanza balneare 2021 della Regione Molise.

Gli ombrelloni devono essere installati sull’arenile in maniera tale da assicurare il prescritto distanziamento sociale. A tal fine, fatte salve diverse e più restrittive misure fissate a livello nazionale dalle autorità a ciò preposte, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3,50 tra le file e metri 3,00 sulla stessa fila ed, in ogni caso, in modo tale da assicurare una superficie non inferiore a mq. 10,50 per ogni postazione ombrellone. La distanza fra i paletti degli ombrelloni deve essere portata a metri 4 per ogni gruppo di 20 ombrelloni, per costituire dei corridoi di accesso al mare per i bagnanti. I paletti degli ombrelloni lungo la linea di confine con altre concessioni devono essere posizionati ad una distanza minima di metri 1,50 dalla linea stessa, per costituire dei corridoi di accesso al mare. Per altri sistemi di ombreggio deve essere garantita una superficie a postazione non inferiore a 10,50 mq. Resta ferma la distanza minima di metri 3,50 tra le file; 17) Tra le attrezzature di spiaggia quali lettini, sedie a sdraio, quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.; 18) Sotto ogni ombrellone può stazionare un numero massimo di quattro persone che può essere portato a cinque se appartenenti allo stesso nucleo familiare tra le quali deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di mt. 1, salvo che si tratti di individui appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi; 19) Sarà necessario garantire una pulizia e sanificazione giornaliera delle varie superfici e arredi e di tutte le aree comuni (bar, ristoranti, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici etc.); 20) Le attrezzature di spiaggia in dotazione allo stabilimento quali lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare ed, in ogni caso, la sanificazione deve essere garantita a fine giornata. Sarà necessario, inoltre, assicurare la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraio ed altre attrezzature, con divieto di scambiarle tra gli ombrelloni; 21) All’ingresso delle aree adibite a servizi igienici, spogliatoi e docce dovrà essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di disinfettanti per l’igiene delle mani in modo da detergersi prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita; 22) L’accesso ai servizi igienici deve avvenire rispettando il divieto di assembramento e garantire il distanziamento sociale. Detti servizi devono essere puliti e sanificati regolarmente e frequentemente, per consentire un uso sicuro degli stessi, ed, in ogni caso, a fine giornata; Atto: DIRIGENZ 2021/2529 del 30-04-2021 Servizio proponente: DP.A4.03.4D.01 Copia Documentopagina 7 di 12 23) Le cabine potranno essere utilizzate solo da coloro che le hanno prese a noleggio e appartenenti allo stesso nucleo familiare o abitativo, in ogni caso in numero non superiore a 4. In questo caso sarà cura del noleggiatore provvedere ad un uso sicuro delle stesse, salvo la sanificazione che dovrà essere effettuata a cura del titolare dello stabilimento a fine giornata; 24) È vietato l’uso promiscuo delle cabine; 25) L’utilizzo delle docce potrà essere consentito solo indossando delle ciabatte; detto uso deve avvenire nel rispetto del distanziamento sociale, a meno che non vengano posizionate barriere separatorie tra le docce; 26) Gli spogliatoi possono essere utilizzati solo nel rispetto del distanziamento sociale, a meno che non vengano posizionate barriere separatorie; 27) La pratica di attività ludico – sportive è ammessa garantendo il rispetto del distanziamento interpersonale previsto dalla normativa vigente, fermo restando il divieto di svolgere tutte le pratiche di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. In particolare, gli sport individuali praticati abitualmente in spiaggia (ad esempio, i racchettoni) o in acqua (ad esempio, nuoto, surf, windsurf e kitesurf) possono essere regolarmente svolti nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Per gli sport da praticare a coppie o in squadre (ad esempio, beach volley e beach soccer), occorre attenersi, invece, ai protocolli, alle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sport e dalle Federazioni per la pratica sportiva

Per quello che concerne gli aspetti connessi alla sicurezza della balneazione rimangono impregiudicati i compiti e le competenze istituzionali della Capitaneria di Porto e il carattere cogente delle disposizioni che ne conseguono. L’ambito di applicazione del presente Piano di sicurezza delle Spiagge è il litorale molisano che, percorrendo la costa da nord a sud, ricomprende le aree demaniali marittime dei Comuni costieri di: Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino.

In relazione alla conformazione orografica del territorio la fascia costiera si può suddividere nelle seguenti aree: A) Comune di Montenero di Bisaccia A.1 Zona Hotel Strand – Costa Verde – Campeggi; A.2 Zona Mergolo – Idrovora – Fiume Trigno. B) Comune di Petacciato B.1 Zona nord Torrente Tecchio – Mergolo; B.2 Zona centro Colonia Marina; B.3 Zona sud Fucilieri – Le Marinelle. C) Comune di Termoli 2/10 C.1 Zona nord Villaggio Airone – Grattacielo – Martur; C.2 Zona nord Alcione – Torretta Sinarca; C.3 Zona nord Centro S. Antonio; C.4 Zona sud Rio Vivo – Vela Club; C.5 Zona sud Rio Vivo – Ponte Sei Voci; C.6 Zona sud Fiume Biferno Marinelle. D) Comune di Campomarino D.1 Zona nord Oasi – Mambo – Fiume Biferno; D.2 Zona centrale Conchiglia Azzurra; D.3 Zona sud Hotel Ritz – Torrente Saccione. Nel presente Piano il tema della sicurezza viene affrontato sotto diversi profili: da quello legato alla sicurezza della balneazione a quello della pulizia delle spiagge fino a quello legato all’emergenza sanitaria venutasi a creare in conseguenza della diffusione del virus Covid-19, per individuare nelle spiagge libere misure di contrasto e di contenimento alla diffusione dello stesso.

Al fine di contrastare e prevenire la diffusione del virus Covid- 19 sulle spiagge libere devono essere osservate le misure di contenimento di seguito indicate, contenute nelle Linee di indirizzo per la riapertura approvate nella Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 28 aprile 2021. In particolare, si prescrive quanto segue:

1. è vietata ogni forma di assembramento. Tra i fruitori delle spiagge durante la permanenza sulle stesse deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, salvo che si tratti di individui appartenenti allo stesso nucleo familiare;

2. durante la permanenza sulle spiagge libere vi è l’obbligo di indossare la mascherina salvo che non si stazioni sotto il proprio ombrellone. Tale obbligo viene meno anche durante la balneazione e durante gli spostamenti di ritorno e verso la battigia per la balneazione;

3. Gli ombrelloni devono essere installati sull’arenile in maniera tale da assicurare il distanziamento interpersonale fra individui, a tal fine deve essere rispettate la distanza minime di metri 4,00 calcolata tra i paletti dell’ombrellone, sia sulla stessa fila, sia tra le file, o dalla proiezione a terra di altre strutture di ombreggio. In ogni caso deve essere garantita una superficie a postazione ombrellone non inferiore a 16 mq.;

4. sotto ogni ombrellone può stazionare un numero massimo di quattro persone che può essere portato a cinque qualora si tratti di soggetti che appartengono allo stesso nucleo familiare;

5. sulle spiagge libere è vietato l’accesso a soggetti che siano sottoposti alla misura della quarantena e a chi è affetto da patologia con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre superiore a 37,5°C;

6. tra le attrezzature di spiaggia quali lettini e sedie a sdraio, quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri; 10/10

7. sulle spiagge libere sono vietate le attività ludico sportive che possano dare luogo ad assembramento;

8. sulle spiagge libere sono vietate feste, giochi, animazioni, manifestazioni ed eventi che comportino assembramento;

9. sulle spiagge libere è fatto divieto di abbandonare mascherine e guanti. Sulle spiagge libere vanno incentivate il più possibile forme di sorveglianza delle stesse, al fine di facilitare e garantire l’osservanza ed il rispetto delle presenti misure. Inoltre, per rafforzare il contrasto alla diffusione del virus COVID 19 e favorire l’informazione all’utenza, deve essere attivata, a cura delle amministrazioni comunali, una campagna di informazione e sensibilizzazione sulle misure di prevenzione da osservare in spiaggia con utilizzo di ogni mezzo utile (mass media, opuscoli, dépliants ecc.). Deve, inoltre, essere, posizionata, in particolare nei punti di accesso alle spiagge libere, cartellonistica informativa plurilingue contenente indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento. Nelle spiagge libere devono, altresì, essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, se presenti, quali, ad esempio, i servizi igienici. 

9.1. Piani comunali Nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, i Comuni rivieraschi predispongono un piano, anche unico, contenente misure condivise, concordate ed omogenee per tutto il litorale, da adottarsi con atto deliberativo comunale, per la gestione e l’utilizzo delle spiagge libere in un’ottica di maggior contrasto possibile alla diffusione del COVID 19. Detti Piani Comunali devono essere tempestivamente inviati alla Regione Molise ed alla Capitaneria di Porto.

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