Molise, 33 i Comuni in disavanzo per entrate non riscosse

L'osservatorio gio 24 giugno 2021
Attualità di Claudio de Luca
3min
Fascia tricolore ©Termolionline.it
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MOLISE. Sono tanti i Comuni con bilanci compromessi dalle mancate entrate che, talvolta, si trascinano per decenni (sanzioni amministrative mai pagate, tributi locali non riscossi, bilanci dissestati soprattutto nel Meridione). La mancata riscossione coinvolge 18 milioni di contribuenti e 163 milioni di cartelle esattoriali tra le cui righe campeggiano i contributi per la mensa scolastica, i ‘tickets’ per gli scuolabus non assolti, le multe non pagate … In Molise sono 33 i Comuni in disavanzo, e quella del Meridione è l’àrea che perde più danaro per l’ignavia degli Uffici.

Per esempio Calabria, Campania e Sicilia non sono riuscite manco a pareggiare entrate e spese e la situazione è grave soprattutto perché una sentenza della Corte costituzionale ha cancellato - per illegittimità - la regola del ripiano in 30 anni delle ‘defaillance’ generate dalla gestione dei prestiti concessi tra il 2013 e il 2015 dallo Stato per pagare fatture e fornitori. La 20^ regione è collocata al 5° posto con una percentuale del 20% di Comuni che rischiano il ‘default’ contro la media nazionale del 10%. Per quanto riguarda la riscossione essa naviga nel rosso al 21,5% contro il 6,3% della Lombardia e lo 0% della Valle d’Aosta. Ma in testa alla infelice classifica, c’è il 50% della Calabria e della Sicilia. Ci si libera dai debiti solo quando vanno in prescrizione le tasse non pagate e l’atto di pagamento sia divenuto definitivo. Non pagare le tasse è un illecito tributario.

La conseguenza è l’applicazione di una sanzione pecuniaria che si aggiunge all’importo originario dovuto. Così l’importo delle somme dovute lievita per il solo fatto di non avere pagato nei termini. La pendenza del debito comporta una conseguenza di carattere patrimoniale: l’avvio della procedura di riscossione esattoriale culmina con il pignoramento dei beni del contribuente. Solo al superamento di determinate soglie l’evasione fa scattare conseguenze di carattere penale. L’omesso versamento dell’Iva diventa reato solo quando, in un singolo anno d’imposta, il debito con l’erario raggiunga i 150mila euro. In questo caso, dunque, alle conseguenze di carattere tributario (applicazione delle sanzioni e pignoramento), si aggiungono quelle di carattere penale. Chi non paga le tasse nei termini indicati subisce una procedura di accertamento e, poi, quella di riscossione esattoriale.

La prima mira a contestare l’illecito ed a sollecitare un pagamento bonario e viene condotta dall’ente titolare del credito. La seconda ha come scopo l’esecuzione forzata tramite il pignoramento dei beni del debitore ed è gestita dall’Agente per la riscossione esattoriale. La legge fissa dei termini per accertare il mancato pagamento delle tasse; e, una volta accertata l’inadempienza, per riscuoterle. Se sia in contestazione una dichiarazione dei redditi non veritiera, gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Se invece è in contestazione la stessa presentazione della dichiarazione (nel caso cioè in cui questa venga omessa o sia nulla), l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Per quanto riguarda la riscossione, i termini sono diversi a seconda del tipo di tassa. Irpef, Irap, Ires, Iva, imposta di bollo, ipotecaria e catastale, canone Rai e contributi alla Camera di commercio: 10 anni; Imu, Tasi, Tosap, sanzioni amministrative, violazioni alle norme del Codice stradale, contributi previdenziali Inps ed assistenziali Inail: 5 anni; Bollo auto: 3 anni. Scaduti questi termini, le tasse non accertate, il cui mancato pagamento non sia stato contestato al contribuente, cadono in prescrizione. Se l’Ente titolare del credito contesta al contribuente l’omesso versamento delle tasse, e non interviene alcun pagamento, la pratica passa all’Agente per la riscossione esattoriale che notifica al contribuente la cartella esattoriale e, dopo di questa, avvia gli atti cautelari (ipoteca, fermo e pignoramento). Se dopo la cartella esattoriale non viene avviata alcuna azione legale, scatta anche in questo caso la prescrizione.

Claudio de Luca

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