Metanodotto Larino-Chieti, Tar del Lazio dice no al ricordo sul Bosco Corundoli

La sentenza ven 30 luglio 2021
Attualità di La Redazione
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Metanodotto Larino-Chieti, Tar del Lazio dice no al ricordo sul Bosco Corundoli ©TermoliOnline.it
Metanodotto Larino-Chieti, Tar del Lazio dice no al ricordo sul Bosco Corundoli ©TermoliOnline.it

MONTECILFONE. Si è chiusa con la sentenza di primo grado del 23 luglio scorso la causa amministrativa intentata dal Comune di Montecilfone, al Tar del Lazio, contro Mise e società Gasdotti Italia, anche sulla Regione Molise, che non si è costituita in giudizio, per la dichiarazione di nullità e l'annullamento del decreto del Mise del 25 giugno 2018 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, accertamento della conformità urbanistica ed imposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione del metanodotto “Larino-Chieti DN 600 (24”) DP 75 bar” da parte della Società Gasdotti Italia S.p.A., limitatamente all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio su terreni demaniali civici della comunità degli abitanti di Montecilfone e degli atti successivi.

L’udienza è stata celebrata il 23 giugno scorso. Con il ricorso notificato il 16 novembre 2020 e depositato il successivo 29 novembre 2020, il Comune di Montecilfone espone che la comunità dei propri abitanti ha in proprietà collettiva, in prossimità dell’abitato storico, un corpo demaniale universale denominato “Corundoli”, riconosciuto tale con sentenza della Commissione Feudale n. 195 del 20 giugno1810 e da ultimo riconfinato e sistemato negli anni ‘30 del secolo scorso con la verifica demaniale ai sensi della L. 1766/1927, conclusa con il decreto del Commissario Regionale per il riordinamento dei demani e la liquidazione degli usi civici di Napoli n. 70 del 15 maggio 1936. Detto bene demaniale è compreso nel tracciato del metanodotto “Larino-Chieti DN 600 (24”) DP 75 bar”, compreso nella RNG giusto decreto del Miser del 28 gennaio 2013, in corso di realizzazione da parte della società Gasdotti Italiani S.p.A., esercente l’attività di trasporto del gas naturale; con determinazione dirigenziale del 21 giugno 2018 e decreto del 25 giugno 2018 il Mise ha concluso il procedimento autorizzativo unico dell’opera citata, disponendo l’approvazione del progetto definitivo, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, l’accertamento della conformità urbanistica nonché l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001.

Parte ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, impugnare tale provvedimento - atteso l’evidente impatto dello stesso sul bene del quale reclama in questa sede il diritto di proprietà collettiva - nel termine di sessanta giorni stabilito dagli art. 29 e 41 comma 2 c.p.a. così che l’odierno mezzo di tutela, notificato il 16 novembre 2020, deve ritenersi irricevibile. Non solo: il Comune di Montecilfone ha, in un primo momento, manifestato piena acquiescenza rispetto al provvedimento in questione, addirittura recependolo nella deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 1 dicembre 2018, con la quale aveva concesso alla controinteressata il diritto di servitù di metanodotto, salvo poi procedere, come detto, all’annullamento in autotutela di quest’ultima con la successiva deliberazione n. 11 del 19 giugno 2020.

Il ricorso – con riferimento al decreto ministeriale del 25 giugno 2018 – è stato considerato tardivo e irricevibile anche con riferimento alla domanda di accertamento della nullità, essendo parimenti decorso, alla data di notificazione dello stesso, il termine di centottanta giorni prescritto dall’art. 31 comma 4 c.p.a. per la proposizione di tale azione.

Il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, in accoglimento delle eccezioni in proposito formulate dalle parti resistenti.

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