Processione a mare di San Basso, le regole della Capitaneria di Porto

I limiti mar 03 agosto 2021
Attualità di La Redazione
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Porto di Termoli ©Termolionline
Porto di Termoli ©Termolionline

TERMOLI. Nuova ordinanza della Capitaneria di Porto a poche ore dalla processione a mare di San Basso, a Termoli, che disciplina il numero delle persone partecipanti a bordo dei pescherecci.

Con la nota del 30.07.2021 il RINA comunicava gli esiti degli accertamenti eseguiti a bordo dei M/P: MOBY DICK; NUOVO SATURNO; ANTARES; MARIARITA; IL PIRATA.

VISTA l’Ordinanza n. 61 in data 30.07.2021 di questa Capitaneria di Porto avente per argomento: “Festeggiamenti del Santo Patrono San Basso – Attività a mare”; VISTA la nota prot. n. 120/2021 in data 23.07.2020 della Basilica Cattedrale di Termoli, assunta a prot. n. 15679 in data 24.07.2021 con la quale viene illustrato il programma per i giorni 3 e 4 agosto 2021 delle celebrazioni eucaristiche nonché dei trasferimenti della statua di San basso in occasione della Festività del patrono della città di Termoli;

VISTA la nota originata dall’Associazione San Basso 7.0 in data 23.07.2021 e assunta a prot. 15834 in data 27.07.2021, relativa alla festività del Santo patrono dei pescatori di Termoli ed in particolare relativo al trasferimento della statua di San Basso dalla Cattedrale alla barca “Nuovo Saturno” – sita in banchina di Riva del porto di Termoli - per la successiva deposizione in mare della Corona in commemorazione dei caduti;

VISTA le note dell’Associazione Armatori Pesca del Molise e di Federcoopesca assunte a prot. n. 15905 e 15919 in data 27.07.2021 con le quali venivano trasmessi gli elenchi delle unità da pesca che intendono prendere parte all’attività in mare del 03.08.2021; VISTE le note prot. n. 231 in data 17.04.1985 e prot. n. 126/PS/99 in data 05.07.1999 del R.I.Na. di Pescara nonché la nota prot. n. 28272 in data 28.06.2012 del R.I.Na. di Ancona, in merito alle persone trasportabili a bordo delle unità da pesca interessate alla manifestazione;

VISTO il “Regolamento del Porto” di Termoli approvato con Ordinanza n. 30/2018 del 13/06/2018 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG’ 72), resa esecutiva con legge n°1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO l’esito del tavolo tecnico tenutosi presso il Commissariato di Termoli in data 27.07.2021, come da nota di convocazione della Questura di Campobasso prot. n. 13908 in data 26.07.2021 assunta a prot. 15780 in medesima data, in cui è stato condiviso il criterio da adottare per la determinazione del numero delle persone a bordo dei singoli motopesca, in armonia con le vigenti normative a contrasto della diffusione del virus Covid-19;

RITENUTO opportuno disciplinare le attività a mare connesse allo svolgimento dell’evento a tutela della sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli articoli 62, 65, 81, e 1164, 1174 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; Articolo Unico.

Gli allegati dell’Ordinanza n. 61 in data 30.307.2021 “Festeggiamenti del Santo Patrono San Basso – Attività a mare” di cui in preambolo, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. 

il giorno 3 agosto 2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nelle acque antistanti il Comune di Termoli e nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono della Città di Termoli (SAN BASSO), avrà luogo la deposizione della corona per i Caduti in mare, mediante il Motopeschereccio ‘NUOVO SATURNO’, iscritto al n. ML 1189 dei RR.NN.MM. e GG. tenuti dalla Capitaneria di porto di Molfetta.

ORDINA Articolo 1 Il Comandante del Motopeschereccio Nuovo Saturno i Comandanti delle eventuali unità da pesca che abbiano intenzione di prendere parte all’evento, potranno imbarcare il seguente numero massimo di persone, incluso l’equipaggio: 1. unità in possesso del Certificato di stabilità RINA: possono imbarcare il 50% delle persone previste dal Certificato di stabilità rilasciato dal Rina (incluso l’equipaggio) così come indicato nella tabella in Allegato 1. 2. le unità NON in possesso del Certificato di stabilità RINA: potranno imbarcare un numero massimo di persone (incluso l’equipaggio) così come indicato nella tabella in Allegato 2.

Sono fatte salve le prescrizioni di legge inerenti i mezzi di salvataggio collettivi ed individuali. Articolo 2 Improrogabilmente, entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio dovranno essere depositati presso gli Uffici di questa Capitaneria di porto i seguenti dati:

Articolo 3 I Comandanti di tutte le unità partecipanti all’evento devono rispettare le norme per prevenire gli abbordi in mare, ponendo particolare attenzione alla velocità che deve essere la minima consentita per il governo sicuro dell’unità, nonché valutata in dipendenza del traffico, delle condizioni metereologiche, della visibilità e delle caratteristiche tecniche dell’unità.

Ad eccezione del Motopesca NUOVO SATURNO, tutte le unità partecipanti all’evento, dovranno mollare gli ormeggi non più tardi delle ore 08.30, e potranno fare rientro a seguito di autorizzazione all’ormeggio richiesta alla sala operativa di Compamare Termoli via VHF e comunque successivamente al rientro del NUOVO SATURNO.

Il Motopesca NUOVO SATURNO, imbarcata la statua del Santo, mollerà gli ormeggi e farà rientro in porto prima degli altri motopesca.

Articolo 4 I Comandanti delle unità, dovranno scrupolosamente rispettare, altresì, le seguenti prescrizioni: - rispettare il numero massimo di persone imbarcabili sulla propria unità come previsto dall’articolo 1.

Resta inteso il divieto di prendere parte all’evento qualora le condizioni di sicurezza e lo stato delle relative imbarcazioni non sia mutato rispetto a quanto accertato dal Rina in occasione delle precedenti visite occasionali di stabilità relative all’uscita in mare per la festa di San Basso, impegnandosi a continuare a mantenere le medesime ed identiche condizioni; - divieto assoluto di qualsiasi attività di pesca; - le attrezzature per la pesca devono essere lasciate a terra; qualora ritenuto necessario e a responsabilità del comandante di bordo, i divergenti devono essere adeguatamente sistemati e rizzati per la sicurezza dei passeggeri imbarcati; - la navigazione, dovrà avvenire in condizioni meteomarine assicurate favorevoli entro massimo 1(uno) miglio dalla costa ed in ore diurne; - prendere visione del bollettino meteo prima di intraprendere il viaggio; - i passeggeri dovranno essere opportunamente istruiti, prima della partenza delle rispettive unità, in merito all’accesso ed all’utilizzo dei mezzi di salvataggio, anche mediante prova pratica; - verificare, prima della partenza, che l’unità sia in possesso delle dotazioni e mezzi individuali/collettivi di salvataggio sufficienti per tutte le persone imbarcate, in relazione alla navigazione da intraprendere, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; - valutare le condizioni per intraprendere il viaggio in sicurezza; - osservare tutte le disposizioni emanate in materia sanitaria per quanto concerne il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus), assicurando il distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone, nonché quello di indossare idonei dispositivi di protezione individuale (mascherine).

Articolo 5 Navi, imbarcazioni e natanti in genere che si trovino a navigare in prossimità del percorso dell’attività, dovranno prestare la massima attenzione ed in particolare: - non incrociare le rotte del convoglio e/o comunque non inserirsi fra le unità previste dall’articolo 2; - navigare ad una adeguata velocità di sicurezza e tenersi ad una distanza di sicurezza dalle unità partecipanti al corteo, non inferiore ad almeno 200 metri.

Articolo 6 Il presente provvedimento, emanato per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, non esonera dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l’altro, ai provvedimenti normativi in vigore, emessi al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica. L’Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall’esecuzione del presente provvedimento.

Articolo 7 I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt., 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero per le unità da diporto ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

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