Il Punto Nascita resta aperto: fissata udienza di merito, confermato decreto monocratico

La sentenza ven 10 settembre 2021
Attualità di La Redazione
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Punto nascita di Termoli, Asrem sospende l'accettazione ostetrica ©TermoliOnline.it
Punto nascita di Termoli, Asrem sospende l'accettazione ostetrica ©TermoliOnline.it

TERMOLI. Il Punto Nascita del San Timoteo di Termoli resta aperto: la conferma è arrivata pochissimi minuti fa tramite l'ordinanza del Tar che ha fissato l’udienza di merito e confermato il decreto monocratico di luglio.

Il testo della sentenza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 229 del 2021, proposto dal Comune di Termoli, Comune di Campomarino, Comune di San Giacomo degli Schiavoni, Comune di Portocannone, Comune di Guglionesi, Comune di Palata, Comune di Montefalcone nel Sannio, Comune di Montecilfone, Associazione non riconosciuta “Molisanita'” L113, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,Elisabetta Di Donato, Moira Staniscia, Mariarosa Mascitto, Francesca Carriero, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio dei Ministri, Regione Molise, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Commissario e Sub Commissario ad acta per l’attuazione piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Ministero dell'Economia e delle Finanze, U.T.G. - Prefettura di Campobasso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti d’Ungheria, 74;Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Coromano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano, Vasto e Chieti, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Pamela Caddeo, Ilaria Di Dodo, Luciana Tomasino, Simona Di Zillo, Chiara Serra, Emjliana Leka, Miria Croce, Federica D'Attilio, Marianna Lorito e “La Casa dei Diritti delle Persone che ti stanno a cuore Aps”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Giammaria e Laura Venittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota della Direzione generale della Asrem prot. 82177/2021 del 14.7.2021,

con cui è stata disposta la sospensione immediata dell'attività di accettazione ostetrica presso l'Ospedale “San Timoteo” di Termoli;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché non conosciuti,

inclusi:

- la nota della Struttura commissariale sanitaria prot. 81638 del 13.7.2021;

- ove occorra, la nota Asrem prot. 61796/2019 concernente “criteri di

centralizzazione vs punto nascita di I e II livello”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni convenute;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Daniele

Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con la nota impugnata (nota della Direzione generale prot. n. 82177/2021 del 14.7.2021) l’Asrem ha disposto la sospensione immediata dell'attività di accettazione ostetrica presso l'Ospedale “San Timoteo” di Termoli “in relazione all’evento occorso in data 12 luglio 2021 presso il Presidio in oggetto e nelle more della conclusione degli opportuni accertamenti già attivati”;

Ritenuto pertanto che la sospensione di alcune delle attività del Punto Nascita è stata disposta sull’unico ed esclusivo presupposto del tragico evento verificatosi presso il predetto nosocomio il 12 luglio 2021 e in connessione agli opportuni accertamenti del caso;

Rilevato perciò che le diverse questioni di natura organizzativa dell’offerta sanitaria relative al pregresso contenzioso, già definito con la sentenza di questo TAR n. 80 del 2021, esulano dal perimetro dell’odierno thema decidendum, perché si appuntano su elementi che non risultano essere stati posti alla base dei provvedimenti oggi gravati;

Ritenuto che, ad un primo esame proprio di questa fase, il ricorso appare suscettibile di positiva delibazione, atteso che:

- l’immediata sospensione dell'attività di accettazione ostetrica, data anche la gravità del suo impatto, sarebbe giustificabile solo se dotata di efficacia contenuta entro un intervallo temporale predeterminato e assai breve, e chiaramente connessa alla necessità di precisi e urgenti accertamenti di tipo sanitario, il cui espletamento avrebbe cagionato l’impossibilità della prosecuzione dell’ordinaria attività;

- con i provvedimenti impugnati è stata disposta invece una sospensione sostanzialmente a tempo indeterminato del servizio in questione in assenza di puntuali risultanze istruttorie e in mancanza di un’articolata motivazione che rendano esplicita l’eventuale connessione tra le cause dell’evento del 12 luglio 2021 e l’assoluta e immediata necessità della sospensione dell’attività di accettazione ostetrica;

Ritenuto che, prima facie, le considerazioni svolte dalla parte ricorrente risultano positivamente apprezzabili anche quanto al dedotto profilo di periculum in mora, sì che appare preferibile, in un ipotetico bilanciamento degli interessi contrapposti, giungere re adhuc integra alla discussione sul merito della vertenza, così garantendo la continuità del servizio all’utenza, fermo restando il rispetto degli standard per l’erogazione del medesimo in condizioni di sicurezza;

Ritenuto quindi che l'istanza cautelare in esame meriti accoglimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:

a) conferma il decreto cautelare monocratico n. 151 del 2021;

b) sospende i provvedimenti impugnati;

c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 ottobre 2022.

Compensa le spese di lite della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le ricorrenti e le intervenienti nella loro qualità di partorienti.

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