Il sindaco non provvede? Sarà il prefetto a eseguire l’abbattimento per un abuso edilizio

L'osservatorio mer 20 ottobre 2021
Attualità di Claudio de Luca
3min

E’ importante, in materia urbanistica, la sentenza che segue da considerare una delle prime applicazioni, in sede giudiziaria, di una certa novella. Tant’è vera tale premessa che il Collegio amministrativo ha compensato integralmente le spese di giudizio proprio per la novità della questione. La decisione è la n. 6327/2021 del 7 ottobre della Sezione 6^ del Tar della Campania.

Il Collegio ha deciso che, ove si sia registrata l'inerzia di un Sindaco, dopo la diffida del proprietario di un immobile danneggiato dall’attività di un vicino incorso in un abuso edilizio, dev’essere il Prefetto a procedere all’abbattimento delle opere abusive; e ciò nel giro di 90 gg. Ove il rappresentante del Governo non provvedesse nei termini, è previsto il suo “commissariamento” previa nomina di un dirigente del Viminale al fine di provvedere in proposito. Il Giudice amministrativo dice ciò in virtù di una norma introdotta dalla legge n. 120 del 2020, intervenuta in sede di conversione del decreto semplificazioni anti-Covid che trasferisce la competenza della procedura all'Ufficio territoriale del Governo laddove il Sindaco del Comune interessato - in prima battuta - non abbia dato il via ai lavori delle ruspe entro centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso. Persino i militari dell’Esercito possono essere chiamati ad intervenire. Il denunciante si era visto accogliere una sentenza dal Tar secondo cui il Comune doveva reprimere gli abusi compiuti da un vicino che, una volta ampliata la volumetria dell'immobile, aveva pure cambiato la destinazione d'uso del manufatto e realizzato un muro di contenimento di rilevanti dimensioni. L'amministrazione ingiunge la demolizione ‘ad horas’ delle opere contro-legge, ma poi non la esegue. Di qui il quesito: a chi tocca provvedere? Fa bene, perciò, il privato a rivolgere la diffida al Prefetto, oltre che alla Soprintendenza alle Belle arti ed alla Regione Campania, competente sui provvedimenti sanzionatori in base alla legge locale. Con la modifica all'art. 41 del Testo unico per l'edilizia, se l’Autorità comunale ritarda, spetta all'Ufficio territoriale del governo intervenire, anche supportato dai tecnici del Genio militare, ove necessario. E, sicuramente, con il sostegno dell'ente civico, che deve trasmettere al Prefetto ogni informazione o documento in suo possesso con riferimento all'abuso da rimuovere.

Nel mirino del confinante è finito un corpo di fabbrica costituito da una struttura portante in muratura e da una copertura in cemento, che occupa una superficie di oltre due metri quadrati e mezzo per un'altezza di circa tre dal piano di calpestio: l'ampliamento, completo e rifinito, viene adibito a servizi igienici del fabbricato. Il secondo immobile, situato poco distante, occupa una superficie lorda di circa 15 metri quadrati. Entrambi, dunque, dovranno essere demoliti. La legge non è chiarissima sul ‘dies a quo’ (vale a dire sulla decorrenza del termine di sei mesi) perché il riferimento all'accertamento dell'abuso non è univoco. Tuttavia, nel caso in esame, i centottanta giorni sono abbondantemente trascorsi anche a voler utilizzare come termine iniziale la data dell'ordine di demolizione adottato dall’ente locale dopo la precedente sentenza del Tar.

L'obbligo di provvedere del Prefetto deve essere affermato in forza del nuovo testo dell'art. 41 del testo unico per l'edilizia. La disposizione, che è il frutto della novella legislativa introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 76/2020, “trasferisce” la competenza in materia di procedure di demolizione (in caso di loro mancato avvio entro centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso) ai Prefetti che si avvalgono dell'ausilio degli Uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il concorso, previa intesa con l'apposita Autorità, del Genio militare. La norma deroga alle ordinarie competenze in capo a Comuni, enti gestori dei vincoli e Regioni, e concentra - in capo al Prefetto - il compito di curare le procedure di demolizione in un'ottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni.

Claudio de Luca

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