Nel Codice della Strada si cambia sulle pubblicità "sessiste"

L'osservatorio mer 24 novembre 2021
Attualità di Claudio de Luca
3min

MOLISE. L’onorevole Zan mette mano al Codice della strada: vuole combattere la pubblicità sessista.

Qualcuno ha detto che l’onorevole Zan, non essendo riuscito a far passare il suo famoso disegno di legge sulle identità di genere, ci abbia riprovato di poi, riuscendoci, almeno in parte, con le modifiche intervenute di recente al Codice stradale, al punto che qualcuno ha sùbito ribattezzato le novità ‘lo Zan-mascherato’. In proposito, le ultime modifiche, poste a disciplina della circolazione, recano: «È inoltre vietata, sulle strade e sui veicoli, qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche. La violazione del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione e l'immediata rimozione della pubblicità». In effetti non vi ha dubbio che questo utilizzo delle norme dedicate alla circolazione veicolare sia un po’ curiosa.

Quanto meno serve per introdurre la censura del discorso pubblico (non solo sui mezzi ma anche lungo la strada) perfino su temi indefiniti come la molto dibattuta «identità di genere». Inutile chiedersi quali possano essere quelli protetti.

Diventa solo un problema di acronimi:«LGBTQ, LGBTQI, LGBTQIA, LGBTQIA+, LGBTQQIA+», con, in primo piano, un quesito fondamentale. Chi lo spiega ai Vigili urbani ed alla polizia della strada di cosa si tratta quando, oramai, già gli stessi attivisti non ci capiscono più alcunché? Mascherare sotto la tonaca del Codice stradale il ddl Zan ha scatenato la ‘bagarre’ contro il provvedimento. Ma vero è che si attendeva, da tempo, una norma che ponesse un argine per lo meno contro i manifesti sessisti, discriminatori e violenti lungo le strade o negli spazi pubblicitari sui mezzi pubblici. Troppo spesso le ‘rèclames’ utilizzano messaggi che mortificano le donne o sono discriminatori.

E così la Presidente della Commissione trasporti ha voluto dire ‘basta’, promuovendo una cultura del rispetto di ogni identità. Ed ecco che, nella sezione che modifica il Codice stradale si introduce “il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del credo religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio”. Per chi sgarra sono previste la revoca dell’autorizzazione della pubblicità e la rimozione. Nella sostanza è stato introdotto un vincolo normativo a tutta la categoria della cartellonistica, fissa e mobile, ed è stata definita persino la responsabilità di chi gestisce gli spazi stradali: cioè a dire le Province, i Comuni, l’Anas ed i concessionari autostradali. Quindi, oggi come oggi, l’ente proprietario della strada deve fare i conti su di una norma nazionale non appena sarà intervenuto il decreto attuativo del Ministero delle pari opportunità. Dopodiché la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade comunali (‘et alia’, (o in vista di esse) sarà assoggettata ad autorizzazione da parte del Sindaco, salvo il preventivo N.o. dell'ente proprietario se la strada sia statale, regionale o provinciale.

Quando i cartelli siano visibili da un'altra arteria, appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo assenso di quest'ultimo. I cartelli e le altre pubblicità poste lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggette alle disposizioni in esame e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie, previo Nulla osta dell'ente proprietario della strada. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal c. 1, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Claudio de Luca

 

 

 

 

 

 

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