Green pass rafforzato: cosa cambia da oggi per trasporti, locali e impianti sportivi

Emergenza coronavirus lun 06 dicembre 2021
Attualità di La Redazione
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TERMOLI. Sono trascorsi 11 giorni dall’adozione del decreto legge che introduce il green pass rafforzato da oggi a metà gennaio.

Il provvedimento, com’è noto, prevede forme più rigorose per l’accesso ai mezzi pubblici, ai luoghi di aggregazione, riduce la validità del certificato verde a nove mesi.

Prevista l’obbligatorietà anche per altre categorie di dipendenti pubblici.

Ecco tutte le misure, contenute nella circolare diffusa dal Viminale alle prefetture.

a) Estensione dell’obbligo vaccinale.

A decorrere dal prossimo 15 dicembre, l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, insieme al ciclo vaccinale primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.

A partire dalla stessa data, inoltre, il medesimo obbligo vaccinale viene esteso a ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali figura il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale.

Al riguardo, si evidenzia che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Nel solco dei precedenti interventi normativi, è statuito che le sanzioni previste per la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del medesimo obbligo, sono irrogate dal prefetto. Resta ferma l’ammissibilità del pagamento in misura ridotta.

b) Durata di validità delle certificazioni verdi Covid-19 ed estensione del loro impiego.

Il green-pass ha una validità di nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di Covid oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Il suddetto termine di validità decorre dal 15 dicembre. Resta ferma la durata di sei mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.

Esteso l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19.

Più precisamente, si aggiungono agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere, esclusivamente se muniti di green pass, i seguenti:

1) gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti alloggiati;

2) gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

3) il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;

4) i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.

c) Istituzione della certificazione verde cosiddetta “rafforzata”.

Introdotta una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione e le altre certificazioni, generate in base a un test molecolare o antigenico rapido.

Dal 29 novembre scorso, nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (green-pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca, ai sensi della normativa vigente.

Per effetto della norma in commento, gli stessi servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca. A mero titolo di esempio, la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre avvenire, e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali. Si evidenzia altresì che, da oggi, 6 dicembre 2021, l’accesso ai servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti già alloggiati, sarà consentito ai possessori della certificazione verde non “rafforzata”. Sono esclusi dall’obbligo del green-pass “rafforzato” anche le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.

Per le già accennate finalità di prevenzione del rialzo della curva epidemiologica, nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green-pass “rafforzato” potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.

Per effetto di tale disposizione, ai soggetti muniti della predetta certificazione verde “rafforzata”, sarà consentito l’accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Nella medesima disposizione, analogamente a quanto previsto dall’art. 5, si precisa che la fruizione dei servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, come anche l’accesso alle mense e ai servizi di catering continuativo, sarà possibile anche ai possessori di certificazione verde non “rafforzata”.

La disciplina in materia di green-pass, compreso quello “rafforzato”, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

d) Potenziamento del sistema dei controlli sul rispetto delle misure emergenziali.

L’osservanza delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia è la vera chiave per rafforzare le primarie esigenze di tutela della salute pubblica e per non vanificare gli sforzi già compiuti in tale direzione, scongiurando così il ripristino delle più restrittive misure introdotte in passato e il rallentamento del processo di ripresa dell’economia nazionale.

Nel capitolo dei controlli, Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri indirizzano le rispettive attività, con il necessario ausilio degli operatori di Polizia municipale, prioritariamente nel settore del trasporto pubblico locale, con riguardo sia alle linee di superficie che a quelle metropolitane, ove presenti. Sempre in tale ambito, appare opportuno rammentare la decisiva rilevanza del contributo degli enti gestori, in particolare attraverso il proprio personale addetto alle verifiche, in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio.

In particolare, l’esigenza di potenziare le attività di verifica - di cui occorre tenere presente l’ampio spettro, riguardante sia i diversi ambiti di applicazione del green pass sia l’insieme delle altre misure di contenimento epidemiologico - si pone soprattutto in concomitanza dei fine settimana, contrassegnati da un movimento di persone segnatamente più elevato.

L’intensificazione dei servizi andrà dunque particolarmente curata nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida.

Secondo la stessa logica implementativa, andranno altresì programmati i servizi di controllo collegati alle festività natalizie e di fine anno.

In ordine ai prevedibili incrementi di presenze che dovessero interessare particolari spazi urbani, si potrà valutare, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’opportunità che venga regolamentata, eventualmente attraverso apposite ordinanze sindacali, la fruizione di tali spazi in modo da evitare gli assembramenti e agevolare i controlli.

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