Green pass rafforzato, dubbi e attività consentite: chiarimenti
TERMOLI. Chiudiamo il trittico di articoli a corredo del nuovo regime di green pass rafforzato in vigore da oggi in Italia chiarendo i due dubbi principali, quelli identificati anche dalle Faq nel sito dedicato proprio al green pass.
1. Per avere il green pass rafforzato bisogna scaricare una nuova Certificazione verde Covid-19?
No, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione già in tuo possesso. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.
2. Qual è la differenza tra green pass base e green pass rafforzato?
Il green pass base indica la Certificazione verde Covid-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde Covid-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.
Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
On line la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.
In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:
per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;
per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, da lunedì 6 dicembre, alla Provincia Autonoma di Bolzano.
Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.