Funzioni dirigenziali e assunzioni, le scelte al limite

L'osservatorio mar 17 maggio 2022
Attualità di Claudio de Luca
2min
Funzioni dirigenziali e assunzioni, le scelte al limite ©https://upel.va.it/
Funzioni dirigenziali e assunzioni, le scelte al limite ©https://upel.va.it/

Sin dal 2014, tra le altre, anche la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Calabria ha accertato l’illegittimità di incarichi a contratto basati solo sull’elemento fiduciario; privi, quindi, di una selezione e di una seria e motivata valutazione delle competenze del destinatario che non possono essere altre che quelle descritte dall’art. 19, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001.

L’Autorità nazionale anticorruzione, sin dal 2016, ha sottolineato che l’assunzione dei dirigenti negli enti locali deve essere preceduta dal sistema selettivo previsto per l’ambito del reclutamento. Apparentemente la norma non sembrerebbe riferirsi ad ipotesi come l’assegnazione di incarichi dirigenziali (o di vertice) “a contratto”. Ma il legislatore anticorruzione, si riferisce in termini generici a qualsiasi procedura volta a reclutare personale e segnala due ipotesi di esposizione alla corruzione: 1) previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione; 2) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Se ne evince che certe modalità con cui un Comune gestisca gli incarichi a contratto, al di là degli altri vizi di legittimità evidenziati, concretano l’illegittimità dell’azione amministrativa quando in contrasto con la disciplina ricordata sopra.

In tanti casi di uso comune, l’Authority ha sanzionato i Comuni quando abbiano mal gestito il rischio legato al processo di reclutamento del personale, sottolineando “l’abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari e quello relativo a previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed all’insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; per tacere, infine, «l’inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione» nonché la "motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari», concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali ex-art. 110 TUEL e quello di funzioni dirigenziali ex-art. 109 TUEL”.

L’Anac ha sottolineato le inevitabili conseguenze derivanti dalla concezione dell’ordinamento giuridico come un insieme coerente di disposizioni, che vanno coordinate e composte, confermando che ogni processo di reclutamento del personale è soggetto ad un rilevante rischio ai fini della normativa anticorruzione (art. 1, c. 16, legge n. 190/2012), anche se, a ben vedere, non sarebbe certamente stata necessaria alcuna previsione normativa per capire quali siano i rischi connessi a questo ambito. Basta leggere i giornali locali e guardare un po’ a quel che avviene in tanti Comuni molisani. In sostanza, se è soggetto a rischi di corruzione un concorso pubblico, coperto dalla Costituzione e da molteplici disposizioni normative, non è molto difficile comprendere che a rischi maggiori sia esposto un processo (quale che sia) di reclutamento in cui le cautele procedurali si riducano ad uno striminzito decreto sindacale di nomina, privo di motivazioni espresse, quali che possano essere. È un po’ come avviene negli appalti dove le procedure aperte o ristrette ovviamente non azzerano il rischio connesso ad ogni gara, ma è certo che i rischi corruttivi siano di gran lunga superiori nell’ambito delle procedure negoziate. Gli incarichi dirigenziali a contratto sono certamente paragonabili alle procedure negoziate: il reclutamento, infatti, non passa attraverso la procedura-standard del concorso, ma attraverso forme più semplici. La chiara giurisprudenza costituzionale (sentenze 103 e 104/2007) ha consolidato un indirizzo granitico, negando ogni possibile elemento fiduciario.

Claudio de Luca

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