Persone e nuclei familiari in stato di bisogno, varati i criteri di accesso agli aiuti

Isee ven 02 dicembre 2022
Attualità di La Redazione
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Il municipio di Termoli ©TermoliOnLine
Il municipio di Termoli ©TermoliOnLine

TERMOLI. “Accesso, gestione ed erogazione degli interventi di natura economica in favore di bisognosi e nuclei familiari in stato di bisogno”, la Giunta comunale di Termoli riunita due giorni fa per approvare i criteri che disciplineranno le cosiddette “regole d’ingaggio”, in un momento storico caratterizzato dall’aumento della povertà. Gli interventi di assistenza economica sostanziano forme di sostegno, attivate nel rispetto della persona umana e della sua dignità, in favore di soggetti che si trovano in situazioni di disagio socio economico in concomitanza di situazioni di vita caratterizzate da particolari fragilità quali, per esempio, la presenza di gravi malattie, di anzianità, di solitudine, di necessità di tutela per mancanza o inadeguatezza della rete familiare e parentale, di continuità dei progetti domiciliari, di contrasto del rischio di forte marginalizzazione.

L’amministrazione ha ravvisato la necessità di disciplinare i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi di assistenza economica che il Comune eroga, nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuiti dalla normativa statale, in favore di persone singole e famiglie, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione sociale, nel rispetto e secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità, sussidiarietà. Le risorse comunali destinate a tali interventi devono intendersi in un'ottica di rete e di sussidiarietà all'interno del più articolato sistema di Welfare, integrandosi con le misure di contrasto alla povertà introdotte a livello nazionale e regionale, anche aumentando la platea dei beneficiari, nei limiti della disponibilità finanziaria dell’Ente.

Gli interventi di natura economica erogati dal Comune di Termoli, finalizzati al raggiungimento delle suddette finalità si articolano in: contributo economico ordinario: finalizzato al raggiungimento di un minimo vitale ovvero la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano familiare ed individuale. Possono richiedere un contributo economico ordinario che garantisca il raggiungimento del minimo vitale i soggetti singoli o appartenenti ad un nucleo familiare che siano in possesso dei seguenti requisiti: residenti nel Comune di Termoli da almeno due anni; possesso di Isee in corso di validità la cui soglia minima non sia superiore ai parametri indicati nella tabella; siano sprovvisti dei mezzi necessari per vivere; siano sprovvisti di patrimonio immobiliare, con la sola eccezione della casa di abitazione; soggetti per i quali non sia prevista o prevedibile a breve termine una modifica significativa della situazione accertata, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore.

In particolare, accedono a tali prestazioni di natura economica le persone e i nuclei familiari, che si trovino in condizioni di povertà accertata, grave disagio sociale, reddito insufficiente, riconducibili alle seguenti situazioni: presenza di condizioni di disabilità, anche in minore età; emergenza abitativa; estrema precarietà economica per il perseverare dello stato di disoccupazione e inattività; presenza di nuclei monogenitoriali; presenza di adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multi-problematicità; incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia per inabilità d'ordine sensoriale, fisica e psichica; In caso di comprovato mutamento delle condizioni economiche del nucleo si dovrà fare riferimento alla situazione economica relativa ai quattro mesi precedenti la presentazione della domanda. Tale contributo si configura con carattere di natura transitoria e può essere erogato in due semestri per un importo non superiore a 450 euro o una tantum nel corso dell’anno per un importo complessivo non superiore a 900 euro, nei limiti delle disponibilità finanziarie approvate nell’esercizio finanziario in corso.

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario è titolare di reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno al reddito, gli importi del contributo sono ridotti nel loro ammontare della metà, previa valutazione della situazione economica e della rilevanza delle spese eccezionali cui il nucleo familiare deve far fronte. Contributo economico straordinario: si intende un'erogazione economica di importo non superiore a 1.100 euro, eventualmente sostituibile da prestazione di servizi e da esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi, per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei di un singolo o di un nucleo familiare, nei limiti della copertura finanziaria dell'Ente Locale. Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti colpiti da una improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e contingenti o ad altri eventi tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico familiare, nell’ipotesi in cui ricorrano le seguenti fattispecie: sfratto esecutivo; decesso di un congiunto, con conseguente perdita del relativo reddito; separazione coniugale, con conseguente perdita del relativo reddito; supporto per evitare il collocamento di minori presso istituti.

Contributi economici straordinari possono essere concessi per sopperire a necessità derivanti da altri bisogni atipici, che dovranno essere necessariamente considerati di volta in volta. Tali contributi possono essere erogati esclusivamente previa valutazione dell'assistente sociale che prende in carico l’assistito. L'accesso a tale sostegno sarà eventualmente consentito previa presentazione dell'Isee. Il contributo straordinario deroga rispetto alla soglia Isee prevista per i contributi ordinari, richiedendo il rispetto del limite massimo di 15mila euro quale soglia Isee, indipendentemente dai componenti del nucleo familiare. Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata. Gli interventi e le prestazioni sociali di natura economica, in particolare quelli a carattere continuativo, sono attivati sulla base di un progetto individuale predisposto dal servizio sociale professionale dell'Ente, attraverso il diretto coinvolgimento e l'espressa condivisione della persona o dei nuclei familiari interessati. L’ammissibilità ai suddetti interventi di natura economica è determinate attraverso tre fasi fondamentali: una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono; una fase di predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno; una verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Le prestazioni di natura economica, a carattere straordinario documentate e per periodi limitati, possono essere previste anche per persone che presentino requisiti e difficoltà diversi rispetto a quelli disciplinati tali da giustificare l'intervento sulla base dei principi della presente deliberazione ed erogati a carattere di urgenza, e comunque valutate dal servizio sociale professionale. Possono essere erogati, in via eccezionale, interventi di emergenza a favore di persone non residenti ma temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario, di emergenza. Nel caso di interventi erogati a cittadini non residenti nel territorio comunale, il Comune di Termoli, nei limiti di legge, dovrà attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza.

Prima di avviare l'intervento a favore di cittadini non residenti, l’Ente contatterà il Comune di ultima residenza della persona al fine di concordare l'opportunità delle azioni ed acquisire l'impegno alla copertura delle spese sostenute in via anticipata, le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza. Il Comune provvederà a idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione economica e familiare dei richiedenti le prestazioni di natura economica. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta. Nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, o ne abbia beneficiato indebitamente, oltre al recupero del valore monetario delle prestazioni eventualmente corrisposte, si espone alle sanzioni previste dall'articolo 496 del Codice Penale.

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