Erbacce in città, l'ordinanza non fa sconti

Istruzioni per l'uso ven 26 maggio 2023
Attualità di La Redazione
6min
Erbacce a Termoli ©Termolionline
Erbacce a Termoli ©Termolionline

TERMOLI. La primavera particolarmente piovosa ha contribuito in modo significativo alla crescita della vegetazione spontanea, con tutte le aree urbane che sono state interessate dalla proliferazione di erbacce e quant’altro.

Se dai cittadini giungono segnalazioni quotidiane rispetto all’esigenze di tenere in ordine il verde pubblico, stessa cosa richiede l’amministrazione ai privati.

Lo fa attraverso una ordinanza che richiama diversi provvedimenti in vigore.

«Le condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rendono elevatissimo il rischio di incendi, sia in zone boschive sia in zone periferiche su terreni incolti e abbandonati con conseguente grave pregiudizio per la pubblica incolumità, per i beni e per il patrimonio ambientale; le condizioni di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreno, interni ed esterni al perimetro urbano, determinano una notevole proliferazione di vegetazione e materiale di risulta facilmente infiammabile; Ravvisata la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendio;

per questo si ordina con decorrenza immediata, a tutti gli enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e titolari a qualsiasi titolo di diritti reali di godimento su terreni e aree libere, boschi, terreni agrari, prati, pascoli ubicati nel territorio comunale, soprattutto in prossimità di abitazioni, attività commerciali e terreni coltivati di: tenere dette aree sgombre da sterpaglie, rovi, cespugli, ramaglie, erbe infestanti, da essenze arboree pericolanti, da immondizie e da rifiuti in genere, provvedendo alla costante manutenzione e pulizia con tagli della vegetazione erbacea ed arbustiva con divieto assoluto di lasciare depositi di scarto di vegetazione; provvedere al taglio degli arbusti e della vegetazione spontanea che protende dai fondi laterali delle strade comunali, vicinali e rurali, inclinate, ammalate o costituenti pericolo per la circolazione stradale o che possano essere potenziale pericolo per la pubblica incolumità; adoperarsi al fine di evitare l’insorgenza e la propagazione di incendi mediante l’adozione degli interventi previsti dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente (paragrafo 7) in particolare di provvedere alla perimetrazione con solchi di aratro con una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie); ciascuno per la propria particella catastale di competenza, nei casi di terreni limitrofi la sede ferroviaria ricadente nel territorio comunale, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e/o pericolo di incendio e loro propagazione come descritti dal D.P.R. n. 753/80 articoli 52, 55 e 56; è fatto divieto di accendere fuochi di ogni genere e di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville; fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio senza le prescritte autorizzazioni di legge; parcheggiare autoveicoli e/o motoveicoli su aree in presenza di erba secca.

Le violazioni sono soggette alle seguenti sanzioni, salvi i più gravi casi previsti dalle leggi penali: da euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti nei terreni incolti, lungo le strade, le autostrade e le ferrovie, non rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2; b) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi brucia residui vegetali provenienti da potature o da decespugliamenti non rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2; c) da euro 600,00 a euro 2.800,00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, non provvedendo alle operazioni di sicurezza e fasce protettive di cui ai commi 7, 8 e 11 dell'articolo 2; d) da euro 100,00 a euro 300,00 per chi brucia la vegetazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, non rispettando le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2 o non provvedendo ad effettuare la comunicazione al Comando di Polizia Municipale.

La dimenticanza o la mancata esibizione della comunicazione all'autorità che effettua il controllo, comporta una sanzione da euro 100,00 a euro 300,00; e) da euro 300,00 a euro 1.100,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie non rispettando le modalità di cui al comma 9 dell'articolo 2; f) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi non rispetta le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 2; g) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi effettua infrazioni alla presente legge non diversamente sanzionate. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise – Servizio Tesoreria - Campobasso. Articolo 255 del D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, “Abbandono di rifiuti”: 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 252, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. 1-bis.

Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 150,00. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00. 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192 (cd. intervento sostitutivo), comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3. Articolo 29, D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992, “Piantagioni e siepi”: (aggiornamento D.L. 17.05.2022 n.50 e dalla L. 29.12.2022, n. 197) 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 694,00. 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI. Articolo 31, D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992, “Manutenzione delle ripe”: (aggiornamento D.L. 17.05.2022 n.50 e dalla L. 29.12.2022, n. 197) 1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 694,00. 3.

La violazione suddetta comporta a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI. Ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento comunale di Igiene, in combinato disposto con gli articoli 7 bis, comma 1-bis, rubricato “Sanzioni amministrative” e 107, comma 3, lett. g) del D. Lgs.267/00, la violazione degli altri obblighi previsti dalla presente ordinanza è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500.

TermoliOnline.it Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Termolionline.it. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione